approvato con D.G.R.V. N. 2382
del 26.05.1994
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Modifiche:
- variante recupero sottotetti approvata con D.C.C. N. 63
dell’11.11.1999
- variante generale approvata con D.G.R.V. N. 954 del 21.03.2000
- variante parametri abitativi approvata con D.C.C. N. 2
del 26.02.2004
- variante modifica artt. 53-55 adottata con D.C.C. N. 39
del 30.09.2004
INDICE
PREMESSA
PARTE I
TITOLO I
CAPITOLO I -
NORME GENERALI
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
CAPITOLO I -
LA CONCESSIONE E L’AUTORIZZAZIONE
CAPITOLO II -
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPITOLO III -
DESTINAZIONI D'USO
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE ED ONERI
CAPITOLO I -
DOMANDA E RILASCIO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
CAPITOLO II -
ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI
CAPITOLO III -
DECADENZA E ANNULLAMENTO DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
TITOLO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO E ABITABILITA'
CAPITOLO I -
INIZIO DEI LAVORI
CAPITOLO II -
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI REPRESSIVI
CAPITOLO III -
CERTIFICATO D'USO
TITOLO V
COMMISSIONE EDILIZIA
PARTE II
DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
TITOLO I
DISCIPLINA URBANISTICA
TITOLO II
DISCIPLINA EDILIZIA
TITOLO III
INTERVENTI EDILIZI
PARTE III
TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA PUBBLICA
TITOLO I
PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE
TITOLO II
STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI
NORME FINALI
Nel presente regolamento l’art. 4
della L. 04.12.93 n 493 cosi’ come modificato dalla L. 23.12.96 n 662, dalla
L. 28.02.97 n 3 e dalla L..25.05.97 n 135 verra’ sinteticamente indicato come
art. 4 ex L. 493/93 e la legge urbanistica regionale n. 61 del 27.06.85 e le
sue successive modifiche ed integrazioni, verranno sinteticamente indicate come
L.R. 61/85.
Nel proseguo il riferimento al
D.M. n. 1404/68, anche quando non esplicitamente indicato, implica il
contemporaneo riferimento alle sue integrazioni e modificazioni intervenute con
il nuovo codice della strada (D.L. 30.04.92 n. 285 - D.P.R. 16.12.92 n. 494 -
D.P.R. 26.04.93 n. 147).
Le modifiche al regolamento
edilizio comunale che la presente variante introduce rispetto al P.R.G.
approvato con D.G.R.V. n.2382 del 26.05.94 sono indicate in corsivo.
Nel seguito la presente variante
verra’ indicata semplicemente come P.R.G.
Il presente Regolamento disciplina ogni attivita'
comportante trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale sia
sopra il suolo che nel sottosuolo; le caratteristiche e l'uso dei fabbricati o
manufatti in genere; la vigilanza sulle predette attivita'.
E' vincolante in quanto non
contrasti con norme statali o regionali.
Devono comunque essere osservate
le norme statali o regionali che disciplinano la materia stessa, anche se non
espressamente richiamate, qualora siano prevalenti o integrative rispetto al
presente Regolamento.
Dalla
data della deliberazione consiliare di adozione del presente R.E. o di sue varianti
si applicano ad esso le misure di salvaguardia nei modi e per i tempi previsti
dall'articolo 71 della L.R. n. 61 del 27.6.1985.
Per quanto riguarda le competenze
e le responsabilita' degli operatori in campo edilizio, si richiamano le
vigenti disposizioni di legge.
Il Sindaco, inoltre, puo'
deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali affinche' vengano presi
eventuali provvedimenti disciplinari, coloro che sia nella veste di progettisti
che di direttori dei lavori o collaudatori (per opera diretta o per negligenza
ed omissione) dichiarino dati non conformi alla realta' o non osservino le
disposizioni del presente Regolamento.
La
esecuzione di interventi edilizi o urbanistici deve essere preceduta da
apposita concessione, autorizzazione o semplice comunicazione a seconda dei
diversi tipi di intervento in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
Regionali o Statali in vigore ed in particolare da quanto disposto dalla L.R.
61/'85, art. 76.
Si precisa che devono essere
preventivamente assentiti anche i seguenti interventi:
a) opere prefabbricate; palloni
pressostatici e tutte le strutture assimilabili aventi carattere di permanenza;
costruzioni e impianti per campeggi, costruzioni nel sottosuolo; costruzioni a
servizio di attivita' estrattive; sistemazione fissa di roulottes e simili;
collocazione di tabelloni pubblicitari fissi ed insegne.
b) installazione di impianti
ripetitori di onde elettromagnetiche;
c) modifica delle quote
altimetriche del lotto di pertinenza e, in genere, i movimenti di terra che
non rientrano nella previsione di cui all'art. 76, punto 1, lett. c) L.R.
61/'85.
Possono essere eseguite senza
preventive autorizzazioni e non sono soggette alla disciplina urbanistica ed
edilizia le seguenti opere:
1. Interventi di manutenzione
ordinaria, ivi comprese le tradizionali recinzioni in zona agricola realizzate
con pali infissi su terreno privi di fondazione a stanghe orizzontali.
2. Interventi di assoluta urgenza
e di necessita' immediata disposti da ordinanze emanate dal Sindaco. Tali opere
possono essere eseguite solo nei limiti necessari per conseguire le finalita'
dell'ordinanza sindacale.
3. Interventi di demolizione di
opere abusive ordinati dal Sindaco.
4. Costruzioni precarie e
temporanee e le usuali piccole protezioni per il materiale combustibile di uso
domestico.
5. Protezioni stagionali.
6. Mostre campionarie provvisorie
all'aperto e avvisi pubblicitari provvisori (fatta salva la disciplina sulle
pubbliche affissioni).
Possono inoltre essere subito
realizzate le opere di assoluta urgenza e/o necessita' immediata, necessarie al
fine di evitare pericoli alla pubblica incolumita' o salute pubblica.
Tali interventi sono eseguiti
sotto la responsabilita' personale del proprietario o del possessore ed e'
fatto obbligo di presentare quanto prima possibile la domanda di concessione o
di autorizzazione.
Sono pertinenze - e come tali
soggette ad autorizzazione gratuita- i manufatti separati o anche aderenti
all'edificio principale che siano ad esso funzionali in conformita' con quanto
previsto dall'art. 817 c.c. e art. 76, punto 1, lett a) L.R. 61/'85.
Sono, altresì, soggetti ad autorizzazione
gratuita gli interventi di cui al punto 1, lett. b), c), e d) dell'art. 76 L.R.
61/'85.
Non sono soggetti a concessione
né ad autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 76, comma 3 L.R. 61/'85, gli
interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell'art. 31
della L. 5 agosto 1978 n. 457, i movimenti terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo
agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, nonché le opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonché gli interventi
comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo.
Art. 8 – INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Costituiscono
interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 lett. a) L.
457/1978, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientrano in tale
categoria i seguenti interventi:
1. pulitura, riparazione anche
con sostituzione parziale, tinteggiatura dei singoli elementi dell'edificio
(intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture ecc.).
2. Sostituzione con materiali
aventi le stesse caratteristiche, di elementi accessori ornamentali quali:
pluviali, scossaline, grondaie, rivestimenti esterni ecc. .
3. Costruzione di arredi fissi
interni anche con modesti interventi in muratura.
4. Spostamento di porte interne o
chiusura e apertura delle stesse.
5. Interventi descritti nella
circolare Ministero LL.PP. n.1918 del 16.11.1977 per edifici produttivi o per
aziende agricole.
Quando tali interventi riguardano
elementi esterni del fabbricato, devono essere conservati i tipi di materiali,
le tecnologie e le colorazioni precedenti, e non devono comunque comportare alterazioni
edilizie e/o urbanistiche.
Costituiscono interventi di
manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 31 lett. b) L. 457/1978,
soggetti ad autorizzazione gratuite, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire, con impiego di materiali eguali o diversi dai
precedenti, parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare i
servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso.
Rientrano in tale categoria, i
seguenti interventi:
1. apertura, chiusura o
modificazione di porte esterne o finestre quando tale intervento non sia
conseguente o concomitante con modifiche distributive interne;
2. consolidamento di strutture di
fondazione o in elevazione, rifacimento di solai di calpestio, di scale e di
coperture;
3. opere accessorie ad edifici
esistenti che non comportino comunque aumento di volumi e di superfici utili
quali, ad esempio: impianto di ascensori, impianti termici, igienico sanitari
ecc., isolamenti termici acustici, scale di sicurezza ecc.
4. realizzazione di volumi
tecnici che si rendano indispensabili a seguito della revisione o installazione
di impianti tecnologici;
5. sostituzione di intonaci,
rivestimenti, tinte, infissi esterni, recinzioni, marciapiedi, sistemazioni e
arredi esterni anche con caratteristiche e materiali diversi dai preesistenti,
aperture di nicchie su pareti esterne per ricavare vetrine di esposizioni
merci.
6. Realizzazione di nuove canne
fumarie e comignoli su pareti esterne ecc.
Costituiscono interventi di
restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 31 lett. c) L. 457/1978
e soggetti ad autorizzazione edilizia, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili.
Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio .
Rientrano in questa categoria i
seguenti interventi:
1. il restauro degli elementi
architettonici interni ed esterni senza modificazione planimetrica o
altimetrica degli stessi mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo
delle parti deteriorate, di consolidamento delle strutture e, nella
impossibilita' di realizzare tali operazioni, mediante opere di sostituzione
degli elementi non recuperabili;
2. il ripristino dell'impianto
distributivo-organizzativo originale dell'edificio e degli originari spazi
liberi, quali le corti, i larghi, i piazzali, i giardini, gli orti, i chioschi;
3. la eliminazione delle
superfetazioni.
Sono consentite parziali
modifiche sui fronti esterni purche' non venga alterata l'unitarieta' del
prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico.
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 lett. d) L. 457/1978 e soggetti
a concessione edilizia, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Rientrano in tale categoria:
1. la realizzazione degli impianti
tecnologici o di servizi igienico-sanitari con modifica dei volumi e delle
superfici delle singole unita' immobiliari;
2. l'accorpamento al fabbricato
principale di volumi pertinenziali;
3. demolizione-ricostruzione sul
medesimo sedime nel lotto di pertinenza, per inderogabili motivi statici.
E' costituita, ai sensi dell'art.
31 lett. e) L. 457/1978, da interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
Quando dalle tavole di progetto
del P.R.G. risultano confermati i volumi esistenti, la concessione per
ristrutturazione puo' prevedere anche la demolizione-ricostruzione del
fabbricato eccetuato il caso di edifici di pregio o comunque soggetti a
particolare disciplina o tutela o ricadente in zona A.
L'ampliamento consiste in un aumento
del volume del fabbricato esistente ed e' equiparato alla nuova edificazione.
Puo' essere realizzato anche con costruzioni separate purche' di natura
pertinenziale in quanto funzionali all'uso del fabbricato principale.
La
destinazione d'uso indica le diverse funzioni alle quali puo' essere destinata
una Z.T.O. o un singolo immobile.
a.
DESTINAZIONE D'USO PRINCIPALE
E' principale
la destinazione d'uso che qualifica la zona territoriale omogenea.
Per quanto
riguarda i fabbricati, e' principale la destinazione che qualifica il
fabbricato e che viene assegnata in sede di rilascio della concessione.
Per i
fabbricati di antica origine, la destinazione d'uso e' quella che risulta di
fatto esercitata al 30.1.1977 o che e' desumibile dalla tipologia e dalla
organizzazione distributiva del fabbricato.
Le
destinazioni d'uso principali riguardano le seguenti fondamentali categorie:
residenza; attivita' produttive artigianali o industriali; attivita'
agricole; attivita' commerciali-direzionali; attivita' per turismo collettivo
(alberghi, residence, pensioni, colonie, ostelli ecc.).
b.
DESTINAZIONE D'USO COMPLEMENTARE
E'
complementare la destinazione d'uso che integra o rende possibile la
destinazione d'uso principale.
I progetti per
qualsiasi intervento edilizio devono indicare la destinazione d'uso del fabbricato
e le specifiche utilizzazioni dei singoli vani.
Il
cambio di destinazione d’uso e’ soggetto a quanto disposto dall’art. 76 della
L.R. 61/85
CAPITOLO I - DOMANDA E RILASCIO
DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Le
domande di concessione o autorizzazione per la attuazione di interventi edilizi
e/o urbanistici, ai fini della loro validita', devono essere presentate dal
proprietario dell'immobile e dal possessore di altro idoneo titolo, o da
soggetti dagli stessi delegati con atto scritto.
La proprieta'o il diverso titolo
devono essere documentati mediante produzione dell'atto di acquisto anche in
copia semplice, o di documenti giudiziali, contratti o certificazioni
rilasciati dai competenti uffici. E' altresi' sufficiente scrittura privata di
acquisto o preliminare di compravendita: in tale caso l'atto definitivo di
acquisto deve essere prodotto prima del rilascio della concessione.
In casi eccezionali e' ammessa la
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con allegate le domande necessarie
per regolarizzare la attribuzione del diritto.
Tra gli aventi titolo sono
compresi:
1. il proprietario dell'immobile;
2. il superficiario cui e'
attribuito il diritto di fare e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo
altrui una costruzione separata dalla proprieta';
3. l'enfiteuta al quale sono
attribuiti gli stessi poteri di godimento che spettano al proprietario, oltre
l'obbligo di migliorare il fondo. Nel concetto di miglioramento del fondo
rientrano le addizioni fatte dall'enfiteuta, quali la costruzione della casa
colonica, della stalla e simili;
4. l'usufruttuario e il titolare
del diritto di uso e di abitazione, i quali hanno il diritto di effettuare
interventi di manutenzione straordinaria e di restauro oltre che di
manutenzione ordinaria;
5. il titolare di servitu'
prediale coattiva o volontaria tenuto a compiere gli atti necessari per rendere
possibile l'esercizio della servitu' attuando le manutenzioni e le
trasformazioni inerenti al titolo.
6. il conduttore di immobile
urbano che puo' eseguire direttamente le riparazioni urgenti, a sensi dell'art.
1577 c.c..
7. l'affittuario del fondo
rustico che puo' eseguire direttamente le opere riguardanti i miglioramenti
dei fabbricati rurali e della casa di abitazione, nonche' degli interventi
consentiti dalla L.R. n.24 del 1985.
8. il beneficiario
dell'occupazione d'urgenza e l'avente causa di tale beneficiario; il titolare
giudiziale per opera nuova o per danno temuto, o di provvedimento atipico di
urgenza emesso dalla autorita' giudiziaria;
9. il tutore di minore e di
interdetti legali e giudiziali;
10. il curatore che puo'
richiedere di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
di risanamento conservativo.
11. il singolo comproprietario
che, per l'esecuzione dei lavori, dovra' comunque rispettare i diritti degli
altri aventi titolo secondo le norme del codice civile. In ogni caso la
attuazione dell'intervento comporta la automatica estensione dei vincoli
sull'intera proprieta', secondo le previsioni del P.R.G..
Qualora sia necessaria la formale
costituzione di vincoli, la concessione potra' essere rilasciata solo dopo il
compimento di tale formalita'.
Le domande per
ottenere il rilascio di concessione o di autorizzazione vanno indirizzate all’
Autorita’ comunale competente compilate su modelli predisposti dal Comune e
muniti di bollo a sensi di legge, e devono contenere:
1.
generalita', residenza, codice fiscale, indicazione del titolo abilitativo
del richiedente;
2.
individuazione dell'immobile (area o fabbricato) interessato dall'intervento;
3. indicazione
del progettista e suo domicilio;
4. indicazione
di eventuali vincoli pubblici (idraulico-ambientale ecc.), servitu' private o
diritti reali gravanti sull'immobile, con precisazione dei rapporti o dello
stato della procedura in relazione a tali vincoli o servitu';
5. eventuale
indicazione del Direttore e Assuntore dei lavori;
6. eventuale
elezione di domicilio; in mancanza ogni comunicazione sara' inviata nella
residenza del richiedente;
7. elenco
degli allegati;
8. data e
sottoscrizione del richiedente.
Alla domanda
devono essere allegati:
a) la
documentazione relativa ai titoli richiesti per ottenere la concessione o
autorizzazione.
b) Gli
elaborati tecnici e la documentazione descritta nel successivo art. 19. Nel
caso di domanda per ultimazione dei lavori relativi a concessioni decadute, si
puo` fare riferimento al progetto gia' approvato e agli atti del Comune.
c) Le
eventuali autorizzazioni, visti, nulla-osta che devono essere rilasciati da
altri Enti sia pubblici che privati (Ispettorato Forestale; Ispettorato per
l’Agricoltura; Beni Ambientali e Architettonici ecc.; comproprietari o
proprietari confinanti ecc.) salvo quanto previsto dal successivo art. 18, o la
copia della relativa domanda.
d) Eventuali
atti costitutivi di vincolo sulla proprieta' o sulle proprieta' confinanti.
In sede di
presentazione della domanda e' sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal
proprietario del bene da vincolare: il formale atto notarile registrato e
trascritto deve intervenire prima del rilascio della concessione.
In caso di
trasferimento dei beni o degli altri diritti di cui al precedente art. 14 dopo
la presentazione della domanda, questa conserva validita' a favore del
successore al quale e' pertanto rilasciata la concessione o autorizzazione
previo deposito del titolo di acquisto.
Puo' essere
richiesto anche un parere preventivo in base a progetto di massima.
Il parere non
equivale a concessione; sulla domanda non si forma approvazione tacita; sono
sempre fatte salve eventuali norme sopravvenute nonche' una diversa definitiva decisione
che pero' deve essere puntualmente motivata esclusivamente con riferimento alla
vigente disciplina urbanistica.
I disegni
devono essere datati e depositati almeno in triplice copia eliografica, piegati
nelle dimensioni UNI, in scala non inferiore a quella di seguito indicata, per
l'esame e per l'istruttoria da parte degli organismi comunali, nonche'
ulteriori quattro copie qualora l'intervento richiesto ricada in zona comunque
vincolata.
Essi devono in
ogni caso comprendere:
a. una
planimetria della localita', aggiornata sul posto alla data di presentazione
del progetto, in scala 1:2000, estesa ad un raggio minimo di 150 ml dal luogo
oggetto dell'intervento.
b. una
relazione descrittiva dell'intervento comprendente anche l'indicazione della
disciplina del Piano Regolatore Generale vigente e delle varianti
eventualmente adottate, nonche' le servitu' ed i vincoli di qualsiasi genere
relativi all'area in esame.
c. atti
legittimanti i fabbricati eventualmente esistenti, se richiesto dal tipo di
intervento.
Con
riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati
dagli elaborati di seguito indicati, con la precisazione che il Comune potra'
ritenere sufficiente, in relazione al concreto intervento, anche una sola parte
degli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa.
1. PER LE
NUOVE COSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI:
a. relazione
sommaria contenente anche i dati metrici relativi alla superficie fondiaria
corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato,
all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
b. planimetria
in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la indicazione del lotto sul
quale deve sorgere l'edificio, completa di orientamento e di tutte le quote
orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed
altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree corredata dal calcolo
grafico ed analitico dei movimenti terra.
Devono essere
indicati i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e
distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle
recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto. Devono altresi'
essere riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto e il
calcolo grafico e analitico dei movimenti di terra qualora fossero previsti.
c.
planimetria, in scala 1:200 di sistemazione dell'area con particolare
riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e
la manovra dei veicoli, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni
alla recinzione, nonche' la localizzazione del cassonetto per la raccolta
dei rifiuti;
d. tutte le
piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non
inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione delle destinazioni
dei locali;
e. pianta, in
scala 1:100, delle coperture;
f. tutti i
prospetti esterni, in scala 1:100;
g. almeno
due sezioni verticali quotate, in scala 1:100 ortogonali tra loro;
h. almeno un
particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza
dello stesso, in scala 1:20, con l'indicazione dei materiali e dei colori;
i. planimetria
del fabbricato, in scala 1:500, con l'indicazione degli impianti relativi allo
approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche,
quotati ed estesi fino alle reti collettrici;
l.
riproduzione fotografica della zona interessata dall'intervento;
2. PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE:
a. relazione
descrittiva dell'intervento con allegate le indicazioni anche grafiche e
fotografiche per documentare lo stato attuale e la definitiva sistemazione. E'
consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi
grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le
indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso);
b. qualora si
versi nelle ipotesi di edifici soggetti ai vincoli di cui alla L. n.1497 del
1939, 431/'85 o comunque assoggettati a tutela dal P.R.G., e' richiesta
altresi' una relazione storico tecnica per evidenziare gli elementi di
pregio presenti nell'edificio oggetto dell'intervento;
3. PER LE
NUOVE RECINZIONI O MODIFICAZIONI DI QUELLE ESISTENTI:
a. planimetria
in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote
orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
b. sezione e
prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
c. sezione
quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione
prospetta;
d.
l'indicazione dei materiali impiegati.
4. PER IL
COLLOCAMENTO, LA MODIFICAZIONE O LA RIMOZIONE DI OPERE:
a. planimetria
quotata, in scala 1:500;
b. prospetti e
sezioni quotati, in scala 1:200;
c. indicazione
di materiali e di colori.
5. PER LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE :
a. planimetria
in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione
di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo,
dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei
manufatti da costruire;
b. piante,
prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
6. PER LA
COSTRUZIONE DI LOCALI NEL SOTTOSUOLO:
a. piante
quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con la indicazione della destinazione
dei locali;
b. almeno due
sezioni verticali, quotate, in scala 1:100 tra loro ortogonali;
c. calcolo
grafico e analitico dei movimenti di terra.
7. PER
L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI:
a. planimetria
quotata in scala 1:500 dell'area di intervento;
b. prospetti
illustrativi, anche prestampati, degli elementi;
8. PER LE
MOSTRE E I DEPOSITI:
a. planimetria
dell'area, in scala 1:500, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito,
della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della
viabilita'.
9. PER LE
DEMOLIZIONI:
a. piante ad
almeno una sezione quotata in scala non inferiore a 1:100 dello stato attuale
del fabbricato, indicando con colore (giallo) indelebile le parti da demolire;
b. adeguata
documentazione fotografica di tutti i prospetti.
10. PER
VARIANTI A PROGETTI APPROVATI:
a. per le
varianti da apportare a progetti depositati va prodotto il progetto approvato
con le modifiche evidenziate in colore rosso o con apposite retinature. Il
progetto di variante deve essere redatto seguendo le stesse impostazioni
grafiche di quello autorizzato con le modifiche evidenziate in colore rosso, se
di tamponamento, ed in colore giallo se di "demolizione" (oppure
apposite retinature).
11. PER LA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RIPETITORI
a. Per la
installazione di impianti destinati alla diffusione delle onde
elettromagnetiche nello spazio deve essere chiesta apposita concessione all’
Autorita’ comunale competente allegando i seguenti elaborati:
1. Planimetria
in scala 1:2000 estesa ad un raggio di almeno 500 metri nella direzione delle
onde e 100 metri nelle altre direzioni, indicante la direzione della fascio
d'onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case
isolate piu' vicine.
2. Una serie
in scala 1:2000 passante per l'antenna e coincidente col fascio d'onda che
evidenzi l'andamento del terreno fino ad un raggio di almeno 500 metri, la zona
d'ombra e gli abitati esistenti nel tragitto del fascio d'onda.
3. Lo schema
dell'antenna in scala 1:200 con indicazione delle caratteristiche tecniche
dell'impianto e altezza da terra.
4. Due sezioni
ortogonali in scala 1:200 dimostranti l'ampiezza e la direzione del fascio
d'onda. I predetti impianti devono essere collocati ad una distanza di almeno
200 metri dai centri abitati esistenti o previsti dal P.R.G.
Qualora nella
zona radioattiva esistano edifici ad uso abitativo ed assimilabili a distanza
inferiore di 200 metri dall'impianto, l'intensita' del campo elettrico non deve
superare 20 V/mq e quella del campo magnetico 0,02 a/mq.
Il Autorita’
competente all’emanazione del provvedimento, sentito il parere SIP
dell'U.L.S.S., qualora sussistano possibilita` di rischio per gli individui
della popolazione puo` prescrivere le necessarie misure protettive e,
all'occorrenza, dispone il divieto di utilizzazione delle sorgenti.
La presente disciplina
si applica anche in caso di interventi su impianti che ne aumentino la
potenza o che comunque eccedano la manutenzione ordinaria.
12. PER GLI
INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI
a. Per i progetti urbanistici devono essere prodotti gli
elaborati previsti dalle vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali
disposizioni dovranno essere depositati tutti gli elaborati necessari o
richiesti dall’ Autorita’ competente all’emanazione del provvedimento in
relazione allo specifico intervento, riguardanti sia lo stato di fatto che di
progetto.
La procedura per il rilascio della concessione edilizia e’ quella
prevista dall’art. 79 della L.R. 61/85 con le modifiche introdotte dall’art. 4
ex L. 493/93
Qualora ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione sia
richiesto dalla vigente legislazione il preventivo parere, visto o nulla osta
di altri Enti, l'interessato puo' comunque presentare la domanda al fine di
ottenere il parere degli Organi Consultivi del Comune allegando, qualora
dovuta, l'autorizzazione ex art. 7 L. 1497/1939, e con riferimento agli altri
eventuali pareri, visti, nulla osta, allegando la documentazione che ne
comprova la richiesta agli uffici competenti riservandosi di presentare
successivamente i provvedimenti abilitativi.
Qualora le domande ottengano la approvazione di tali Enti senza alcuna
prescrizione o modifica del progetto, non e' piu' necessario un nuovo parere
dell’autorita’ comunale competente, che adotta le definitive determinazioni.
La concessione o autorizzazione e' rilasciata dall’autorita’ comunale
competente al richiedente che ne ha titolo o a suo avente causa, in conformita'
alle previsioni dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di
legge, ultimata la istruttoria della pratica.
Dell'avvenuto rilascio deve essere fatta notifica agli interessati con
invito a provvedere al ritiro della concessione o autorizzazione, a pena di
decadenza, entro 120 giorni e al pagamento degli oneri eventualmente dovuti.
Entro 15 giorni dovra' essere data notizia al pubblico mediante avviso
da esporre per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio, contenente
l'indicazione del titolare della concessione e della localizzazione
dell'intervento. Per lo stesso periodo i documenti relativi alla procedura
svolta devono essere depositati presso gli Uffici competenti: qualsiasi
interessato puo' prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico
degli uffici.
La concessione o autorizzazione viene sempre rilasciata salvi e
impregiudicati i diritti di terzi anche se il provvedimento dell’ Autorita’
competente all’emanazione del provvedimento non contenga espresse dichiarazioni
al riguardo.
Il trasferimento della proprieta' o degli altri titoli dopo il rilascio
della concessione o autorizzazione comporta l'automatico trasferimento anche
del provvedimento dell’autorita’comuanle competente.
Gli interessati devono presentare il titolo di acquisto comunicando i
propri dati anagrafici e la residenza al fine delle necessarie annotazioni sul
provvedimento stesso, e dal momento del loro subentro diventano responsabili
per la regolare esecuzione dei lavori essendo a loro trasferito anche ogni
onere ed obbligo derivante dalla concessione o autorizzazione.
Chiunque puo'
prendere visione presso gli Uffici Comunali della concessione edilizia e dei
relativi atti di progetto, nell'orario a tale fine prefissato o di volta in
volta stabilito dall’ Autorita’ comunale competente.
Chi intende avere copia dei documenti di cui al primo comma deve farne
richiesta all’ Autorita’ comunale competente nei termini previsti dalla legge.
I documenti sono sempre rilasciati in copia autentica e previa
corresponsione al Comune dei relativi diritti e spese.
L’ Autorita’ comunale competente con provvedimento motivato puo' non
consentire la visione o il rilascio di copie di documenti contenenti
informazioni o valutazioni su persone, o notizie da considerare riservate. In
tali casi il rilascio di copie puo' avvenire solo previa disposizione della
Autorita' Giudiziaria.
Al momento del rilascio della concessione vengono quantificati i
contributi e stabiliti i termini e le modalita' di pagamento in conformita'
alle vigenti disposizioni di legge, alle tabelle parametriche Regionali e alla
deliberazione Consiliare di determinazione degli oneri, in conformita’ a quanto
disposto dall’art. 81 e dall’art. 82 della L.R. 61/85
In caso di mancata realizzazione totale o parziale delle opere previste
dalla concessione, i contributi versati sono utilizzati per altra concessione,
o proporzionalmente restituiti salvo il caso in cui la mancata realizzazione
sia in contrasto con la normativa vigente.
Qualora in relazione al tipo di intervento non sia previsto nelle
tabelle regionali o nella deliberazione Consiliare di cui all'art. 5 L. 27.
1.1977 n. 10 uno specifico criterio per la quantificazione degli oneri, si
applicano le tabelle piu' appropriate per analogia (es. per interventi privati
in zone F si applichera' il parametro delle zone C).
Non sono dovuti versamenti o conguagli per la concessione relativa ad
opere interne e finiture di edifici non ultimati nei termini di validita' della
originaria concessione e conformi all'originario progetto.
Se devono essere completati anche i volumi, dovra' essere corrisposto il
conguaglio per tali volumi se sono nel frattempo intervenute modifiche alle
tabelle originariamente applicate.
La convenzione o l'atto d'obbligo previsti dalla vigente legislazione devono
essere trascritti nei registri immobiliari a cura e a spese del concessionario.
La convenzione o atto d'obbligo possono essere stipulati anche dopo il
rilascio della concessione fino alla presentazione della dichiarazione di
ultimazione dei lavori, con conseguente diritto del concessionario ad ottenere
il rimborso delle somme versate in eccedenza a quanto dovuto, senza interessi.
L’ Autorita’ comunale competente puo’ accettare la richiesta di
risoluzione delle convenzioni o atti d'obbligo stipulati, previa corresponsione
da parte del concessionario degli oneri determinati con riferimento alla data
di rilascio della concessione, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli
interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
La convenzione e' ammessa per unita' abitative ricadenti in qualsiasi
Z.T.O, anche se non destinate alla vendita o locazione.
Il
concessionario, a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta
per oneri di urbanizzazione, puo' chiedere di realizzare direttamente le opere
di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune e
precisate in apposita convenzione, in conformita’ a quanto previsto dall’art.
86 L.R. 61/85.
L'aliquota da applicare in relazione al costo di costruzione va
determinata con riferimento alle caratteristiche del progetto approvato, in
conformita’ a quanto disposto dall’art. 81 e dall’art. 83 della L.R. 61/85
Nel caso di cambio di destinazione del fabbricato prima del certificato
d'uso, gli oneri vengono conguagliati in base alla nuova destinazione.
Se il cambio di destinazione avviene successivamente al rilascio del
certificato d'uso, nei casi previsti dall'art. 10, ultimo comma, della legge
27.1.1977 n. 10, sono dovuti tutti gli oneri richiesti dalla nuova destinazione
senza alcun conguaglio con quanto gia' corrisposto.
In ogni altro caso e' dovuto il conguaglio della quota relativa agli
oneri di urbanizzazione; il contributo sul costo di costruzione si applica
limitatamente agli eventuali nuovi interventi edilizi.
I conguagli vengono calcolati confrontando gli oneri tabellari in vigore
relativi alla precedente e alla nuova destinazione, senza alcun riferimento a
quanto effettivamente corrisposto per i fabbricati esistenti.
E' considerato cambio di destinazione, ai fini del presente articolo,
anche la trasformazione di superfici destinate a servizi ed accessori in
superfici con destinazioni principali.
La concessione o autorizzazione ad edificare decade nei casi previsti
dalla vigente legislazione, con particolare riferimento all'art. 78 L.R.61/'85.
Il termine di validita' della concessione risulta quello espresso e
definito dal citato art. 78 della L.R. 61/85, anche in ordine a sospensioni,
proroghe.
La concessione e l'autorizzazione ad edificare, possono essere
annullate per motivi di legittimita'.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere
motivato, l’ Autorita’ comunale competente puo’ eventualmente invitare
l'interessato ad introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti
integrativi necessari per regolarizzare la pratica, assegnando a tale fine un
termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.
Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, l’Autorita’ comunale
competente con provvedimento motivato, annulla direttamente, senza ulteriori
formalita', la concessione o autorizzazione.
Prima
di dare inizio alle opere autorizzate il titolare della concessione o
autorizzazione deve:
1)
comunicare all’ Autorita’ comunale competente i dati anagrafici e
professionali del Direttore dei lavori e dell'assuntore dei lavori qualora non
vi abbia gia' provveduto.
2)
comunicare la data dell'inizio dei lavori chiedendo il sopralluogo dell'Ufficio
Tecnico per la determinazione dei punti di linea e di livello.
3)
predisporre e porre in opera all'interno del cantiere, ma visibile
dall'esterno, un tabellone di adeguate dimensioni con indicati:
a)
la natura dell'intervento;
b)
il nome del progettista, del calcolatore delle strutture, del progettista degli
impianti, del Direttore dei lavori e degli assuntori dei lavori per le
rispettive competenze;
c)
il titolare della concessione e gli estremi della stessa;
4)
depositare nell'ufficio del Comune in duplice copia e sempre che siano
prescritte:
a)
la documentazione relativa al progetto esecutivo dell'isolamento termico del
fabbricato, sottoscritta dal committente e dal Progettista;
b)
copia della denuncia depositata al Genio Civile per le opere in conglomerato
cementizio armato, e della richiesta di nullaosta dai Vigili del Fuoco, qualora
dovute in relazione alle opere che vengono iniziate;
d)
ogni altro documento o autorizzazione richiesti dalla vigente legislazione per
l'inizio dei lavori.
In
caso di inottemperanza a quanto prescritto, il Autorita’ comunale competente
puo' ordinare la sospensione dei lavori ed applica comunque le sanzioni
previste per violazione dei Regolamenti Comunali.
Il direttore dei lavori e' richiesto per tutti gli interventi previsti
dalla legge e deve essere in possesso dei requisiti professionali necessari in
relazione al tipo di opere da eseguire.
La sua nomina puo' essere fatta contestualmente alla domanda di
concessione o autorizzazione, o con dichiarazione successiva, ma precedente
all'inizio dei lavori; in ogni caso deve risultare la sua esplicita
dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'eventuale successiva rinuncia
all'incarico e' efficace solo dal momento in cui perviene al Comune: i lavori
devono essere immediatamente sospesi fino alla nomina ed accettazione di un
nuovo direttore.
Il direttore dei lavori e' responsabile per qualsiasi difformita' o
irregolarita' delle opere realizzate fino al momento della comunicazione all’
Autorita’ comunale competente dell'eventuale rinuncia all'incarico, o fino
alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Nel cantiere devono essere apposte tutte le tabelle prescritte in
particolare dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato almeno nei
tratti prospicienti a luoghi di pubblico passaggio; all'ingresso deve essere
indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
Nelle ore non lavorative ed in specie di notte, nei giorni festivi, di
sciopero, di ferie, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una
costante e sicura chiusura dell'accesso.
Il carico e scarico dei materiali deve essere effettuato all'interno
del cantiere. Qualora cio' non fosse possibile e si rendesse necessario
occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere
limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il
transito dei pedoni e veicoli e, se necessario, il suolo deve essere
immediatamente ripulito. In ogni caso non deve rimanere in deposito alcun
materiale durante la notte, e devono essere chieste le autorizzazioni
eventualmente prescritte.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nel successivo art.
89.
Prima di dare inizio ai lavori di nuova costruzione, di ampliamento, di
ricostruzione e di urbanizzazione, deve essere chiesta al Autorita’ comunale
competente o l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti
e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a cio' delegato dal Comune
effettua, se possibile, sopralluogo entro cinque giorni dalla data di ricevimento
della domanda e redige in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama
i grafici approvati.
L'assuntore dei lavori e' tenuto a fornire il personale ed i mezzi
necessari per tali operazioni.
Trascorso il termine di cui al II comma senza che il Tecnico Comunale
(o il Tecnico a cio' delegato) abbia eseguito il sopralluogo, il richiedente ha
facolta' di iniziare i lavori.
Il concessionario e' comunque sempre responsabile della regolare
esecuzione dei lavori e della loro conformita' al progetto approvato.
L'effettivo inizio dei lavori e' dimostrato non solo dalla quantita' e
qualita' delle opere realizzate, ma soprattutto dalla loro idoneita' funzionale
per la realizzazione dell'intervento autorizzato.
La data di ultimazione dei lavori corrisponde a quella in cui e'
possibile dichiarare abitabile o agibile l'opera attuata, salva l'ipotesi di
cui all'art. 10, undicesimo comma, della L. n. 765 del 6.8.1967 per la quale
l'ultimazione dei lavori va riferita alle opere realizzate al grezzo.
Nel caso di opere di urbanizzazione previste da strumento urbanistico
attuativo, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e
l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.
In mancanza di specifici accertamenti o di diverse risultanze, sono
d'ufficio assunte come data di inizio dei lavori quella comunicata dal
concessionario a sensi dell'art. 32 punto 2 o, in subordine, quella di notifica
della concessione o autorizzazione, e come data di ultimazione quella
dell'accertamento promosso dal Autorita’ competente all’emanazione del
provvedimento.
Si richiama la disciplina di cui all'art. 78 L.R.61/'85
Gli interventi edilizi devono essere realizzati in conformita' ai
progetti approvati e alle prescrizioni particolari contenute nel provvedimento
Sindacale.
Ogni variante deve essere preventivamente assentita precisando che la
sagoma dell'edificio e' determinata da quelle dimensioni spaziali
dell'involucro esterno che costituiscono il volume urbanistico dell'edificio e
che in fase esecutiva e' ammessa una modifica delle singole dimensioni non
superiore al 2% purche' non derivi un aumento della superficie utile e non vi
sia contrasto con lo strumento urbanistico.
Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora per
cause non dipendenti da volonta' degli operatori si verificassero dei crolli
non previsti, il Direttore dei Lavori deve sospendere ogni ulteriore
intervento, salva la necessita' di tutelare la incolumita' pubblica o privata o
per indifferibili esigenze tecniche, e presentare esauriente relazione all’
Autorita’ comunale competente in particolare sulle cause del crollo.
Il Autorita’ comunale competente, qualora ritenga involontario il
crollo, puo' autorizzare la ripresa dei lavori e la ricostruzione in
conformita' al progetto approvato impartendo eventuali nuove prescrizioni .
L’ Autorita’ comunale competente esercita la prescritta vigilanza
sugli interventi edilizi ed urbanistici mediante funzionari ed agenti
municipali appositamente delegati, i quali hanno diritto di libero accesso agli
immobili, in conformita’ a quanto disposto dall’art. 89 della L.R. 61/85
Le visite ai cantieri possono avere luogo senza preavviso alla ditta
interessata la quale non puo' sollevare eccezioni o frapporre ostacoli.
Nel caso che gli Agenti incaricati incontrino ostacoli od opposizioni
sospendono la visita e redigono apposito verbale da trasmettere all’ Autorita’
comunale competente e alla Autorita' giudiziaria.
L’ Autorita’ comunale competente potra' ordinare la immediata
sospensione dei lavori e chiedere alla Autorita' Giudiziaria apposito mandato e
la assistenza della Forza Pubblica.
Nei cantieri di fabbrica devono essere tenuti a disposizione dei
funzionari ed agenti comunali la concessione edilizia con i tipi di progetto
allegati, muniti del visto originale di approvazione, o copia dei medesimi, con
dichiarazione di conformita' agli originali apposta a cura degli Uffici
comunali.
L’
Autorita’ comunale competente ordina la immediata sospensione nei casi
previsti dall’art, 91 della L.R. 61/85
Qualora sia accertato che le opere realizzate sono state eseguite in
assenza o in difformita' dalla concessione o autorizzazione, l’ Autorita’
comunale competente applica le sanzioni previste dalla vigente legislazione
previa, in ogni caso, la notifica della diffida a demolire, e trasmette
rapporto alla competente Autorita' Giudiziaria.
Si richiamano gli art. 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 98 della L.R. 61/85.
Per la disciplina degli interventi sanabili si richiama l’art. 97
della L.R. 61/85
Il procedimento sanzionatorio puo' essere sospeso se e' pendente
ricorso avanti al Giudice Amministrativo sul diniego di sanatoria o sulla
legittimita' degli atti.
Ultimati
i lavori il concessionario, qualora ne ricorra il caso deve produrre i
seguenti documenti:
a)
certificato di collaudo statico in ossequio alla legge 5.11.1971 n. 1086;
b)
eventuali nulla osta richiesti da vigenti disposizioni di legge e copia della
dichiarazione per l'iscrizione al Catasto;
c)
dichiarazioni della DD.L.L. prescritte dalla L. 10/91 e D.P.R. 412/93,
relativamente all’impianto termico ed all’isolamento termico;
d)
dichiarazione del DD.LL. di conformita' delle opere col progetto approvato;
e)
certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.
per quei fabbricati che vi sono obbligati;
f)
relazione tecnica della Ditta installatrice, a firma di un professionista
abilitato, con dichiarazione di conformita` (e quanto previsto cert. di
collaudo) degli impianti installati, nel rispetto della vigente normativa
tecnica (impianto elettrico, idrosanitario, di distribuzione del gas, di sollevamento
persone e/o cose, di protezione antincendio, ecc...) come previsto dalla L. n.
46 del 5.3.1990;
g)
relazione tecnica con dichiarazione di conformita` a quanto previsto dalla L.
13/'89 (eliminazione barriere architettoniche) e succ. per edifici privati, e
dalla L.384/1978 per edifici pubblici.
Per
le opere di urbanizzazione relative alle lottizzazioni di terreni, il collaudo
dev'essere perfezionato secondo le modalita' riportate nella corrispondente
convenzione di lottizzazione.
Il certificato di abitabilita’ e agibilita’ e’ rilasciato in
conformita’ a quanto previsto dall’art. 90 della L.R. 61/85 e D.G.R. 22 aprile
1994 n 425
La Commissione Edilizia Comunale e' l’ organo consultivo del Comune in
materia urbanistica ed edilizia ed e’ regolamentata dall’art. 113 della L.R.
61/85, con le integrazioni di cui all’art. 6 della L.R. 63/94
La Commissione Comunale di edilizia si riunisce ordinariamente almeno
una volta ogni 30 giorni: il Presidente puo' comunque disporne la convocazione
ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunita'.
La convocazione e' obbligatoria qualora la maggioranza dei componenti
eletti ne faccia domanda scritta indicando gli argomenti da trattare.
L'invito a partecipare alle adunanze dovra' essere comunicato ai membri
della Commissione almeno due giorni liberi prima di quello fissato per
l'adunanza stessa.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno tre
membri in carica, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.
Qualora siano trattati argomenti in cui si trovi comunque interessato
uno dei componenti la commissione, questi deve assentarsi durante la
discussione e non partecipare alla votazione. La osservanza di tale
prescrizione deve essere verbalizzata.
Se per qualsiasi motivo la Commissione edilizia non dovesse esprimere
il proprio parere sulle pratiche che le vengono sottoposte, se ne dara' atto a
verbale con indicazione dei motivi del rifiuto.
L’ Autorita’ comunale competente , salva ogni altra iniziativa, potra'
egualmente adottare i provvedimenti di propria competenza motivandoli adeguatamente.
Se lo ritiene opportuno la Commissione potra' sentire il titolare della
pratica da esaminare che puo' farsi assistere dal proprio tecnico progettista,
e procedere ad eventuali sopralluoghi.
Il
Presidente puo' incaricare uno dei membri della Commissione quale relatore su
particolari progetti.
La Commissione
edilizia e' tenuta ad esprimere il proprio parere sia sotto il profilo estetico
e di ornato che tecnico-edilizio ed urbanistico in conformita' alla vigente
normativa, su tutte le pratiche sottoposte al suo esame.
Ai sensi
dell’art. 4 ex L. 493/93, il parere della Commissione Edilizia si rende
obbligatorio solo nei seguenti casi:
·
per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni edilizie e per
il loro annullamento d'ufficio;
·
per i pareri in ordine alle norme per la subdelega delle funzioni
concernenti la materia dei beni ambientali di cui L.R. 31/10/94 n 63
·
per l'adozione dei provvedimenti relativi alle opere abusive, a
norma degli artt. 92 e 93 della L.R. 61/85;
Resta in
facolta’ dell’Autorita’ comunale competente e del Consiglio Comunale di
avvalersi del parere consultivo della Commissione Edilizia in qualsiasi altra
circostanza.
Eventuali
formali istanze, trasmesse all’ Autorita’ comunale competente , per
interventi di cui al punto 7 art. 4 ex L. 493/93 non saranno sottoposte al
parere della commissione edilizia
L'organizzazione generale urbanistica ed edilizia del territorio
Comunale e' contenuta nelle tavole di progetto e nelle norme del P.R.G.
La organizzazione edilizia e le modalita' o caratteristiche costruttive
e architettoniche indicate nelle tavole di P.R.G. con appositi schemi grafici,
devono sempre essere verificate in relazione al tessuto urbanistico-edilizio
esistente e alla natura e orografia del territorio.
Il Piano Regolatore Generale si attua a mezzo di Strumento Urbanistico
Attuativo (S.U.A.) o Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.).
Il Coordinamento degli interventi si attua mediante l'istituto del
Comparto e mediante il Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.).
sono comunque consentiti gli interventi di cui agli art. 9 e 109
della L.R. 61/85 nonche' gli interventi puntuali previsti dal P.R.G.
Quando non sia obbligatorio un I.U.P. la realizzazione dei singoli edifici
ed opere di urbanizzazione avviene direttamente mediante il rilascio di
concessioni edilizie.
In tutte le progettazioni edilizie e urbanistiche devono essere
adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere
architettoniche, favorendo l'accessibilita' e l'agibilita' alle persone
fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e
lo studio di percorsi alternativi( L.S. 13/'89 ).
Sara' pertanto dedicata particolare cura alla agibilita' dei servizi,
al dimensionamento e alla idoneita' dei percorsi interni ed esterni, alla
accessibilita' ed all'uso degli impianti tecnici in genere.
Gli
strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale sono quelli
previsti dall’art. 11 della L.R. 61/85
In grafia di
P.R.G. sono individuate le aree per le quali gli interventi edilizi si attuano
obbligatoriamente mediante strumenti urbanistici attuativi.
Per
gli strumenti urbanistici attuativi vale quanto disposto ai punti 1- 2 - 3 - 4
- 5 -dell’ art. 11 L.R. 61/85
Le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dall'art. 25 della
L.R. 61/85
Ai
sensi della L.R. 61/85 e del D.M. n. 1444/68 le quantita' minime di aree
destinate a standards urbanistici sono cosi' determinate (in mq per abitante):
1) INSEDIAMENTI
RESIDENZIALI ZONE AGRICOLE E
Primari:
aree
per parcheggi mq/ab 3.5
aree
per verde primario mq/ab 6.0
Secondari
aree
per istruzione mq/ab 4.5
aree
per attrezzature di interesse comune mq/ab 4.5
aree
per spazi pubblici parco gioco sport mq/ab 5.0
-----
totale mq/ab 23.5 6.00
Le
aree di cui alla zona E sono esclusivamente secondarie.
Secondo quanto disposto dall'art. 26 della L.R. 61/85, negli SUA delle
zone residenziali di nuova formazione per le aree di verde primario, devono
essere previsti, in aggiunta alle dotazioni minime di cui sopra, ulteriori mq 3
per abitante, da insediare in appezzamenti di misura non inferiore a mq 1000;
in caso contrario si ricorre alla monetizzazione con i criteri di cui al
penultimo comma dell'art. 26 L.R. 61/85.
Le aree primarie sono da monetizzare negli IED; sono da attrezzare e
cedere a cura e spese del concessionario negli SUA, salvo quanto espresso dal
precedente capoverso.
Le aree secondarie sono monetizzabili secondo i tabulati regionali,
cosi' come recepiti dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui siano
parzialmente obbligatorie negli SUA.
2)
-Insediamenti produttivi.
Gli standards minimi sono quelli previsti dall'art 25
della L.R. 61/1985.
3)
-Insediamenti commerciali direzionali.
Vale
quanto stabilito dall'art 25 della L.R. 61/1985.
4)
-Insediamenti misti.
La
dotazione di spazi pubblici dovra' rispettare i limiti di cui sopra con
riferimento alle percentuali delle diverse destinazioni.
5)
-Parcheggi
In
aggiunta a quanto sopra e' obbligatorio per tutte le nuove costruzioni e per
tutte le demolizioni con ricostruzione la predisposizione di parcheggi privati:
per
gli edifici residenziali in conformita' all'art. 18 della legge 765/67, come
sostituito dall'art. 2 della L. 122/89 e con riferimento alla circolare LL.PP.
n. 3210 del 28.10.67 punto 9 e successive integrazioni;
per
le attivita’ produttive secondarie min. 10% della superficie del lotto di
pertinenza;
per
attivita’ commerciali min 30% della superficie netta di vendita:
per
attivita’ direzionali min 30% della superficie netta di calpestio;
per
attivita’ ricettivo turistica min 6 mq per posto letto;
per
teatri, cinematografi, ristoranti e simili min 100% della superficie di
calpestio aperta al pubblico.
6)-Le
aree destinate a parcheggi (interne od esterne, coperte o scoperte) devono
essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione nei progetti
relativi. E' in facolta' dell’ Autorita’ comunale competente richiederne la
costituzione di vincolo e o servitu', eventualmente con atto di trascrizione
(registri proprieta' immobiliari).
L'organizzazione viaria indicata nella cartografia del P.R.G. e' da
considerare indicativa; pertanto puo' essere modificata in sede di S.U.A. sempre
che sia dimostrata la validita' della nuova proposta in relazione alla zona
specifica e, ove necessario, anche sul piano generale.
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione o con la stessa
deliberazione di approvazione del piano attuativo, puo' delimitare ambiti di
intervento e unita' minime di intervento.
Gli strumenti urbanistici attuativi devono essere redatti ed adottati
in conformita' alle disposizioni degli articoli 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17
della L.R. 61/85
All’interno dei Piani di Recupero, disciplinati dall’art. 15 L.R.
61/85, l’unita’ minima di intervento puo’ corrispondere al singolo edificio.
All'interno dei singoli ambiti territoriali la cubatura edificabile
calcolata in base all'indice di edificabilita' territoriale va attribuita
proporzionalmente ai singoli proprietari qualunque sia la concreta
destinazione dell'area di loro proprieta'.
Le opere di urbanizzazione possono essere realizzate anche con piu'
stralci esecutivi nell'arco di validita' del Piano Attuativo.
Salvo il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche
vincolanti, il volume edificabile puo' essere liberamente distribuito
all'interno delle aree edificabili salvo il rispetto dei parametri di altezza,
superficie coperta e distanze.
Il piano attuativo e' obbligatorio solo nelle ipotesi previste
dall'art. 9, punto 5, L.R. n. 61/1985 e quando espressamente richiesto dalle
norme di P.R.G.
Vengono
definiti i seguenti elementi geometrici ed indici urbanistici:
a)
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST): superficie totale compresa in un "ambito di
intervento" interessato unitariamente da un I.U.P. con esclusione delle
aree per opere di urbanizzazione secondaria.
b)
SUPERFICIE FONDIARIA (SF): superficie reale del lotto interessato
dall'intervento edilizio diretto e misurata in proiezione orizzontale, al netto
delle opere di urbanizzazione (strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, ecc.) di
uso pubblico esistenti.
c)
INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (I.T.): volume massimo, espresso in mc,
costruibile per ogni mq di superficie territoriale oggetto di intervento.
d)
INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (IF): volume massimo espresso in mc,
costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.
e)
RAPPORTO DI COPERTURA TERRITORIALE (R.C.T.): e' il rapporto percentuale tra la
massima superficie coperta degli edifici realizzabili e la superficie
territoriale oggetto dell'intervento.
f)
RAPPORTO DI COPERTURA FONDIARIA (R.C.F.): e' il rapporto percentuale tra la
massima superficie coperta dell’edificio e la superficie fondiaria del lotto
edificabile.
g)
SUPERFICIE COPERTA (SC): per superficie coperta si intende la proiezione sul
piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra.
Non
concorrono alla determinazione della superficie coperta le costruzioni che non
emergono dal piano campagna di oltre 50 cm, nonché gli sporti, aggetti e le
logge senza sovrastanti corpi chiusi, le scale aperte prive di copertura. Le
logge, gli aggetti e le scale vengono computati come superficie coperta per la
parte eventualmente eccedente m. 1.50 misurata a partire dal bordo esterno.
MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATA CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 30.09.2004
Non
concorrono alla determinazione della superficie coperta:
- le costruzioni che non
emergono dal piano campagna di oltre 50 cm;
- nonché gli
sporti, aggetti e le logge senza sovrastanti corpi chiusi;
- le scale aperte prive
di copertura;
- i portici di edifici residenziali,
fino a un massimo complessivo di ¼ (un quarto) della superficie coperta; in
caso di superamento di tale limite dovrà essere computata solo la parte
eccedente.
Le
logge, gli aggetti e le scale vengono computati come superficie coperta per la
parte eventualmente eccedente m. 1.50 misurata a partire dal bordo esterno.
L'indice territoriale si applica solo in caso di S.U.A.; nel caso di
intervento edilizio diretto si applica, invece, l'indice fondiario.
I nuovi volumi che saranno realizzati comportano un vincolo automatico
di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente, determinato in
base agli indici di edificabilita' previsti dal P.R.G. (superficie di
pertinenza urbanistica).
I fabbricati esistenti alla data di approvazione del Piano Regolatore
Generale, determinano un vincolo di inedificabilita' sulla proprieta` nella
quale insistevano a tale data, fino a raggiungere il valore prescritto dagli
indici di zona: la superficie vincolata potra' anche risultare inferiore a
quella stabilita dagli indici.
La definitiva demolizione totale o parziale di un fabbricato, riduce o
annulla il vincolo di inedificabilita' corrispondente.
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie
fondiaria corrispondente con atto di vincolo su terreno edificabile ricadente
nella stessa zona territoriale omogenea.
Ai fini della
applicazione degli indici di edificabilita', il volume del fabbricato e’ il
prodotto della superficie coperta
(SC) per
l’altezza massima come sotto specificato; l'eventuale presenza del vespaio, per
una altezza massima
di 50 cm., non è computabile. Restano
comunque esclusi:
-
i portici e le gallerie entrambi di uso pubblico (si considera portico lo
spazio aperto su almeno due lati anche se delimitato da pilastrature);
MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATA CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 30.09.2004
- i portici e le gallerie entrambi di uso
pubblico;
- i portici al piano terra di edifici
residenziali, fino a un massimo complessivo di ¼ (un quarto) della superficie
coperta; in caso di superamento di tale limite dovrà essere computata solo la
parte eccedente (si considera portico lo spazio aperto adiacente il
fabbricato principale su almeno due lati anche se delimitato da
pilastrature);
- gli spazi coperti adibiti a parcheggi
residenziali, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/1989, con altezza interna media
di mt. 2,70 e sino ad un massimo di mq. 20 di superficie utile per ogni unità
abitativa; in caso di superamento di tale limite dovrà essere computata solo la
parte eccedente.
-
le scale a giorno;
-
i percorsi pedonali coperti di larghezza non superiore a ml 2;
-
le coperture di parcheggio in lotti industriali e artigianali con
altezza media non superiore a m. 2,50;
-
i corpi chiusi a sbalzo costituenti il timpano in un coperto a
falde, quando detti corpi non siano in alcun modo utilizzabili e rientrino nei
limiti dello sbalzo massimo ammesso;
-
le logge, anche se accoppiate ad un poggiolo o, se al piano
terra, ad un portico, purché questi rientrino nei loro specifici limiti
dimensionali;
-
le costruzioni precarie nonché quelle espressamente autorizzate
su suolo privato o pubblico per servizi di interesse collettivo (chioschi per
giornali, cabine elettriche e simili).
-
i sottotetti praticabili (di cui successivo art. 61) , o loro
porzioni, per la parte con altezza inferiore a m. 1.80, misurata dal pavimento
all’intradosso del solaio di copertura;
-
le costruzioni interrate secondo quanto stabilito dal successivo
art. 65.
ALTEZZA
MASSIMA DEL FABBRICATO(H) e numero di piani.
E'
la differenza tra la quota media della strada su cui prospetta il fabbricato, e
la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile.
Qualora
il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza e'
riferita al punto medio del suo intradosso.
Qualora terreno e
strada non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l'altezza e' riferita
alla quota media del terreno interessato dalla costruzione, ferma restando la
possibilita' di riportare alla quota stradale gli avvallamenti ed i dossi del
terreno.
Il
numero dei piani ammessi nelle singole zone omogenee e' normato dagli articoli
relativi alla zone stesse.
VOLUMI
TECNICI - Sono quelli definiti dalla Circolare 31.07.73 n 2474 min LL.PP.
E' la distanza intercorrente tra le pareti di edifici antistanti
misurata in proiezione orizzontale.
Si intendono antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si
trovano sulle perpendicolari di pareti esistenti o di progetto.
Salve diverse prescrizioni delle presenti norme, valgono le
disposizioni contenute per le singole Z.T.O. nell'art. 9 del D.M. 1968, n.
1444.
Si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che
costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 C.C.
Gli strumenti attuativi con previsioni planivolumetriche possono
stabilire, ai sensi dell'art. 9 u.c. D.M. 2.4.1968 n. 1444, distanze, dai
confini e tra fabbricati, diverse rispetto a quelle previste per le singole
Zone Territoriali Omogenee.
E' di norma consentita l'edificazione in aderenza con tutta o parte
della parete laterale del fabbricato confinante, nel rispetto delle Norme
dettate dal Codice
Civile e con conseguente eccezione alle distanze dai confini e previo
accordo tra proprietari confinanti registrato e trascritto.
Gli interventi disciplinati in modo puntuale nelle tavole di P.R.G.,
devono rispettare le sole distanze risultanti da tale disciplina particolare,
fatte salve le distanze previste dal Codice Civile per la apertura di nuove
vedute.
E' la distanza intercorrente tra la superficie coperta e gli antistanti
confini di proprieta'.
Sono in genere ammesse distanze dai confini di proprieta' diverse da
quelle stabilite nelle presenti norme, previa dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta` sottoscritta dal confinante.
In sede di rilascio della concessione edilizia l’ Autorita’ comunale
competente , su parere della Commissione Edilizia, puo' prescrivere distanze da
confini, inferiori o maggiori di quelle previste in via generale dalla presente
normativa al fine di far rispettare l'allineamento con altri fabbricati della
zona o per motivi di razionale ubicazione dei fabbricati nel rispetto delle
norme vigenti.
I limiti delle aree a standards ed attrezzature pubbliche sono
equiparati ai confini di proprieta' ai fini delle distanze.
Si
applicano le disposizioni previste dal D.I. 01.04.68 N 1404 e D.M. 02.04.68 N.
1444
Nei casi in cui non ricorra l'obbligo dello Strumento Urbanistico
Attuativo l’ Autorita’ comunale competente autorizza l'intervento edilizio
diretto (I.E.D.).
Il Concessionario, nel caso si verifichi la necessita' di completare
singole opere di urbanizzazione, dovra' provvedere alla realizzazione delle
stesse, salvo che la Amministrazione non ne assuma l'onere a proprio carico.
Nel caso di lotto ricadente a cavallo delle Zone Territoriali Omogenee
A-B-C-D si applica la disciplina (destinazioni, parametri costruttivi e
formali) della Zona su cui insiste ciascuna superficie.
Negli interventi di nuova edificazione deve essere prevista la
realizzazione di almeno il 75% della densita' edilizia massima consentita,
secondo quanto disposto dal comma 5^ dell’art. 23 L.R. 61/85
Negli I.E.D. devono essere previste aree a parcheggio secondo quanto
previsto dal precedente art. 50
Gli edifici esistenti con destinazione d'uso conformi a quelle previste
dal P.R.G. nelle singole Zone Territoriali Omogenee, ad esclusione degli
edifici cui è attribuito un grado di protezione salva diversa prescrizione
puntuale, possono essere oggetto di ogni intervento edilizio compresa la
demolizione con ricostruzione anche conservando o migliorando le precedenti
altezze e distanze; possono essere ampliati fino a saturazione degli indici di
zona.
Gli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle
previste dal P.R.G. possono essere oggetto di soli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria.
MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATA CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26.02.2004
Gli
edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle previste dal
P.R.G. possono essere oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria.
Gli
edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle previste dal
P.R.G. possono essere oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria.
Per
gli edifici esistenti in zona F2, con destinazione d’uso in contrasto con quelle
previste dal P.R.G. per tale ZTO sono consentiti anche gli interventi di
restauro e ristrutturazione.
La demolizione e' sempre esclusa per gli edifici che rivestono
particolare pregio storico, artistico, architettonico e/o ambientale
specificati nelle tavole del P.R.G. o che possono essere individuati con
apposita deliberazione del Consiglio Comunale soggetta al solo controllo di
legittimita'.
Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste dalla L.R. n.
24/1985, e dalle presenti norme per le singole Z.T.O. o per singoli edifici.
In ogni caso, sono sempre consentiti gli interventi soggetti a semplice
comunicazione o autorizzazione edilizia a meno che non siano espressamente
esclusi dalla disciplina puntuale.
Il sottotetto e' la porzione del fabbricato compresa tra il solaio di
copertura dell'ultimo piano abitabile e la copertura dell'edificio comunque
realizzata.
Va computata ai fini del calcolo del volume la porzione di sottotetto
praticabile avente un'altezza maggiore o uguale a mt. 1,80
Si intende sottotetto praticabile quello accessibile mediante strutture
fisse
Per l'illuminazione e la ventilazione dei sottotetti e' ammessa, oltre
alle normali finestre, la realizzazione di lucernari e di abbaini, nei limiti
massimi consentiti, e purche' non sia compromesso l'aspetto estetico
dell'edificio.
Gli eventuali vani ricavati nel sottotetto per essere abitabili devono
essere opportunamente isolati termicamente ed avere una altezza media di mt.
2,70 a partire da un'altezza minima di mt. 1,80 ed ogni altro requisito di
legge relativo a illuminazione, superficie minima, etc.
In
adeguamento alla L.R. 6 aprile 1999 n. 12, relativa al recupero dei sottotetti
esistenti a fini abitativi, e fermi restando i limiti di applicazione
disciplinati agli artt. 2 e 3 della legge regionale, poiché non vengono escluse
parti del territorio dall’applicazione della predetta legge, in assenza degli
spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento
di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al
comma 3, dell’articolo 3 della citata legge.
(Deliberazione Consiglio
Comunale n. 41 del 29.07.1999)
Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, devono rispettare la seguente
disciplina:
1. Terrazzi, balconi e simili, devono essere collocati ad altezza non
inferiore a m. 2,55 dal piano sottostante. Se prospettano su strade, sono
consentiti ad altezza inferiore a m. 5 solo se sovrastanti a marciapiede.
In ogni caso lo sporto non deve eccedere il bordo del marciapiede ed il
limite massimo di m. 1,20.
2. In caso di prospiciente su spazi pubblici le Inferriate, i
serramenti, le decorazioni e simili non possono sporgere per piu' di 10 cm.
dal paramento esterno del fabbricato.
Parimenti i serramenti collocati ad altezza inferiore a m. 3 devono
potersi aprire senza sporgere all'esterno.
3. Sono ammesse tende di protezione sovrastanti spazio pedonale aperto
al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore
a ml. 2,50 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 20
(venti) dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende puo' essere
vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la
visibilita'.
Lanterne, lampade, fanali, insegne e altri elementi da applicare alle
facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al
punto 2 del presente articolo, se collocati ad altezza inferiore alle
caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante,
privilegiando materiali e forme antiche.
L’Autorita’ Comunale competente sentita la C.E.C., può autorizzare la
realizzazione di scale esterne sul fronte principale se diventano il motivo
dominante di una condivisibile estetica progettuale.
Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.
I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitu' di pubblico
passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e
spese del proprietario; il pavimento deve essere costruito con materiale
riconosciuto idoneo dal Comune.
L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli
elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non puo'
essere minore di ml. 1,50 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,40
salvo misure diverse previste da strumento attuativo.
Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di
illuminazione, la fornitura dei corpi illuminati secondo modalita' e tipi
stabiliti dal Comune, nonche’ gli interventi di manutenzione ordinaria e di
pulizia: l’ Autorita’ comunale competente puo' ordinare l'esecuzione dei
lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione
vigente. E' altresi' a carico del proprietario frontista la pulizia dei
marciapiedi.
Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione, gli
oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica e quelli derivanti
dall'uso pubblico.
I porticati descritti nelle tavole di P.R.G. sono indicativi ed
eventualmente da realizzare sul solo fronte del fabbricato prospiciente spazi
di pubblico transito.
Per essere considerate interrate, le costruzioni devono avere le pareti
perimetrali a contatto del terreno con la sola eccezione della parete dove si
trova l'accesso.
Le costruzioni interrate, anche per la porzione corrispondente
all’edificio sovrastante, non concorrono nel calcolo del volume se non
emergono dal suolo per un'altezza superiore a cm. 50 misurati all'estradosso
del solaio di copertura; diversamente va computato tutto il volume emergente
dal piano campagna,
Le costruzioni interrate non sono soggette al rispetto delle distanze
dai confini e dai fabbricati; dalle strade interne alle zone edificabili devono
distare almeno tre metri salvo l'allineamento con edifici gia' esistenti a distanza
inferiore.
Per l'accesso a locali interrati e' consentita una rampa di accesso che
per almeno 5 m. dal ciglio strada non deve avere una pendenza superiore al 8%;
nel tratto residuo puo' giungere ad una pendenza massima del 20% e le murature
laterali devono essere adeguatamente protette.
Oltre allo spazio per parcheggio, in ogni nuovo edificio e nei casi di
ristrutturazione e ampliamento comportanti aumento delle unita' abitative,
(salvo che per le dimensioni e la conformazione dei fabbricati cio' non sia
assolutamente possibile) dovra' essere previsto per ciascun nuovo alloggio
almeno un posto macchina con propria superficie utile non inferiore a mq 15
Tale spazio dovra' essere garantito anche nel caso di successivi
interventi edilizi.
Le autorimesse e i locali accessori in genere (magazzini, legnaie,
etc.) devono far parte del fabbricato principale col quale devono essere
armonicamente composti sia nella forma, sia nel materiale.
Sono ammessi locali accessori separati quando sia dimostrata la
validita' estetico-compositiva dell'intervento o comunque la particolare
difficolta' di realizzarlo in aderenza all'edificio principale gia' esistente.
In eccezione agli indici di edificabilita' e' consentita, ad esclusione
della zona A, la realizzazione di costruzioni da vincolare ad uso autorimesse
per una massimo di 18 mq. per unità abitativa o legnaie a servizio di unita'
abitative esistenti destinate a residenza stabile che ne siano carenti o
sprovviste.
Tali costruzioni devono rispettare solo la distanza minima di 5 m. tra
fabbricati purche' prive di finestre nella parete verso il confine; devono
avere l'altezza interna media non superiore a mt. 2,50 e superficie utile
compresa tra un minimo di 12 mq e un massimo di 18 mq. Devono essere realizzate
in aderenza al fabbricato principale, ed in via prioritaria deve essere
recuperato il volume di eventuali baracche o altri simili manufatti esistenti
sul lotto di proprieta' della ditta richiedente.
Nel caso di un fabbricato con piu' unita' abitative carenti di
autorimesse il progetto deve essere unitario.
Il rilascio della concessione o autorizzazione e' subordinato alla
costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da valere fino a eventuale
modifica delle previsioni di P.R.G.
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di
costruzioni di natura particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica
utilita', quali: edicole, cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di
trasformazione, sollevamento, serbatoi, tralicci, antenne e ripetirori TV,
etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessita' e
nel rispetto dei caratteri ambientali.
Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura
ammessa e possono essere concessi anche in difformita' alle distanze dalle
strade nonche' delle destinazioni di zona.
Gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di
riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno.
Salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, eventuali muri di
contenimento non devono superare, di norma l'altezza di m. 1,50; devono essere
intervallati da terrazzamenti di profondita' non inferiore a m. 2, ed essere
realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante.
Si richiama quanto espresso al precedente art. 4 per le recinzioni
precarie in zona agricola.
Le recinzioni sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree
strettamente pertinenziali a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi
nonche` le attrezzature pubbliche: all'interno delle zone residenziali e
agricole sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali
plastici. L'altezza massima delle recinzioni, escluse quelle realizzate con
essenze arboree, e' fissata in 1,50 ml con un rapporto vuoto per pieno non
inferiore al 50% della superficie della recinzione misurata su tratti di
lunghezza massima non superiore a 5,00 ml. Per le zone di tipo produttivo le
recinzioni potranno raggiungere un'altezza non superiore a 3 ml, ed essere
interamente opache per le parti delimitanti proprieta` all'interno della zona
stessa.
Nel caso di recinzioni realizzate in sasso puo' essere consentita
un'altezza massima di 1.80 ml, anche completamente piena: l’ Autorita’ comunale
competente puo' concedere ulteriori eventuali deroghe nel caso in cui, su conforme
parere della C.E.C., si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni
esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.
Per le recinzioni ricadenti all'interno di un'area oggetto di
intervento di trasformazione coordinato ( Piano di Lottizzazione, ecc. ) vanno
utilizzati materiali coerenti e ciascuna recinzione andra` ricondotta a
caratteristiche tipologiche unitarie eventualmente indicate dalla Commissione
Edilizia.
Nelle aree agricole le recinzioni delle aree private possono essere
concesse , limitatamente all'area pertinenziale dei fabbricati, solo in caso
di protezione per la pubblica e personale incolumita` e devono essere
realizzate con siepi e reti metalliche prive di zoccolatura.
L'altezza, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e
dal piano campagna per i confini interni, non puo' essere superiore compreso lo
zoccolo, a mt. 1,50. Per le siepi si fa riferimento alle norme del C.C.
Per particolari motivi di carattere tecnico funzionale l’ Autorita’
comunale competente sentita la C.E. puo' autorizzare altezze, materiali e
modalita' esecutive diversi da quelli previsti in via generale. Puo' altresi'
vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni
architettoniche unitarie.
Devono essere conservate le tradizionali delimitazioni in sasso o con
arginelle e, ove possibile, ripristinate con eguali materiali.
Le recinzioni lungo spazi pubblici devono essere tra loro omogenee e
comunque tali da evitare accostamenti non compatibili per forma e materiali.
Sono fatte salve diverse prescrizioni stabilite dalle N.T.A. per le
singole Z. T. O.
Nelle Z. T. O. B - C1 - C2 le recinzioni, in corrispondenza degli
accessi carrai, devono essere arretrate dagli spazi pubblici di almeno ml.
2.50
Al Comune e' riservata la facolta' di applicare nelle proprieta'
private, previo avviso agli interessati, indicatori stradali ed gli apparecchi
per i servizi collettivi e particolarmente:
-
tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
-
segnaletica stradale e turistica;
-
piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la
localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
-
mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione,
semafori, orologi elettrici e simili;
-
quadri per affissioni e simili.
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel
rispetto della legislazione vigente.
I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli
elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro
ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
L'affissione di manifesti pubblicitari e' consentita unicamente negli
spazi definiti dal Comune e in conformita' a quanto previsto dal relativo
regolamento.
Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro
edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
A tale scopo l’ Autorita’ comunale competente ,ha la facolta' di
imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature,
etc.) e la rimozione di elementi (quali scritture, insegne, decorazioni,
coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le
caratteristiche ambientali, anche se preesistenti alla data di approvazione del
presente Regolamento, al fine di conseguire soluzioni piu' corrette.
Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di
edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento
dell'ambiente, e' facolta' dell’ Autorita’ comunale competente , sentita la
Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
L’ Autorita’ comunale competente puo' ingiungere l'esecuzione delle
opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalita' di esecuzione e
fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi
l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente con rivalsa di
ogni spesa a carico dei proprietari.
Gli spazi scoperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano;
devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente
sistemati e, ove possibile, arborati. A tale fine l’ Autorita’ comunale
competente , sentita la Commissione Edilizia, ha la facolta' di imporre:
- la manutenzione e la conservazione del verde, delle siepi, etc.;
-la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro
possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per l'igiene o per la
pubblica incolumita';
- la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di
specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
La posa in opera di serbatoi per acqua e combustibili liquidi o gassosi
e' consentita fuori terra solo se e' tecnicamente impossibile o eccessivamente
difficoltoso realizzarla interrata e, in ogni caso, la collocazione deve essere
possibilmente defilata alla vista da spazi pubblici o di uso pubblico e
mascherata da adeguata vegetazione.
Le infrastrutture di urbanizzazione quali strade, parcheggi reti di
distribuzione ecc. di proprieta' privata ma a servizio di una pluralita' di
lotti, qualora non siano gia' oggetto di specifica convenzione col Comune,
devono essere completate e conservate con i necessari interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria a cura dei proprietari dei fondi
dominanti.
L’ Autorita’ comunale competente puo' ingiungere l'esecuzione delle
opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalita' di realizzazione e
fissare i termini per la presentazione dei progetti e per l'inizio e la
ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente con diritto di recupero di ogni conseguente spesa.
Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni
esistenti, deve essere garantita la salubrita' del suolo e del sottosuolo,
secondo le buone regole dell'arte del costruire e le norme del regolamento di
Igiene vigente.
In particolare e' vietato costruire su terreni franosi o comunque
soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle
anfrattuosita' naturali ed artificiali del terreno.
Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in
funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle
sollecitazioni cui sono sottoposte.
Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidita' del suolo e del
sottosuolo.
Le relative strutture devono pertanto essere isolate e interrate
mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle
murature per capillarita'.
Nelle chiostrine, nei cavedi e nei cortili devono essere previste
adeguate pavimentazioni, assicurati lo smaltimento delle acque meteoriche ed
una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno.
Per lo smaltimento delle acque viene richiamato il rispetto della
vigente normativa statale e regionale, nonche' le norme del Regolamento
Comunale di fognatura.
Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo
mediante apposite tubazioni, il cui tratto terminale fronteggiante spazi aperti
al pubblico, deve essere costruito in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore
a ml. 2.00 e prolungato fino al pozzetto di raccordo.
Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari
soluzioni architettoniche.
L’ Autorita’ comunale competente , sentiti gli Enti competenti preposti
al controllo, ha facolta' di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al
fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla
presenza di fumi, polveri, esalazioni, etc. di varia natura, conformemente alla
Legge 13/07/1966 N. 615, ai relativi decreti di applicazione, alle successive
modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Comunale di Igiene.
Le canne fumarie devono costituire corpo unico col fabbricato,
proseguire fino a superare il manto di copertura e la bocca di emissione deve
essere ad almeno 5 m. di distanza da finestre di altri immobili.
L’ Autorita’ comunale competente fissa i termini di inizio e della
ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente.
In
ogni nuova abitazione deve essere assicurata una superficie netta abitabile non
inferiore a mq. 60, all'interno dei quali deve essere prevista
almeno una camera a due letti avente superficie netta non inferiore a
mq. 14, un soggiorno con eventuale angolo di cottura di superficie netta
minima di mq. 16.
Nel
caso di fabbricati con più abitazioni è consentita anche la realizzazione di un
solo alloggio della superficie netta abitabile non inferiore a mq 38 avente
comunque camera e soggiorno con caratteristiche di cui al precedente comma.
Ogni abitazione deve essere dotata di un servizio igienico di almeno mq.
3,00 di un ripostiglio e un’autorimessa delle dimensioni minime rispettivamente
di mq.3,00 e 15,00.
Per
quanto non specificatamente riportato nel presente regolamento si rimanda a
quanto disposto dal D.M. 5.7.1975 e successivo D.M. 09.06.99 in materia
di requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione.
(modifiche
approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2004)
Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione
ai fini dell'applicazione del presente Regolamento tutti quei locali in cui la
permanenza di una o piu' persone non abbia carattere di saltuarieta'
(abitazioni, uffici, negozi, convivenze, etc.).
Sono considerati locali accessori e pertanto non abitabili quelli
adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la
presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni,
destinati a servizi igienici secondari, dispensa, disimpegno, taverna, etc.
I locali di abitazione permanente devono avere i requisiti espressi nel
D.M. 5 luglio 1975
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
possono essere conservate le altezze preesistenti .
Nel caso di cambio di destinazione d'uso non sono comunque da ritenersi
utilizzabili come locali di abitazione permanente quelli con altezze inferiori
a m 2,55 e come locali accessori quelli con altezze inferiori a m 2,20. Sempre
nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso, per i locali del sottotetto
valgono i parametri di cui all'art. 61.
Le altezze interne vanno misurate sulla verticale tra il piano di
calpestio e l'intradosso del solaio, senza considerare eventuali travature a
vista.
Per le abitazioni fruenti di contributo Statale, vanno applicate le
specifiche disposizioni che le riguardano fatto salvo quanto previsto per i
locali sottotetto e soppalchi.
Nel caso dei sottotetti si fa riferimento alla disciplina di cui al
precedente art. 61.
Per edifici o parti di essi realizzati realizzati dopo l'entrata in
vigore del presente Regolamento Edilizio e oggetto di cambio di destinazione
d'uso valgono i requisiti previsti per la nuova edificazione.
Le norme di abitabilita' per gli edifici ed i locali di uso collettivo
sono sottoposti alle norme, leggi e regolamenti specifici, in rapporto alla
loro destinazione d’uso.
E' prescritta l'altezza minima di m. 3,00, riducibile a m. 2,70 quando
vi sia necessita' di adeguamento costruttivo alle caratteristiche preesistenti
o di edifici contigui. Sono ammessi soppalchi, purche' la loro superficie non
superi il 40% della superficie totale del locale per essere agibili devono
avere un'altezza minima di m. 2.00 ed un’altezza media di ml. 2.70
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
possono essere conservate le altezze preesistenti.
Tutte le scale che servono piu' di due alloggi debbono avere rampe di
larghezza non inferiore a ml. 1,20 ed essere aerate ed illuminate attraverso
fori ricavati sulla parete verticale esterna di ciascun piano, di superficie
non inferiore a 1/12 della superficie del vano scale. E anche ammessa
l’aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, con
apertura automatica in presenza di fumo, di superficie non inferiore a 1/6 di
quella del vano scala.
In ogni altro caso, e' ammessa la larghezza minima di m. 1,00, e di
0.80 per le scale interne ad una stessa unita' abitativa.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e' consentito il
mantenimento delle dimensioni originarie.
E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche
senza finestrature sull'esterno a condizione che risultino adeguatamente
garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene e sia assicurata una
idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 1,00 dal
piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali
forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il
passaggio di una sfera di cm. 12 di diametro.
Sono comunque fatte salve le disposizione della legge vigente in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
I locali non abitabili, i seminterrati e gli scantinati devono avere
un'altezza minima di ml. 2,20, salve eventuali prescrizioni speciali.
I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del
terreno circostante, devono rispettare le prescrizioni relative alla protezione
dall'umidita'.
Debbono altresi' avere soglie di accesso sopraelevate rispetto al punto
piu' alto del terreno immediatamente prospiciente.
Tutti
gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico,
secondo quanto disposto dal D.M. 5 luglio 1975
Le
pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno
ml. 2,00.
Nel corpo di edifici residenziali siti in zone agricole sono ammessi locali
ad uso fienile, granaio e simili a condizione che siano introdotti accorgimenti
tali da evitare ogni inconveniente di carattere igienico-sanitario.
Non e' comunque consentito destinare ad abitazione locali sovrastanti
la stalla o in diretta comunicazione con la stessa.
I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati
dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della
superficie del pavimento; la ventilazione puo' essere integrata con canne che
partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro,
impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso
canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, che adducano il liquame
all'esterno in appositi pozzi stagni. Il pavimento puo' essere protetto da
grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti
con materiale di facile lavatura e disinfezione. Le porte devono aprirsi verso
l'esterno.
I locali di ricovero del bestiame per gli allevamenti agricoli e le
attrezzature relative devono distare non meno di 30 metri dalle abitazioni di
altri proprietari.
Tutte le stalle debbono essere provviste di concimaia con fondo e
pareti impermeabili, lontane almeno 30 m. da pozzi, acquedotti, serbatoi di
acqua, e dalle abitazioni.
L’ Autorita’ comunale competente , sentito l'Ufficiale sanitario, puo'
disporre particolari prescrizioni per le concimaie gia' esistenti, tutte le
volte che ne sia riconosciuta la necessita'.
Depositi e ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie,
sono permessi solo in aperta campagna, purche' provvisori e limitati ai bisogni
del podere.
Per gli allevamenti a carattere industriale si richiamano le
disposizioni D.G.R.V. 7949/1989.
L'esistenza di eventuali annessi rustici in zone residenziali, compresi
i ricoveri per gli animali, non impone l'obbligo di osservare le distanze di
natura igienico-sanitaria per la costruzione di nuovi edifici, qualora siano
adottate soluzioni tecniche che escludano ogni pericolo di inconvenienti
igienico-sanitari.
Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole
dell'arte del costruire ed in conformita' alle vigenti disposizioni di legge,
specialmente in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni,
al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di
assicurare la stabilita' di ogni parte dell'edificio.
I
proprietari hanno l'obbligo di assicurare la costante stabilita' degli edifici
e manufatti in genere.
Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di
esso costituisca pericolo per la pubblica incolumita' il proprietario o il
conduttore o l'inquilino ha l'obbligo di farne immediata denuncia all’
Autorita’ comunale competente e, nei casi di urgenza, di provvedere ad un
sollecito puntellamento.
L’ Autorita’ comunale competente ricevuta la denuncia di cui al comma
precedente e previo sopralluogo dell'ufficio comunale competente, notifica agli
interessati i provvedimenti da eseguire immediatamente, riservandosi
l'intervento sostitutivo a spese degli stessi.
Nell'esecuzione di opere edilizie si devono osservare tutte le cautele
atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per
quanto possibile, le molestie che i terzi possono risentire dall'esecuzione
delle opere stesse.
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature,
rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza,
stabilita' e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Il punto piu' basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi-aperti
al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml 4,00 ed avere il piano
inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
L’ Autorita’ comunale competente ha comunque la facolta' di dettare
particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi
l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
Quando il luogo destinato alla esecuzione di opere edilizie si trovi in
fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico, lungo i lati prospicienti gli
spazi pubblici medesimi e' obbligatoria una recinzione con assito, con
caratteristiche e modalita' prescritte dal Comune.
Gli angoli sporgenti dagli assiti o da qualunque altro genere di
riparo, devono essere adeguatamente segnalati per tutta la loro altezza e
muniti di un faro a vetri rossi, o altro analogo segnale, che deve restare
acceso dal tramonto al levar del sole.
Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono
aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.
Devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare
l'incolumita' pubblica; deve essere assicurata la possibilita' di transito ed
evitata la formazioni di ristagni d'acqua.
Chiunque intende eseguire opere interessanti il suolo o il sottosuolo
pubblico o di uso pubblico deve presentare specifica domanda al Comune per
ottenere la relativa concessione: la domanda deve essere corredata da documentazione
tecnica atta ad individuare in dettaglio quali siano le opere che si intendono
eseguire, precisando i tempi, modalita', durata dei lavori e le attrezzature
per attuarli.
Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di
servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o
gestori, ed in ogni caso evitare qualsiasi lesione o danno.
Durante i lavori deve essere presente un incaricato del concessionario
responsabile dell'esecuzione delle opere, al quale impartire direttamente le
eventuali istruzioni da parte del Comune. Il suo nominativo deve essere
indicato nella lettera comunicante l'inizio dei lavori.
La concessione si ritiene data a tutto rischio e pericolo del
Concessionario, il quale solleva comunque il Comune ed i suoi dipendenti da
qualsiasi responsabilita'.
La data di inizio dei lavori deve essere comunicata per iscritto al
Comune e i lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le prescritte
segnalazioni, anche luminose, sia diurne che notturne a tutela del pubblico
transito, in osservanza alle norme del vigente Codice della strada.
L’ Autorita’ comunale competente ha facolta' di revocare la
concessione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese
dell'interessato in caso di inadempienza, qualora si verifichi una interruzione
dei lavori superiore a 30 giorni, e comunque quando cio' sia necessario per
ragioni di pubblico interesse.
Il materiale di risulta dagli scavi deve essere asportato a per almeno
il 50% del volume e sostituito con altrettanta ghiaia in natura, adeguatamente
compattata a strati successivi mediante apposito compattatore meccanico. Devono
quindi essere adottate tutte le cautele atte ad evitare, in seguito,
avallamenti, deformazioni e fessurazioni del piano viabile: ove questi
dovessero verificarsi, devono essere immediatamente eliminati.
I lavori da eseguire nel sottosuolo per la introduzione di
sottoservizi, possono dal Comune essere affidati alle Aziende o Imprese che gestiscono
i relativi servizi pubblici, con spese a carico dell'interessato che deve
versare una congrua cauzione. Sono altresi' richiamate le prescrizioni di cui
al precedente art. 92.
I cortili chiusi devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un
passaggio adeguato.
L'impianto interno per la distribuzione del gas deve rispettare le
disposizioni di legge vigenti e le istruzioni emanate in materia dai competenti
Organi.
I contenitori di gas (bombole ecc.) devono essere collocati
preferibilmente in opportuni spazi o nicchie ricavate all'esterno dei
fabbricati ed isolati dai locali di abitazione: la tubazione fissa metallica di
erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento
delle murature deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno.
I contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali
manomissioni.
Ogni impianto elettrico deve essere fornito di inter ruttori generali
che selezionano i circuiti per ogni unita' immobiliare; interruttori, contatori
e quadri elettrici, che siano installati in ambienti dove possa presentarsi
pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna con
adeguato grado di protezione.
I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine
di facile pulitura e di sufficiente coibenza: devono essere provvisti di
bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno mt. 1,00
rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere adeguatamente isolati da
strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e
locali contenenti materiali combustibili.
La progettazione riguardante sia l'edilizia civile che industriale deve
prevedere l'impiego di materiali e di tecniche costruttive tali da limitare per
quanto possibile la produzione e propagazione di rumori.
In particolare gli impianti e condotte che possono essere sorgenti di
suoni, devono essere isolati con adeguato materiale fonoassorbente dalle
rimanenti strutture edilizie.
I muri, i soffitti, le finestre e le porte devono essere realizzate in
modo da impedire la trasmissione dei suoni; nei piani di calpestio deve essere
posto in opera materiale isolante e fonoassorbente per qualita' e quantita'
sufficiente ad evitare disturbi alle sottostanti unita' abitative.
Negli insediamenti produttivi, la struttura, il pavimento e le basi
delle macchine devono essere scelti in modo da costituire un valido isolamento
delle vibrazioni. Le superfici dove sono installati macchinari rumorosi devono
essere possibilmente separate dalle altre con pannelli fonoassorbenti; soffitti
e murature devono essere rivestiti di materiale idoneo ad assorbire i rumori.
L’ Autorita’ comunale competente , sentito il parere dei competenti
uffici tecnici e delle U.L.S.S. , puo' imporre l'introduzione di accorgimenti
atti a contenere la produzione o propagazione dei suoni e, nei casi in cui
l'intensita' del rumore o delle vibrazioni ecceda i limiti di normale tollerabilita'
o comunque quelli fissati in norme di legge o regolamentari, puo' revocare il
permesso di agibilita' o abitabilita'.
Si richiamano i riferimenti legislativi in materia
DPCM 1/3/1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno.
Dgr 4313 del 21/9/93, Criteri orientativi per le amministrazioni
comunali del Veneto.
Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata
ogni eventuale norma contenuta in altri Regolamenti comunali in contrasto con
le presenti disposizioni.
I piani urbanistici attuativi e le convenzioni di urbanizzazione gia'
approvati alla data di entrata in vigore del P.R.G. conservano piena validita'
salve esplicite contrarie disposizioni contenute nel P.R.G.
L’Autorita’ comunale competente,
previa delibera del Consiglio Comunale, e nel rispetto della vigente
legislazione, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti
norme, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e/o di pubblica
utilita', ai sensi e con le modalità previste dall'art. 80 L.R. 61/85.
Salva la applicazione delle sanzioni di cui successivo art. 96, in
tutti i casi nei quali e' previsto o comunque necessario l'intervento
sostitutivo del Comune a seguito di inottemperanza alle ordinanze Sindacali, l’
Autorita’ comunale competente fara' redigere dall'Ufficio Tecnico un progetto
e preventivo di spesa degli interventi ritenuti necessari. Il Consiglio
Comunale provvedera' a deliberare l'esecuzione delle opere ponendo ogni costo a
carico degli inadempienti, decidendo altresi' la occupazione provvisoria delle
aree o immobili interessati dagli interventi.
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano
le sanzioni previste dalla legislazione in vigore ed in particolare dalla legge
urbanistica statale e regionale e dalle disposizioni comunali e provinciali.
data ultima
modifica della presente pagina:
24 marzo 2006