LETAME E LIQUAME ZOOTECNICO

Riportiamo di seguito i due articoli del "REGOLAMENTO QUALITA’ DELLA VITA AI FINI DI UNA PACIFICA ED ORDINATA CONVIVENZA" ex REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE che stabiliscono gli orari in cui lo spargimento del liquame e letame è vietato (si evidenzia come sia diverso l'orario relativo al liquame di provenienza suina) e le modalità di conservazione, stoccaggio e spargimento.

 

Art 13 Divieti

 1) è vietato:

a)           lo spargimento del letame e del liquame nei seguenti orari:

nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto

centro abitato: dalle ore 07.00 alle ore 23.00;

fuori centro abitato: dalle ore 07.00 alle ore 18.00 (a distanza inferiore a 100 mt. da fabbricati e strade pubbliche dalle ore 07.00 alle ore 23.00) ;

nei restanti mesi dell’anno

centro abitato: dalle ore 07.00 alle ore 20.30;

fuori centro abitato: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 ( a distanza inferiore a 100 mt. da fabbricati e strade pubbliche dalle ore 07.00 alle ore 20.30) ;

Lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli e avicunicoli è sempre vietato dalle 7.00 alle 23.00;

b)           lo spargimento di liquami su terreno gelato, contemporaneamente all'irrigazione del terreno o in quantità tali da provocare il lagunaggio.

c)             nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole rialzate, con o senza piantumazione e nei viali alberati:

§         danneggiare la vegetazione

§         sostare con qualsiasi veicolo verrà sempre disposta la rimozione del veicolo con le modalità previste  dell’art 215 del C.d.S.

§         calpestare le aiuole;

§         dedicarsi a giuochi che possono recare molestia o pericolo o danno alle cose o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità  Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.

2) La violazione dei divieti di cui ai punti a) b) e c) è soggetta ad una sanzione amministrativa da € 50 a € 250

    

Art. 15 Disposizioni sui terreni agricoli

 1) I proprietari (o comunque aventi titolo) di fondi agricoli, nelle opere di coltivazione o lavorazione dei terreni devono evitare di apportare materiale sulle fosse o sulle strade confinanti aperte al pubblico transito.

2) Il letame va conservato in apposite concimaie, le cui caratteristiche costruttive  devono essere tali da consentire lo stoccaggio nei periodi non adatti allo spargimento e fino alla sua maturazione, prevenendo così danni ambientali e alla salute pubblica.

3) Il liquame va conservato in apposite vasche  o bacini le cui caratteristiche  costruttive devono consentire lo stoccaggio nei periodi non adatti allo spargimento e fino alla sua maturazione , prevenendo così danni ambientali e alla salute pubblica.

4) Nei terreni arativi allo spargimento del liquame e del letame dovrà fare seguito per quanto possibile l’immediato interramento.

5) Sarà facoltà del Sindaco, accertato lo spargimento  di quantità elevate di liquame e/o letame su terreno di vietare per un tempo determinato un successivo spargimento al fine di prevenire ogni rischio per l’ambiente in conseguenza dell’eccessivo apporto  di elementi organici.

6) Lo stoccaggio del letame sul terreno “nudo” comporta rischi di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali a seguito della dispersione di liquidi percolanti dalla deposito; è quindi consigliabile:

  • che il letame abbia già subito il processo di maturazione in concimaia;

  • che i tempi di stoccaggio siano limitati;

  • evitare i periodi più piovosi e comunque depositi su terreni permeabili;

  • mantenere una distanza di sicurezza dai corsi d’acqua;

  • coprire il deposito  con teli impermeabili all’acqua per evitare il dilavamento del letame garantendo l’aerazione per evitare fermentazioni anormali.

7) Durante il trasporto e lo spargimento del liquame e del letame dovrà essere evitato ogni imbrattamento  del suolo pubblico con conseguente immediata rimozione  e ripristino dello stato  preesistente.

 

 

 

data ultima modifica della presente pagina: 26 dicembre 2007

 


RITORNA alla PAGINA PRINCIPALE