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Riportiamo di seguito i due articoli del
"REGOLAMENTO
QUALITA’ DELLA VITA AI FINI DI UNA PACIFICA ED ORDINATA CONVIVENZA" ex
REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE
Art
13 Divieti
1) è
vietato: a)
lo spargimento del letame e
del liquame nei seguenti orari: nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto centro abitato: dalle ore 07.00 alle ore 23.00; fuori centro abitato: dalle ore 07.00 alle ore 18.00 (a distanza
inferiore a 100 mt. da fabbricati e strade pubbliche dalle ore 07.00 alle ore
23.00) ; nei restanti mesi dell’anno centro abitato: dalle ore 07.00 alle ore 20.30; fuori centro abitato: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 ( a distanza
inferiore a 100 mt. da fabbricati e strade pubbliche dalle ore 07.00 alle ore
20.30) ; Lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli e
avicunicoli è sempre vietato dalle 7.00 alle 23.00; b)
lo spargimento di liquami su terreno gelato, contemporaneamente
all'irrigazione del terreno o in quantità tali da provocare il lagunaggio. c)
nei parchi e nei giardini
pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole rialzate, con o senza
piantumazione e nei viali alberati: §
danneggiare la vegetazione §
sostare con qualsiasi veicolo
verrà sempre disposta la rimozione del veicolo con le modalità previste
dell’art 215 del C.d.S. §
calpestare le aiuole; §
dedicarsi a giuochi che
possono recare molestia o pericolo o danno alle cose o che siano stati
espressamente vietati dalle Autorità Fatti
salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito
ai bambini, l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle
laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline
a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a
persone e cose. 2) La violazione dei divieti di cui ai punti a) b) e
c) è soggetta ad una sanzione amministrativa da € 50 a € 250 Art.
15 Disposizioni sui terreni agricoli
1) I proprietari (o comunque aventi titolo) di fondi agricoli, nelle opere
di coltivazione o lavorazione dei terreni devono evitare di apportare materiale
sulle fosse o sulle strade confinanti aperte al pubblico transito. 2) Il letame va conservato in apposite concimaie, le cui caratteristiche
costruttive devono essere tali da
consentire lo stoccaggio nei periodi non adatti allo spargimento e fino alla sua
maturazione, prevenendo così danni ambientali e alla salute pubblica. 3) Il liquame va conservato in apposite vasche o bacini le cui caratteristiche
costruttive devono consentire lo stoccaggio nei periodi non adatti allo
spargimento e fino alla sua maturazione , prevenendo così danni ambientali e
alla salute pubblica. 4) Nei terreni arativi allo spargimento del liquame e del letame dovrà
fare seguito per quanto possibile l’immediato interramento. 5) Sarà facoltà del Sindaco, accertato lo spargimento
di quantità elevate di liquame e/o letame su terreno di vietare per un
tempo determinato un successivo spargimento al fine di prevenire ogni rischio
per l’ambiente in conseguenza dell’eccessivo apporto
di elementi organici. 6) Lo stoccaggio del letame sul terreno “nudo” comporta rischi di
inquinamento delle acque sotterranee e superficiali a seguito della dispersione
di liquidi percolanti dalla deposito; è quindi consigliabile:
7) Durante il trasporto e lo spargimento del liquame e del letame dovrà
essere evitato ogni imbrattamento del
suolo pubblico con conseguente immediata rimozione e ripristino dello stato
preesistente.
data ultima modifica della presente pagina: 26 dicembre 2007
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