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REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE-PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED
ESTETISTA CAPO
I DISPOSIZIONI
GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL
REGOLAMENTO 1.
Le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano
essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone
o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14
febbraio 1963 nr. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 nr. 1142, dalla
legge 4 gennaio 1990 n.1 , dalla legge regionale 27 dicembre 1991 nr.29 e dalle
disposizioni del presente regolamento. 2.
Nel caso in cui tali attività'
vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali,
caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria
e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o
per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni
di cui al presente regolamento. 3.
Non sono soggette al presente regolamento:
a) le attività di lavorazione
del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto
la produzione di un bene commerciale;
b) le attivita'
nelle quali si compiono atti propri
delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle
leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni ed
integrazioni. ART. 2 AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO 1.
Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attivita' di
barbiere o di parrucchiere per uomo
e donna o per estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione
rilasciata dal Funzionario responsabile identificato come dettato dalla Legge
191/98; 2.
E' fatto divieto di esercitare l'attivita' in forma ambulante. 3.
Le suddette attivita' possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio
del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese
autorizzate a operare in sede fissa in favore
di persone inferme, con gravi difficolta' di deambulazione, o per particolari
straordinarie occasioni. 4.
L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle
condizioni disciplinate al
successivo art. 25.
ART. 3 CONTENUTI
DELL'AUTORIZZAZIONE 1.
L' autorizzazione e' valida per l'intestatario
per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati. 2.
L'autorizzazione puo' essere concessa anche con l'esercizio congiunto di
barbiere, parrucchiere uomo-donna ed estetista nella stessa sede,
compatibilmente con le disposizioni di
cui al successivo art. 25, purche' per ogni specifica attivita'
il titolare o il direttore tecnico dell'azienda
siano in possesso delle rispettive
qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative
qualificazioni professionali. 3. I
locali adibiti all'attivita' di estetista devono essere separati da quelli
destinati all'attivita' di barbiere, parrucchiere
per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici
di cui all'art. 7 secondo comma della legge n.1/90. 4.
Nell'autorizzazione devono essere indicati: -la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone
in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata; -il tipo di attività oggetto di autorizzazione; -la via, il nr. Civico e l'eventuale interno ove si
autorizza l'esercizio; -il nominativo del direttore per l'attivita' di
estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui e' consentito
l'uso ai sensi della legge n.443/1985. 5.
Nell'autorizzazione dell'attivita' di estetista devono essere inoltre
indicate le apparecchiature di cui e' consentito l'uso ai sensi della
legge n. 1/1990. ART. 4 TIPOLOGIA DELLE
AUTORIZZAZIONI 1.
Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 , possono essere
rilasciate per una o più delle seguenti tipologie: a) barbiere: trattasi di attivita' esercitata esclusivamente su persona maschile
consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari. b) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attivita' , esercitabili
indifferentemente su uomo o su donna , comprendente: -taglio
dei capelli; -esecuzione
di acconciature; -colorazione
e decolorazione dei capelli; -applicazioni
di parrucche; -prestazioni
semplici di pedicure e manicure estetica; -ogni
altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli. c) Estetista: trattasi di attività,
esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge
4 gennaio 1990 n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello
di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli
inestetismi presenti. Tali
attività' e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre
1986 n.713, delle apparecchiature in
essa consentite sono
regolamentate dalla Legge Regionale
27 novembre 1991 , n. 29 dalla
legge 4 gennaio 1990 n. 1.
ART. 5 ATTIVITA'
SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE 1.
Le attivita' soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su
soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini
promozionali sono sottoposte ad
autorizzazione temporanea. 2.
Il rilascio dell'autorizzazione non
e' subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni: a)
abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche; b)
possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili
nonche' degli allievi; c)
idoneità' sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni; d)
diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano
effettuate da persone non abilitate
alla professione; e)
le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo
neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo. 3.
Al termine del periodo autorizzato
il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.
CAPO II NORME PER IL
RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 6 DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE 1.
Le domande di autorizzazione
all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento vanno
presentate in carta legale al Sindaco e dovranno
essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione
al protocollo del Comune. In
virtù della Deliberazione di Consiglio
Comunale di Pozzoleone nr. 56 del
11.11.99, con la quale venivano individuati
gli organi collegiali indispensabili
con funzioni Amministrative, la
Commissione Consultiva Comunale per le attività di cui al presente regolamento,
è stata soppressa. Pertanto, le
relative funzioni vengono
sostituite dall'istruttoria del Responsabile del Procedimento. Le
domande dovranno contenere i
seguenti dati essenziali: a)
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del
richiedente; b)
nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale, mentre i dati di cui al
punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore
di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese
artigiane; c)
precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività . 2.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti :
a) documentazione relativa a:
1) Requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i richiedenti
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
2) requisiti professionali di cui alla legge
n. 161/163 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o
parrucchiere per uomo e
donna. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa
individuale o a ognuno
dei soci partecipanti nel
caso di società tenuta all'iscrizione all'Aia ovvero al direttore di azienda
nel caso di società non artigiana;
b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della
società, aggiornati o dell'atto costitutivo
di società di fatto registrato all'ufficio registro;
d) dichiarazione del
proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali
stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole ( nel caso che
il richiedente sia proprietario dei locali deve dichiararlo espressamente nella
domanda);
Prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione,
a richiesta dell'ufficio dovrà produrre inoltre:
-Copia autentica del libretto di idoneità sanitaria degli interessati;
-Certificato di idoneità sanitaria dei
locali.- ART. 7 COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 1.
Il Funzionario Responsabile, identificato come prescritto dalla legge 191/98
comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notifica. 2.
In caso di diniego il rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione
viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. 3.
Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al
richiedente entro i termini seguenti:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per le attività
di barbiere, di parrucchiere
uomo donna;
b) novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per le
attività di estetista. 4.
Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti
uffici:
-Commissione Provinciale per l'artigianato;
-Camera di Commercio;
-Ufficio tributi del Comune;
-Settore Igiene ASL.- ART. 8 NORME SULL'
AUTORIZZAZIONE 1.
L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed
esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli
preposti al controllo sanitario. 2.
Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni
e eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé
copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza. ART. 9 MODIFICHE 1.
Ogni modifica sostanziale dei
locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve
essere preventivamente comunicato all'Autorità Comunale per le verifiche di legge . 2.
Il Funzionario Responsabile,
identificato come prescritto dalla Legge 191/98 prende atto delle modifiche e se
queste sono difformi ne vieta l'esecuzione. 3.
Per l'attività di estetista, la modifica delle apparecchiature
comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto
disposto ai commi precedenti. ART. 10 SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' 1.
La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a
tre, deve essere comunicata all' ufficio Comunale competente. 2.
La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, deve essere
sempre autorizzato dall'Autorità Comunale preposta e può essere concesso per
gravi indisponibilità fisiche, per demolizione o sinistro dello stabile, per
lavori di ristrutturazione e
adeguamento igienico sanitario dei locali. ART. 11 CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA 1.
Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attivita' il titolare deve consegnare al
competente ufficio comunale, l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è
da intendersi decaduta. 2.
Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi
o a causa di morte, comporta di
diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento
dell'attività, semprechè sia approvato l'effettivo trasferimento
dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione
professionale.- 3.
Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data
dell'atto di trasferimento dell'esercizio o in caso di morte, alla data di
acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto
l'autorizzazione dal Comune. 4.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività
venga assunto, ai sensi dell'art. 5 terzo comma, della legge 8.8.85 n.
443, dal coniuge, dai figli
maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere
annotato sull'autorizzazione nominativo del
personale in possesso della relativa qualifica professionale.
ART. 12 TRASFERIMENTO
DELLA SEDE 1.
Coloro che intendono trasferire la
sede dell'attività devono produrre apposita domanda all'Autorità Comunale
osservando le norme del presente regolamento. 2.
In caso di forza maggiore, può
essere autorizzato il trasferimento definitivo o temporaneo dell'attività in
altri locali, derogando unicamente alle
norme sulle distanze tra esercizi. ART. 13 RICORSI 1.
Contro il provvedimento che rifiuti
l'autorizzazione o ne disponga la decadenza, è ammesso ricorso al TAR entro il
termine di gg. 60 dalla data di notificazione
delle decisioni o al
Presidente della Repubblica entro 120 gg.
CAPO
III NORME
IGIENICO-SANITARIE ART.14 1.
l'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle
apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo
svolgimento dell'attività per le
quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in
dette attività, nonchè dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti,
spetta al settore igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente. ART. 15 REQUISITI DEI
LOCALI 1.
Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in
locali appositi ed esclusivi. 2. I
locali adibiti all'esercizio delle attivita' oggetto del presente regolamento
devono corrispondere alle seguenti condizioni:
a) avere tutti l'altezza minima di mt. 2,70;
b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o
artificiali;
c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e
regionali in materia di igiene, di prevenzione incendio
di antinfortunistica sul lavoro;
d) di essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla
legge 5.3.90 nr. 46;
e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a mt. 2.00 di
altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e
perfettamente lavabili;
f) essere forniti di acqua
potabile corrente;
g) avere uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature
e degli utensili attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro,
armadietti e ripiani per il deposito di materiale
pulito;
h) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli
addetti, con locale ante - bagno;
i) un locale spogliatoio
quando il numero degli addetti
è superiore a 5, altrimenti prevedere uno spazio di collocamento degli
armadietti per l'abbigliamento; l)
essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti
urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali. ART.16 REQUISITI DELLE
ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE 1.
Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle
attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti
requisiti:
a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in
volta, alla sostituzione della carta e del telo da utilizzare una volta sola per
ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiate di
volta in volta le coperture dei
lettini di lavoro;
b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata
in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le
prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole,pennelli,
pinze, ecc.)devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate
immersioni in soluzione antisettica
e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità. 2.
E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a
tal fine devono usarsi polverizzatori a secco
o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi,
dopo l'uso. ART. 17 NORME IGIENICHE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. A
tutti gli operatori in attivita' nei negozi di barbiere parrucchiere
per uomo e donna e dei gabinetti di estetica, è fatto obbligo di
utilizzare indumenti di tinta chiara. 2.
E' obbligatorio l'uso dei guanti speciali per coloro che adoperano tinture o
altro materiale velenoso di cui
all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, nr. 1938 e per coloro che maneggiano preparati a
base di acido tioglicolido e tioglicolati per l'attuazione di permanenti "a
freddo". 3.
Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve
essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici. 4. I
clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle
sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati
dall' operatore sulle possibili conseguenze
(allergie cutanee ecc. ) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari. ART. 18 CONTROLLI
SANITARI DEL PERSONALE 1.
Tutto il personale addetto all'esercizio delle attivita' disciplinate dal
presente regolamento non può
prestare la sua opera se non in possesso di
valida tessera di idoneità sanitaria rilasciata dal competente settore
igiene pubblica. ART. 19 ORARI 1.
Gli orari giornalieri delle attivita' e delle giornate di chiusura annuali sono
fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria. 2.
E' fatto obbligo al titolare dell' esercizio di esporre l'orario preventivamente
segnalato e vidimato dalla
Amministrazione Comunale in
maniera ben visibile dall'esterno
del negozio. 3.
E' consentita la prosecuzione dell' attività
a porte chiuse per l' ultimazione delle prestazioni in corso oltre i
limiti di orario. ART. 20 TARIFFE 1.
Il titolare dell' autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile
all' attenzione della clientela in prossimita' della cassa dell'esercizio.
ART.21 DISTANZE MINIME
TRA ESERCIZI 1.
L'autorizzazione all' apertura o al trasferimento di un esercizio può essere
rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede
l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi
dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla
relazione numerica sotto riportata.
2.
Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area (quartiere, frazione, zona
ecc.) presa in esame, incrementata del 15% in considerazione dell'effetto di attrazione esercitato dal
centro abitato e di fluttuazione prodotto dal turismo. 3.
Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione e di:
Un addetto ogni 1.100 abitanti per l'attività di barbiere;
Un addetto ogni 400
abitanti per l'attività di parrucchiere uomo e donna;
Un addetto ogni 800
abitanti per l'attività di estetista. 4.
Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il
titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari
coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il
personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro. 5.
La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve
percorso pedonale intercorrente tra i punti
mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio
della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti
sulle strade. 6.
Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove
autorizzazioni sia al fini dell'autorizzazione
al trasferimento nella stessa zona o da altra zona. Relativamente al
trasferimento degli esercizi esistenti
alla data di approvazione del presente Regolamento, è accoglibile la domanda al
trasferimento in deroga al rispetto delle distanze minime, a condizioni
che l'esercizio esistente abbia maturato un' anzianità di anni
tre di attività
svolta nel Comune. 7.
Non è soggetto al rispetto della distanza minima, il rilascio di autorizzazioni
per l'esercizio di attivita' all'interno di "convivenze" quando il
servizio è riservato a favore degli ospiti delle stesse. 8.
La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie
considerata è determinata con provvedimento del responsabile del servizio
individuato nelle forme previste
dalla normativa vigente , entro il
31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo
tale data. Per le domande presentate entro il 31 marzo si applicano le
distanze stabilite per l'anno precedente. Ai fini e per lo
sviluppo della formula di cui al comma 1 del presente articolo,
si riportano qui di seguito
i relativi dati e
specificazioni: - Il Comune
di Pozzoleone, si estende per complessivi
mq. 12.983.500, zona prevalentemente a destinazione
agricola come definita dal vigente
PRG; - Il
territorio Comunale viene diviso in
DUE zone così delimitate e identificabili:
ZONA “A”:
e’ formata e delimitata
dai fogli
VIII-IX-X-XI-XII-XIII;
ZONA “B”:
è formata e
delimitata dai fogli
I-II-III-IV-V-VI-VII come indicati
nell’allegata planimetria generale del Comune di Pozzoleone. - Il confine tra le due zone è segnato dalla via
Vallazza che continua con via 29 Aprile. Le abitazioni a Sud delle vie predette
rientrano in zona “A”
mentre le abitazioni a Nord rientrano
nella zona “B”.
Gli esami
e calcoli effettuati dal personale
di questo Ufficio Tecnico, al fine di stabilire la superficie da prendere
in considerazione al netto delle zone verdi, servizi, parchi ecc. come
identificate dal vigente PRG hanno
dato i seguenti risultati:
Superficie da prendere in considerazione per la zona
“A” mq. 602.395; Superficie da prendere in considerazione per la zona
“ B” mq. 401.596. Tenuto conto dei dati aggiornati alla
data del 15.03.2001,
si riassumono
qui di seguito le relative risultanze:
CAPO
IV CONTROLLI E
SANZIONI ART. 22 CONTROLLI 1.
Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attivita'
previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli
opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette. ART. 23 SANZIONI 1.
Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 12 della legge 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000
con la procedura di cui alla legge 24.11.1981 nr. 689. ART. 24 ATTIVITA'
ABUSIVE 1.
Il Funzionario responsabile
identificato come prescritto dalla legge 191/98 ordina la cessazione dell'attivita'
quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì
la chiusura dei locali. 2.
Qualora l'ordine non venga
eseguito, si dispone l'esecuzione
forzata a spese dell'interessato. ART. 25 CONVERSIONI
DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI 1. I
titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri
affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14.02.1963, n. 161 come sostituito
dall'art. 1 della legge 23.12.1970 n. 1142, con esclusione di quelli in
possesso di qualifiche parziali,
devono presentare entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione
della precedente autorizzazione in
base al profilo professionale previsto per l' estetista dall'art. 1 della legge
4.1.90 n.1 2. I
titolari di imprese autorizzate all' esercizio dell' attività di barbiere
possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell' attività di
parrucchiere per uomo e donna su
richiesta presentata entro lo stesso termine previsto dal comma
precedente , a condizione che: a)
sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di
parrucchiere così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera b) del
presente regolamento; b)
sia accertata l' idoneità igienico sanitaria dei locali, attrezzature e
suppellettili ai sensi del presente regolamento. 3.
Le conversioni possono essere
concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 17 lettera g) e dall'art. 23
del presente regolamento. La deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso. 4.
L'assegnazione delle nuove tipologie viene
stabilita dal Responsabile del servizio individuato nelle forme previste
dalla legge 191/98 ,
previo parere della C.P.A.
ai sensi dell'art. 8 della lr. N. 29/1991. ART. 26 ABROGAZIONE
NORME PRECEDENTI 1.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali ivi compresi i
regolamenti riguardanti le attività
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, e estetista.
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