NORME DI ATTUAZIONE
approvate con D.G.R.V. N. 2382
del
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Modifiche:
- variante generale approvata con D.G.R.V. N. 954 del
- variante sottozone E4 approvata con D.G.R.V. N. 2837 del
- variante località Casonetto approvata con D.G.R.V. N. 879
del
- variante
parziale approvata con D.G.R.V. N. 2183 del
- variante di assestamento adottata con D.C.C. N. 3 del
- variante parziale adottata con D.C.C. N. 9 del
- variante puntuale via XXIX aprile approvata con D.C.C. N.
32 del
COMUNE DI POZZOLEONE – NORME DI ATTUAZIONE
Nel
proseguo la legge urbanistica regionale n. 61 del 27.06.85 e le sue successive
modifiche ed integrazioni, verranno sinteticamente indicate come L.R. 61/85.
Nel
proseguo il riferimento al D.M. n. 1404/68, anche quando non esplicitamente
indicato, implica il contemporaneo riferimento alle sue integrazioni e
modificazioni intervenute con il nuovo codice della strada (D.L. 30.04.92 n.
285 - D.P.R. 16.12.92 n. 494 - D.P.R. 26.04.93 n. 147).
Le
modifiche alle norme di attuazione che
la presente variante introduce rispetto al P.R.G. approvato con D.G.R.V.
n. 2382 del 26.05.94 sono indicate
in grassetto corsivo.
Nel
seguito la presente variante verra’ indicata semplicemente come P.R.G.
E’
stata mantenuta la numerazione del P.R.G. di cui D.G.R.V. 2382 26.05.94 ove era mancante l’art. 38 che manca anche
nelle presenti norme
1. Il Piano Regolatore Generale estende la sua disciplina
all' intero territorio del comune di Pozzoleone (VI).
2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono,
nell'ambito della tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni
prevalenti, i contenuti e le modalita` degli interventi edilizi ed urbanistici
finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali,
culturali, economiche e sociali del territorio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti
norme si richiamano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonche`
le vigenti leggi Regionali e Statali.
1. Il Piano Regolatore Comunale e` costituito dai seguenti
elaborati di progetto:
- Tav. 13.1 zona nord INTERO
TERRITORIO COMUNALE scala 1:5000 tav n. 1;
- Tav. 13.1 zona sud INTERO
TERRITORIO COMUNALE scala 1:5000 tav. n. 2;
-.Tav. 13.3.1 ZONE
SIGNIFICATIVE scala
1:2000 tav. n. 3;
-.Tav. 13.3.2 ZONE
SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 4;
-.Tav. 13.3.3 ZONE
SIGNIFICATIVE scala
1:2000 tav. n. 5;
-.Tav. 13.3.4 ZONE
SIGNIFICATIVE scala
1:2000 tav. n. 6;
-.Tav. 13.3.5 ZONE
SIGNIFICATIVE scala
1:2000 tav. n. 7;
-.Tav. 13.3.6 ZONE
SIGNIFICATIVE scala
1:2000 tav. n. 8;
- Prontuario - Schede di orientamento generale,
approvato con DGRV N 2382 DEL 26.05.94, per quanto non in contrasto con le
presenti norme
- Norme Tecniche di Attuazione. el.
n. 9
- Regolamento Edilizio el.
n. 10
-allegato n. 1 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI
FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE": individuazione,
classificazione degli interventi ammessi e norme particolari. approvato con D.G.R.V. N 2382 DEL 26.05.94.
-allegato n. 2
che rappresenta le variazioni
introdotte dal presente P.R.G. alle schede di cui allegato n. 1 sopra
richiamato; tali variazioni riguardano
le unita’ edilizie: individuate
dai numeri 12 - 37 - 55 - 75 - 79 - 90 -
104.
2. Nel caso di contrasto nelle rappresentazioni
cartografiche a scala diversa, prevalgono quelle del grafico a denominatore
minore.
3. Nel caso vi fosse divergenza tra gli elaborati grafici e
le misure o i dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le indicazioni
delle norme di attuazione.
4. Nel caso in cui vi fosse divergenza tra stato di fatto
antecedente l'entrata in vigore del P.R.G. e rappresentazione cartografica,
spetta al Consiglio Comunale con deliberazione soggetta a solo controllo
di legittimita`, apportare le necessarie correzioni purche`
nel rispetto della capacita` insediativa residenziale teorica originaria.
Diversamente si procede mediante apposita variante parziale.
1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal
P.R.G. e` suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (Z.T.O.):
2. Z.T.O. prevalentemente residenziali :
- zona
"A" - Centro Storico;
- zone
"B" - esistenti e di completamento;
- zone
"C1" - intermedie di espansione;
- zone
"C2" - di espansione.
3. Z.T.O. prevalentemente destinate ad attivita` produttive,
commerciali o direzionali:
- zone
"D1" - industriali ed artigianali di completamento;
- zone
"D2" - industriali ed artigianali di espansione;
- zone
"D3" - zone per insediamenti agro-industriali di completamento;
- zone
"D5" - zone per insediamenti produttivi connessi alla lavorazione
delle ghiaie;
4. Z.T.O. prevalentemente destinate all'attivita` agricola:
- zona
"E2.T" - area agricola di tutela ambientale e paesaggistica;
- zona
"E2" - area di primaria
importanza per la funzione agricolo-produttiva;
- zona
"E3" - area agricola
contemporaneamente utilizzabile per scopi agricolo-produttivi e per scopi
residenziali;
- zona
"E4" - aree utilizzabili per
l'organizzazione dei centri rurali;
- zona
di Restauro Agricolo.
- Parco
Campagna
5. Aree destinate alla realizzazione si servizi ed
attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico:
a. aree
per l'istruzione; F1
b. aree
per attrezzature di interesse comune; F2
c. aree
attrezzate a parco, gioco e sport; F3
d. aree
a parcheggio. F4
e.
campus urbano
6. Piani esecutivi confermati P.E.C.
In grafia di PRG sono indicati, altresi’ gli strumenti
attuativi convenzionati, ante adozione
PRG, ai quali viene assegnata la sigla PEC. All’interno di tale zone valgono le
norme gia’ confermate.
1. All'interno delle Z.T.O. prevalentemente residenziali
elencate all'art. precedente, oltre alla residenza, e` consentito l'insediamento
di attivita` complementari quali: negozi e pubblici esercizi, piccole attivita`
artigianali di servizio (parrucchiere, idraulico, orafo e simili), uffici
professionali e commerciali, attrezzature ricettive e strutture terziarie
direzionali, attrezzature per lo svago ed il divertimento, attrezzature
sanitarie quali ambulatori e case di riposo, autorimesse pubbliche e private.
2. Possono essere ammesse destinazioni d'uso artigianali a
condizione che:
a) il
volume occupato dall'attivita' sia inferiore a 1001 mc e la superficie utile di
calpestio minore di 251 mq, con indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq;
b) le
caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con
l'edilizia al contorno;
c) le
attivita' non rientrino nell'elenco di cui al D.M.
d) a
giudizio dell'Amministrazione Comunale, risultino compatibili con il carattere
residenziale della zona. Sono in ogni caso esclusi: ospedali, macelli, stalle e
scuderie, allevamenti.
3.
Per ogni nuova attivita’ produttiva
insediata in zona residenziale e compatibile con la destinazione di zona vanno
obbligatoriamente individuate aree da destinare a parcheggio aperto al
pubblico, con vincolo di destinazione d’uso, secondo la seguente tabella
per
attivita’ artigianali min.
10% della superficie del lotto di pertinenza;
per attivita’
commerciali e direzionali min.
0.8 mq nelle zone di completamento e 1 mq per ogni mq in quelle di espansione,
per ogni mq di superficie lorda di pavimento;
per attivita’ ricettivo turistiche min. 6 mq per
posto letto.
4. Le superfici di cui al punto 3 dovranno prevedere anche porzioni da
riservare alla sosta di veicoli privi di motore e dovranno essere destinati
appositi spazi per i veicoli dei disabili. Esse concorrono al computo della
capacita’ edificatoria ed il vincolo di destinazione d’uso potra’ cessare
contestualmente alla cessione dell’attivita’.
5. Qualora le superfici di cui al punto 3 non potessero essere reperite lungo le strade
aperte al transito o a giudizio dell’ Autorita’ comunale competente, su
conforme parere della C.E.C., date le caratteristiche del sito, non se ne
ritenesse utile la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq, ne e`
consentita la monetizzazione, ad eccezione delle zone di espansione.
6. Il valore delle aree e delle opere eventualmente cedute o
vincolate e` detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio
della concessione edilizia.
7. TUTELA
AMBIENTALE: tutti gli spazi liberi nelle zone residenziali, non occupati da
strade, parcheggi o cortili, devono essere mantenuti a verde. Compete ai
proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati,
la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone
residenziali il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di
pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di
seguito le spese sostenute.
8. Per le aree in cui l'edificazione è assoggettata alla
redazione di uno strumento urbanistico attuativo, la localizzazione di massima
delle aree da destinare a standards (parcheggio e verde) è indicata con
apposita simbologia nelle tavole di Piano in scala 1:2.000, con le precisazioni
di cui al comma 2 dell’art. 11 della
L.R. 61/85
1. Comprende la parte del territorio comunale interessata
dall'agglomerato urbano che riveste carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale, nonche` le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dell'agglomerato
stesso.
2. Tali aree per le particolari condizioni in cui si trovano
sono dichiarate zone di degrado ai sensi
dell'art. 27 della L.S. n. 457/'78; ogni intervento deve essere rivolto alla
conservazione, al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente.
3. Per gli edifici individuati puntualmente nelle schede di
progetto del P.R.G. sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti alla
scala di ogni singola unita' edilizia.
4. Per gli edifici non individuati sono ammessi gli
interventi di ristrutturazione edilizia di tipo 2 (R.E.T. 2) come definiti nell'allegato 1, la
trasformazione in residenza e attivita' compatibili. Sopraelevazioni,
ampliamenti o nuove costruzioni sono subordinati a strumento attuativo.
5. Tutti gli interventi edilizi e urbanistici devono
rispettare le modalita' ed i materiali definiti nell'allegato 1 alle presenti
N.T.A. e Prontuario.
1. E` costituita da aree totalmente o parzialmente
edificate: all'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante interventi
edilizi diretti.
2. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o da
accesso privato a servizio di piu` di tre alloggi, con carreggiata inferiore a
3. Distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml
4. Distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del
fabbricato piu' alto con un minimo di ml 10.00.
5. Distanza dalle strade: art. 9 D.M. 02.04.68 N. 1444 ; e` facolta` dell’ Autorita’ comunale
competente, di imporre distanze minori
per rispettare allineamenti esistenti.
6. Le zone “B” sono suddivise in tre sottozone per le quali
vale la seguente tabella:
sottozona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX
(ML) numero max piani fuori
terra
BI 2.50 45% 9.30 3
BII 2.00 40% 9.30 3
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000
All' art. 6 - Z.T.O. DI
TIPO "B" : RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
Il punto 6 esistente;
6. Le zone “B” sono suddivise in tre
sottozone per le quali vale la seguente tabella:
sottozona IF (MC/MQ) RCF
(MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
BI 2.50 45% 9.30 3
BII 2.00 40% 9.30 3
Viene così sostituito:
6. Le zone “B” sono suddivise in tre
sottozone per le quali vale la seguente tabella:
sottozona IF (MC/MQ) RCF
(MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
BI 2.50 45% 8.70 3
BII 2.00 40% 8.70 3
In tutte le zone B il terzo piano
abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con
altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La pendenza del coperto deve
risultare non inferiore al 27% e non superiore al 33%
appartengono alla sottozona BI le zone che in grafia di
P.R.G. hanno la seguente individuazione:
B2 - B/4 - B/6 - B/7
- B/12 - B/19 - B/24
appartengono alla sottozona BII le zone che in grafia di P.R.G. hanno la
seguente individuazione:
B/1 - B/3 - - B/8 -
B/9 - B/10 - B/11 - B/13 - B/14 - B/15 - B/16 - B/17 - B/18 - B/20 - B/21 -
B/22 - B/23 - B/25 - B/26 - B/27 - B/28
(N.B. la zona B/5 era mancante
nel P.R.G. di cui dgrv 2382/94 ed e’
mancante).
7. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato
dalla previsione di percorso
pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle
aree e delle opere per la realizzazione dello stesso, il sedime di tale
percorso è computabile a fini edificatori.
1. Comprende aree prevalentemente residenziali parzialmente
edificate: in tali aree il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio
diretto.
2. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o da
accesso privato a servizio di piu` di tre alloggi, con carreggiata inferiore a
3. Distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ;
sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra
fabbricati, previo accordo tra i confinanti, registrato e trascritto.
4. Distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del
fabbricato piu' alto con un minimo di ml 10.00.
5. Distanza dalle strade: art. 9 D.M. 02.04.68 N.
1444 ; e` facolta` dell’ Autorita’
comunale competente, di imporre distanze minori
per rispettare allineamenti esistenti.
6. Per le zone
"C1", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF
(MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C1 1.50 35% 9.30 3
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000
All'art. . 7 - Z.T.O. DI TIPO "C1" :
RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE
Il punto 6 esistente:
6. Per le zone "C1", vale la seguente
tabella:
zona IF
(MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani
fuori terra
C1 1.50 35% 9.30 3
Viene così sostituito:
6. Per le zone
"C1", vale la seguente tabella:
zona IF
(MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani
fuori terra
C1 1.50 35% 8.70 3
C1R 1.00 35% 6.50 2
In tutte le zone C1 il terzo piano abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con
altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La zona C1/X1, classificata d’ufficio con D.G.R.V. n. 954
del 21/03/2000, è sottoposta a strumento urbanistico attuativo con le seguenti
prescrizioni:
-
non sono
consentite immissioni dirette sulla S.P. Bassanese;
-
non sono consentite
edificazioni a meno di 20 mt dal ciglio della S.P. Bassanese;
-
la fascia di
rispetto di 20 mt è comunque computabile ai fini della volumetria realizzabile e destinata al recepimento degli
standard a verde, parcheggi e viabilità
interna alla zona residenziale.
8. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato
dalla previsione di percorso
pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle
aree e delle opere per la realizzazione dello stesso, il sedime di tale percorso
è computabile a fini edificatori.
1. Comprende aree destinate all'espansione dell'edificato
con destinazione prevalentemente residenziale: in tali aree il P.R.G. si attua
mediante strumento urbanistico attuativo.
3. Lo strumento
urbanistico attuativo dovra` prevedere spazi destinati a opere di
urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto indicata dall’art. 50 del
regolamento edilizio comunale.
4. Distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ;
sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra
fabbricati, previo accordo tra i confinanti, registrato e trascritto; sono
consentite costruzioni in aderenza ed in
appoggio.
5. Distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del
fabbricato piu' alto con un minimo di ml 10.00.
6.. Distanza dalle strade: art. 9 D.M. 02.04.68 N. 1444 ; e` facolta` dell’ Autorita’ comunale
competente, di imporre distanze minori per rispettare allineamenti esistenti.
7. Le tipologie edilizie di seguito indicate hanno carattere
orientativo: qualora in sede di strumento urbanistico attuativo fossero
proposte diverse tipologie edilizie, ne dovra` essere adeguatamente illustrata
la motivazione e a questa dovra` essere fatto esplicito
riferimento al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Per le zone "C2", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF
(MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C2 1.20 30% 9.30 3
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000
All'art.. 8 - Z.T.O. DI
TIPO "C2" : RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
Il punto 7 esistente
Per le zone
"C2", vale la seguente tabella:
zona IF
(MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani
fuori terra
C2 1.20 30% 9.30 3
Per le zone C2/17 e
C2/18, la capacità edificatoria è pari ai volumi ivi esistenti alla data di
adozione della presente variante moltiplicati per 1.2 ( Comma aggiunto dalla
D.G.R.V. n. 954/2000).
Viene così
sostituito:
Per le zone
"C2", vale la seguente tabella:
zona IF
(MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani
fuori terra
C2 1.20 30% 8.70 3
Per le zone C2/17 e
C2/18, la capacità edificatoria è pari ai volumi ivi esistenti alla data di
adozione della presente variante moltiplicati per 1.2 ( Comma aggiunto dalla
D.G.R.V. n. 954/2000).
In tutte le zone C2 il terzo piano abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con
altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La pendenza del coperto deve
risultare non inferiore al 27% e non superiore al 33%
Per le zone C2/17 e
C2/18, la capacità edificatoria è pari ai volumi ivi esistenti alla data di
adozione della presente variante moltiplicati per 1.2 ( Comma aggiunto dalla
D.G.R.V. n. 954/2000).
8. La viabilita' pedonale - ciclabile interna (marciapiedi o
percorsi in sede propria) indicata nelle tavole 1:2000 del P.R.G. e' una
rappresentazione schematica; spetta agli strumenti attuativi definire l'esatto
posizionamento e la razionale organizzazione degli stessi i quali dovranno
essere posti ad orlatura verso la campagna. L'attuazione degli interventi
previsti per ciascuna zona è subordinato alla cessione delle aree e delle opere
per la realizzazione degli stessi; il sedime di tali percorsi è computabile ai
fini edificatori.
9. Per i corsi d'acqua ricadenti all'interno dell'ambito di
intervento, lo strumento attuativo dovrà prevedere opportuni interventi di
recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e del relativo
equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario
allegato al P.R.G. In particolare vanno
tutelate le alberate ed i gruppi arborei presenti lungo tali corsi d'acqua
ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree
locali.
10.Per le zone individuate
nelle tavole di P.R.G. come C2/PEC5 è ammesso un indice di copertura fondiaria
pari al 30%.
1. Comprende porzioni di territorio totalmente o
parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale.
Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attivita`
commerciali all'ingrosso, della grande distribuzione o ad
esse assimilabili (*).
All'interno di tali aree il P.R.G. si
attua mediante interventi edilizi diretti nel rispetto dei seguenti indici:
-
rapporto di
copertura fondiario : 60% del lotto;
-
altezza
massima del fabbricato: h = 8 ml fatte salve diverse altezze in presenza di
comprovate esigenze di ordine tecnologico;
-
distacco tra
edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di
10 ml; o in aderenza.
-
distanza dai
confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori.
fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i
confinanti registrato e trascritto; tale distanza potra’ ridursi a zero per
edifici costruiti in aderenza.
-
distanza
minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilita` dell’ Autorita’
comunale competente, di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In
corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovra` essere
arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione
del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc (
che puo` comprendere fino a due alloggi ) per ciascuna unita` produttiva o
commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su piu`
piani, di almeno 600 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.
3. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento
nonchè di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere previste adeguate soluzioni
architettoniche finalizzate ad un corretto inserimento di tali strutture
nell'ambiente circostante. Particolarmente curati dovranno essere gli elementi
di finitura che saranno realizzati preferibilmente con materiali quali: mattoni
faccia a vista, sasso, muratura intonacata con colori tipici della zona (si
ricordano indicativamente le tinte giallo ocra chiaro, roso mattone, rosa
antico, grigio ).
Sono ammessi inoltre rivestimenti esterni con doghe o
pannelli di lamierino verniciato nel rispetto delle colorazioni di cui al comma
precedente.
4. Per gli interventi
di tipo produttivo secondario , le
superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del
Regolamento Edilizio Comunale. E` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente,
di consentire l'eventuale recinzione dell'area a parcheggio all'interno di
quella del lotto dell'attivita` produttiva nel caso in cui tale parcheggio non
risultasse utile a fruitori terzi.
5. Per gli interventi di
tipo commerciale, le superfici da
destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento
Edilizio Comunale.
6. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate
e` detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di
concessione edilizia.
7. Per l'area produttiva in fregio alla S.P. Bassanese in
località Monte di Pietà, gli ampliamenti ed i nuovi interventi edilizi sono
subordinati al riordino degli accessi e della sistemazione delle aree fronte
strada, evitando barriere pericolose per la viabilità.
8. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato
dalla previsione di percorso
pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle
aree e delle opere per la realizzazione dello sesso, il sedime di tale percorso
è computabile a fini edificatori.
9. TUTELA
AMBIENTALE: Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade o
parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di
proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali
mediante l'impianto di essenze arboree d'alto fusto tipiche della flora locale.
Per i corsi d'acqua eventualmente ricadenti all'interno dei singoli
lotti, dovranno essere previsti
opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e
del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel
Prontuario allegato al P.R.G. In
particolare vanno tutelate le alberate ed i gruppi arborei presenti lungo tali
corsi d'acqua ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando
essenze arboree locali.
10. L'insediamento di nuove attività produttive è
subordinato al parere dell’organo preposto al loro controllo, secondo la
legislazione vigente in materia, con particolare riferimento allo smaltimento
dei reflui di lavorazione
1 Per la zona D1c/8 oltre a quanto espresso al precedente
art. 9, è prescritto quanto segue:
- è
vietato l'insediamento di industrie insalubri di 1° classe di cui al D.M.
05.09.94;
- è
consentita l'attività commerciale per medie strutture, con una superficie di
vendita massima di mq 1000, ai sensi della L.R. 37/99, secondo il
"regolamento per l'apertura di medie strutture di vendita" adottato
con DELIBERA del C.C. n. 14/2000;
- si
prescrive, per tutti gli interventi, il parere preventivo da parte
dell’Autorità Idraulica Competente, secondo la vigente legislazione, in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. N. 879 del 28.03.2003.
1 Per la zona D1/8 oltre a quanto espresso al precedente
art. 9, è prescritto quanto segue:
- l'attività
di lavorazione della ghiaia ivi presente è considerata attività in zona impropria:
per la stessa sono concessi solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria; in casi di dismissione sono consentite tutte le destinazioni
compatibili con la nuova Z.T.O.
- è
vietato l'insediamento di industrie insalubri di 1° classe di cui al D.M.
05.09.94;
- si
prescrive, per tutti gli interventi, il parere preventivo da parte
dell’Autorità Idraulica Competente, secondo la vigente legislazione, in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. N. 879 del 28.03.2003.
(*) modifiche approvate con DGRV N. 879 del 28.03.2003
1. Comprende porzioni di territorio interessate alla
realizzazione di nuovi insediamenti di tipo artigianale o industriale. Oltre
agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attivita`
commerciali all'ingrosso.
All'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante
strumento urbanistico attuativo con obbligo di previsioni planivolumetriche
particolareggiate; nel rispetto dei seguenti indici:
-
rapporto di
copertura territoriale: 50% della zona;
-
rapporto di
copertura territoriale: 60% della zona;
-
altezza
massima del fabbricato: h = 8 ml fatte salve diverse altezze in presenza di
comprovate esigenze di ordine tecnologico;
-
distacco tra
edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di
10 ml, o in aderenza;
-
distanza dai
confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori.
fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i
confinanti registrato e trascritto; tale distanza potra’ ridursi a zero
-
per edifici
costruiti in aderenza.
-
distanza
minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilita` dell’ Autorita’
comunale competente, di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In
corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovra` essere
arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione
del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc (
che puo` comprendere fino a due alloggi ) per ciascuna unita` produttiva o
commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su piu`
piani, di almeno 600 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.
3. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento
nonchè di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere previste adeguate soluzioni
architettoniche finalizzate ad un corretto inserimento di tali strutture
nell'ambiente circostante. Particolarmente curati dovranno essere gli elementi
di finitura che saranno realizzati preferibilmente con materiali quali: mattoni
faccia a vista, sasso, muratura intonacata con colori tipici della zona (si
ricordano indicativamente le tinte giallo ocra chiaro, roso mattone, rosa
antico, grigio ).
Sono ammessi inoltre rivestimenti esterni con doghe o
pannelli di lamierino verniciato nel rispetto delle colorazioni di cui al comma
precedente.
Le aree a parcheggio dovranno essere localizzate in fregio
alla strada provinciale ed adeguatamente piantumate nel rispetto delle
indicazioni contenute nell'allegato Prontuario. La pavimentazione dovrà essere
realizzata preferibilmente con elementi in cls autobloccanti o asfalto ecologico (colorazione tendente al
rosso).
Le aree a verde dovranno altresì essere localizzate in
corrispondenza del confine est della zona lungo la strada comunale che collega
l'abitato di Vegra di sotto con la provinciale Vicerè.
Le recinzioni in fregio alla strada provinciale dovranno
essere preferibilmente a rete e siepe o
con un zoccolo in laterizio a vista e sasso di fiume e grigliato metallico (per
un'altezza max di ml. 1,50): in tal caso dovrà essere previsto l'impianto in aderenza di essenze arbustive e/o
rampicanti.
4. Per gli interventi
di tipo produttivo secondario , le
superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del
Regolamento Edilizio Comunale.
6. Per gli interventi di
tipo commerciale, le superfici da
destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento
Edilizio Comunale.
7. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate e`
detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione
edilizia.
8. TUTELA
AMBIENTALE: Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade o
parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di
proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali
mediante l'impianto di essenze arboree d'alto fusto tipiche della flora locale.
Per i corsi d'acqua
ricadenti all'interno dell'ambito di intervento, lo strumento attuativo
dovrà prevedere opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti
corsi d'acqua e del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli
indirizzi contenuti nel Prontuario allegato al P.R.G. In particolare vanno tutelate le alberate ed
i gruppi arborei di pregio presenti lungo tali corsi d'acqua ripristinandone i
tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree locali.
9. L'insediamento di nuove attività produttive è
subordinato al parere dell’organo preposto al loro controllo, secondo la
legislazione vigente in materia, con particolare riferimento allo smaltimento
dei reflui di lavorazione.
1. Comprende porzioni di territorio interessate da
insediamenti di tipo agroindustriale per la conservazione, la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o al servizio
dell'agricoltura. Oltre a tali attivita` possono insediarsi attivita`
complementari a quella principale (ad es. vendita o riparazione di prodotti
specifici per l'agricoltura) nella misura massima del 50% della capacita`
edificatoria di ciascun lotto.
PARAMETRI EDIFICATORI
-
rapporto di
copertura fondiario : 50% del lotto;
-
altezza
massima del fabbricato: h = 8 ml fatte salve diverse altezze in presenza di
comprovate esigenze di ordine tecnologico;
-
distacco tra
edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di
10 ml, o in aderenza;
-
distanza dai
confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori.
fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i
confinanti registrato e trascritto; tale distanza potra’ ridursi a zero
-
per edifici
costruiti in aderenza.
-
distanza
minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilita` dell’ Autorita’
comunale competente, di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In
corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovra` essere
arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione
del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc ( che
puo` comprendere fino a due alloggi ) per ciascuna unita` produttiva o
commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su piu`
piani, di almeno 500 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.
3. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento
nonchè di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere previste adeguate soluzioni
architettoniche finalizzate ad un corretto inserimento delle nuove strutture
nell'ambiente circostante. Particolarmente curati dovranno essere gli elementi
di finitura che saranno realizzati preferibilmente con materiali quali: mattoni
faccia a vista, sasso, muratura intonacata con colori tipici della zona (si
ricordano indicativamente le tinte giallo ocra chiaro, roso mattone, rosa
antico, grigio ).
Sono ammessi inoltre rivestimenti esterni con doghe o
pannelli di lamierino verniciato nel rispetto delle colorazioni di cui al comma
precedente.
4. Per gli interventi
di tipo produttivo secondario , le
superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del
Regolamento Edilizio Comunale. E` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente,
di consentire l'eventuale recinzione dell'area a parcheggio all'interno di
quella del lotto dell'attivita` produttiva nel caso in cui tale parcheggio non
risultasse utile a fruitori terzi.
5. Per gli interventi di
tipo commerciale, le superfici da
destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento
Edilizio Comunale.
6. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate e`
detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione
edilizia.
7. Per quanto non diversamente previsto si applica la
disciplina relativa agli insediamenti agroindustriali di cui all'art. 6 della
L.R. 24/'85.
8. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato
dalla previsione di percorso
pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle
aree e delle opere per la realizzazione dello stesso, il sedime di tale percorso
è computabile a fini edificatori.
9. TUTELA
AMBIENTALE: Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade o
parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di
proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali
mediante l'impianto di essenze arboree d'alto fusto tipiche della flora locale.
Per i corsi d'acqua eventualmente ricadenti all'interno dei
singoli lotti dovranno essere previsti
opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e
del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel
Prontuario allegato al P.R.G. In
particolare vanno tutelate le alberate ed i gruppi arborei presenti lungo tali
corsi d'acqua ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando
essenze arboree locali.
10. L'insediamento di nuove attività produttive è
subordinato al parere dell’organo preposto al loro controllo, secondo la
legislazione vigente in materia, con particolare riferimento allo smaltimento
dei reflui di lavorazione.
La zona D3/3, ai sensi della D.G.R.V. 954/2000, è soggetta a
Piano di Lottizzazione con le seguenti prescrizioni:
-
cambio di
destinazione d’uso da annessi agricoli ad artigianali
-
fascia di
rispetto di 5,00 mt. lungo i fronti nord, sud, est ed ovest;
-
piantumazione
della suddetta fascia con essenze arboree ed arbustive di medio e alto fusto,
tali da ridurre la visibilita’ dell’insediamento.
In attesa di formazione dello S.U.A. sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione degli annessi
rustici.
Per la zona D3/4, ai sensi della D.G.R.V. 954/2000, soggetta
a Piano di Recupero, non è consentito l’insediamento di attività moleste,
rumorose, inquinanti, e non compatibili con la residenza.
1. Comprende ambiti territoriali interessati da insediamenti
produttivi connessi alla lavorazione delle ghiaie. In tali zone, fermo stante
il rispetto delle disposizioni di legge relative alla attivita` di escavazione,
l'edificazione avviene con le seguenti modalita`:
-
destinazioni
d'uso: attivita` connesse all'escavazione ed alla lavorazione della ghiaia;
-
rapporto di
copertura massimo (compreso l'esistente): 5% delle aree in proprieta`;
-
altezza
massima dei fabbricati: 6,0 ml fatte salve esigenze tecnologiche riferite ad
impianti tecnologici;
-
distanza dai
confini: 20 ml;
-
distacco da
edifici residenziali di terzi: 100 ml
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione
del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc per
ciascuna zona.
3. Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere
localizzati in aderenza al confine ovest dell'area in proprietà e possibilmente
in ampliamento alle strutture edilizie già esistenti e comunque più lontane
dalla linea di divisione tra la zona umida e l'area produttiva.
Dovranno comunque essere approntate idonee soluzioni tecniche al fine di
ridurre la eccessiva rumorosità connessa alla lavorazione della ghiaia, ai
sensi del D.P.C.M.
4. Il rilascio della concessione edilizia per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è subordinato alla
messa a dimora di cortine di alberi ad alto fusto di essenze tipiche del luogo,
verso le strade e lungo i confini di proprietà nella misura minima di 1 albero/
10 mq. di sup. coperta.
5. Dovrà altresi` essere previsto un percorso asfaltato di
lunghezza non inferiore a 200 m che i mezzi pesanti dovranno percorrere prima
di accedere alla pubblica viabilita`, in modo tale da non lordarla nonchè
l'installazione di adeguate tecnologie finalizzate all’abbattimento delle
polveri dovute anche allo spostamento nel cantiere dei mezzi meccanici.
6. In caso di cessazione dell'attivita` in atto, il riuso
delle aree e dei manufatti e` assoggettato a strumento urbanistico attuativo
con previsioni planivolumetriche, nel quale siano indicate le destinazioni
d'uso ammesse e i parametri edificatori, compatibili con l'interesse ambientale
delle aree e gli indirizzi regionali in materia.
1. La zona territoriale di tipo E comprende le parti del
territorio destinato ad usi agricoli : la tutela e la edificabilita` di questa
zona sono disciplinate dalla L.R. 24 del
2. La zona agricola del Comune di Pozzoleone e` suddivisa
nelle seguenti sottozone:
E2 - T "Tutela ambientale e
paesaggistica": comprende aree di rilevante interesse paesaggistico ed
ambientale localizzate prevalentemente
nella porzione settentrionale del Comune ed in adiacenza alla zona
umida individuata dal P.T.R.C. per
l'istituzione del Parco Naturale del Brenta; la valenza ambientale di tali aree
che conservano una maglia poderale pressochè integra, è data in particolare
dalla presenza omogenea del prato stabile irriguo, di alberate, corsi
d'acqua ed in genere di tutti gli
elementi tipici del paesaggio agrario meritevoli della massima tutela.
E2: comprende aree di primaria importanza per
la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni.
E3: comprende aree che, caratterizzate da un
elevato frazionamento fondiario e dalla presenza di preesistenze insediative, sono contemporaneamente
utilizzabili per scopi agricoli - produttivi e per scopi residenziali.
E4 : comprende aree che, caratterizzate dalla
presenza di preesistenze insediative e dalla localizzazione di molteplici funzioni e attivita', sono
utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali.
3. Caratteri generali dell'edificazione
a. nel calcolo del volume consentito
non vengono computate le parti interrate;
b. distacco tra fabbricati: non minore
dell'altezza del fabbricato piu` alto e comunque mai inferiore a 10 ml, o in
aderenza;
c. distanza dai confini: non minore di
5.00 ml; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo
tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti registrato e trascritto;
d. distanza dalle strade: art. 4 del
D.M. 1.4.1968; nel caso di interventi di ampliamento e` facolta` dell’Autorita’
comunale competente, imporre distanze minori per rispettare eventuali
allineamenti esistenti;
e. altezza del fabbricato: l'altezza
massima del corpo principale non potra` superare 8.5 ml e quella minima essere
inferiore a 5.0 ml, salvo particolari
esigenze per fabbricati non residenziali e porticati. Nella nuova edificazione
è comunque vietato il riporto di terra oltre la quota superiore il livello medio
di campagna;
f. copertura: l'andamento della
copertura dei fabbricati residenziali nonchè degli annessi rustici ed
allevamenti deve uniformarsi ai tipi tradizionali a due falde coincidenti nel
colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato;
le pendenze saranno analoghe a
quelle degli edifici tradizionali di interesse ambientale; il materiale di
copertura sara` in coppi di laterizio o prefabbricati di cemento di analoga
fattura e colore; le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno
essere del tipo semicilindrico; per i fabbricati non residenziali,
dell’Autorita’ comunale competente, puo` altresì autorizzare diversi tipi di
materiali conseguenti a particolari strutture edilizie.
g. finiture: gli elementi di finitura
esterna dovranno essere del tipo sasso di fiume, pietra a facciavista, mattoni
a facciavista o muratura intonacata dipinta con colori tipici della zona con
esclusione delle tinte violente; indicativamente si propone
l'uso di colori quali il giallo
ocra chiaro, il rosso mattone ed il rosa antico. Per i fabbricati non
residenziali (stalle, annessi rustici....) realizzati con strutture
prefabbricate in acciaio o c.a. dovranno essere previsti adeguate tamponature
e/o rivestimenti delle strutture in laterizio e/o pannelli in c.a intonacati;
l’ Autorita’ comunale competente, puo` autorizzare finiture diverse a
condizione che non contrastino con la necessaria tutela del paesaggio anche
antropizzato.
h. fori: le principali dimensioni dei
fori dovranno essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed avere
rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona; sono vietate le tapparelle
avvolgibili in qualsiasi materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno,
del tipo a libro o a battente semplice o doppio;
i. impianti tecnologici: L'ubicazione e
la conformazione di impianti tecnologici (silos, tralicci, cabine di
sollevamento ecc...) sarà valutata di volta in volta, in funzione delle
specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali e nel rispetto
degli indirizzi contenuti nel prontuario
allegato al P.R.G. In ogni caso dovrà essere prevista un'adeguata piantumazione
di essenze arboree d'alto fusto compatibili con la flora locale ed ogni
ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.
l. scivoli e rampe : sono ammessi
scivoli o rampe di accesso a locali interrati o seminterrati se destinati a
deposito di attrezzi e prodotti agricoli. Esse dovranno essere realizzate
preferibilmente con grigliato in cls ed adeguatamente inerbate.
m. autorimesse: in deroga agli indici
di zona e` consentita la realizzazione di fabbricati da vincolare ad uso autorimesse pertinenziali a edifici
residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. che ne fossero carenti
o sprovvisti, nel rispetto dei seguenti limiti:
-
superficie coperta massima: 18 mq per ciascuna unita` abitativa;
-
altezza interna media non superiore a 2,50 ml;
-
copertura a una o due falde coincidenti sul colmo, rivestite in coppi
tradizionali o simili con andamento e
pendenza simile a quelle dei limitrofi fabbricati residenziali; materiali e
colori analoghi a quelli dei fabbricati limitrofi di interesse ambientale.
L'autorimessa dovra` di norma formare corpo unico con il
fabbricato principale residenziale e la sua realizzazione comporta
l'eliminazione di eventuali baracche e simili insistenti sull'area
pertinenziale. Se la realizzazione dell'autorimessa in corpo unico disattende
il rispetto delle norme igienico-sanitarie (areazione e luminosita`) del
fabbricato residenziale, e` consentito un distacco massimo di 10 ml e in questo
caso la copertura sara` a due falde. Per le autorimesse esistenti non e`
consentito il cambio di destinazione d'uso se contemporaneamente non ne e`
prevista la sostituzione nel rispetto degli indici di zona.
n. recinzioni: vedi art. 69 Regolamento edilizio
4. Beni ambientali ed architettonici : per i beni ambientali ed architettonici individuati nella
planimetria di Piano, sono unicamente consentiti gli interventi di cui all’
allegato "1"e all’ allegato “2”, come modificato ai sensi della
D.G.R.V. 954/2000, alle presenti N.T.A.
5. Protezione idrogeologica : nella zona agricola e` vietato procedere a movimenti di
terra, asportazione di materiali inerti, lavori di terrazzamento e di
demolizione, alterazione di corsi d'acqua e dei relativi argini, abbattimento
di macchie e filari alberati : e` fatta eccezione per le opere strettamente ed
inderogabilmente indispensabili per l'attivita` agricola o per la difesa del
suolo da parte delle autorita` preposte.
Nel caso di realizzazione di nuovi canali, essi dovranno
essere collocati coassiali agli assi della centuriazione; non è quindi ammesso
(salvo comprovata impossibilità di adottare tale soluzione) la realizzazione di
canali disposti obliquamente e comunque non coassiali con il reticolo della
centuriazione;
I corsi d'acqua dovranno essere adeguatamene alberati, in
modo da risultare visibili anche da lontano e costituire segni emergenti del
paesaggio agrario.
I miglioramenti fondiari (ove ammessi) comportanti
l'asportazione ed il reimpiego per fini secondari di terreno sono assoggettati
alla disciplina di cui all'art. 18 L.R.44/'82.
Successivamente alla attuazione degli interventi di cui al comma precedente,
per aree interessate dovrà comunque
essere previsto il ripristino della "naturalità dei luoghi" ed il
recupero di tali ambiti all'attività agricola nel rispetto delle indicazioni
contenute nel successivo art. 18.
6. Tutela ambientale:
tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e
valorizzati. In particolare, anche se non espressamente individuati nelle
tavole di Piano, vanno tutelati:
-
capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
-
pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri
di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
-
alberate, boschetti , piantate e siepi capestri
-
percorsi rurali e corsi d'acqua;
Le alberature
eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree
locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la
sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. Per gli interventi di nuova
edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a
stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la
superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando preferibilmente le aree in fregio
alla viabilità, percorsi rurali e corsi d'acqua ed in via prioritaria gli ambiti appositamente individuati nelle
tavole di Piano.
E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua; è altresì vietata la
costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e,
ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale
scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi
i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta
su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello
stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va
ricostruita con essenze locali nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Prontuario allegato al P.R.G.
7.
Fasce di tutela: gli allevamenti
zootecnici intensivi debbono rispettare le distanze minime cosi’ come
prescritte dalla D.G.R.V. n 7949 del 22.12.89
8. Forme edilizie tradizionali Va favorita la
costruzione di edifici residenziali che ripropongono le forme insediative
tradizionali della campagna di Pozzoleone in quanto sono quelle che consentono
di utilizzare al meglio il territorio, hanno una buona efficienza in termini di
costi/benefici e si inseriscono armonicamente nel paesaggio. Di seguito vengono
forniti i parametri che consentono di identificare il manufatto residenziale
come di tipo "tradizionale": (vedi fig. 1)
- pianta dell'edificio: rettangolare compresa entro i
rapporti di fig. 1
- altezza del fabbricato: l'altezza massima del corpo
principale non potra` superare 8.5 ml e
quella minima, sempre riferita al corpo principale, essere inferiore a 5,0 ml,; per i porticati o
volumi rustici adiacenti, che non potranno mai superare l'altezza del
fabbricato al quale sono pertinenziali, e` consentita un'altezza minima di 4,5
ml.
- Superficie porticata: potra` essere compresa entro
l'ingombro sopra indicato o essere in tutto o in parte esterna purche`
costituente un unico corpo di fabbrica. Il porticato dovra` interessare una
superficie coperta non superiore al 40% di quella dell'edificio residenziale ed
essere di norma collocato sul fronte principale: la copertura sara` in
andamento con quella principale senza soluzione di continuita` o cambi di
pendenza. (vedi fig. 2)
Forometria: nel rispetto degli schemi di fig. 3
9. Schemi insediativi
(vedi fig. 4)
Gli schemi di fig. 4 costituiscono indicazioni propositive per la
realizzazione dei nuovi fabbricati residenziali: l’ Autorita’ comunale competente, su conforme
parere della C.E.C., puo` autorizzare variazioni agli schemi indicati previa
adeguata relazione predisposta dal progettista che dimostri la non
opportunita`, in considerazione della struttura insediativa esistente,
dell'applicazione degli schemi stessi.
9.1.1 schema: 1a - 1b
- Posizionamento: pressoche' ortogonale alla viabilita';
- Prospetto principale (indicato con la lettera A nella
planimetria allegata): e' la facciata orientata a sud dove, di norma, va
localizzata la porta di accesso all'alloggio e le aperture per
l'aeroilluminazione dei principali vani abitabili;
- Prospetto laterale (indicato con la lettera B): per
prospetto prospiciente le strade provinciali la forometria comprendera`, preferibilmente, una finestra
per vano e delle dimensioni massime di 140X80; per il prospetto prospiciente le
strade comunali le finestrature possono essere analoghe a quelle del fronte
principale;
- Prospetto laterale (indicato con lettera C): Le finestrature
possono essere analoghe al fronte principale;
- Prospetto posteriore (indicato con lettera D): Le
finestrature possono essere analoghe a quelle al fronte principale;
- L'accesso carraio dalla viabilita' principale sara' unico
anche nel caso di piu' unita' abitative aggregate a schiera.
9.1.2 schema: 2
- Posizionamento: pressoche' parallelo alla viabilità;
- Prospetto principale (lettera A nella planimetria): e' la
facciata orientata a sud dove va localizzata la porta di accesso e le aperture
per l'aeroilluminazione dei principali vani abitabili;
- Prospetti laterali (lettere B e C nella planimetria): le
finestre possono essere analoghe a quelle del fronte principale;
- Prospetto posteriore (lettera D nella planimetria): le
finestrature sono ammesse solo se indispensabili al raggiungimento dei rapporti
minimi aeroilluminanti.
9.1.3 schema: 3
- Posizionamento:
pressoche` parallelo alla viabilita' con distanza dalle strade sul prospetto D
riducibile fino ad un minimo di metri 5 nel caso di prossimita` con fabbricati
di interesse ambientale insistenti con distanze di 5,0 ml o inferiori;
- Prospetto principale (lettera A nella planimetria): e' la
facciata orientata a sud dove va localizzata al porta di accesso e le aperture
per l'aeroilluminazione dei principali vani abitabili;
- Prospetto laterale (lettera B nella planimetria): le
finestre possono essere analoghe al fronte principale e, nel caso di edifici
plurifamiliari, possono essere localizzate porte di accesso principale;
- Prospetto laterale (lettera C nella planimetria): le finestrature
possono essere analoghe al fronte principale;
- Prospetto posteriore (lettera D nella planimetria): le
finestrature possono essere analoghe a quelle del fronte principale e, nel caso
di edifici plurifamiliari, possono essere localizzate porte di accesso
principale.
10. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
Per i fabbricati non più funzionali alla conduzione del
fondo ed indicati con apposita numerazione nelle tavole di Piano, sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
ristrutturazione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- edificio n. 1: destinazione ammessa. artigianato anche con
vendita dei prodotti, è ammessa l'eventuale abitazione del proprietario per un
volume non superiore a 600 mc;
- edificio
n. 2:
destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio
n. 3:
destinazione d'uso ammessa: artigianato con eventuale residenza
pertinenziale per un volume non superiore a 600 mc.
- edificio
n. 4:
destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 5: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 6: destinazione d'uso ammessa: residenza; è
prescritta l'eliminazione o l'accorpamento delle baracche insistenti sul lotto
pertinenziale.
- edificio n. 7: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 8: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 9: destinazione d'uso ammessa: artigianato con
eventuale residenza pertinenziale per un volume non superiore a 300 mc.
- edificio n. 11: recupero del volume per gli edifici individuati
con indice 10 in grafia di P.R.G. , con cambio di destinazione d’uso in
residenziale e mantenimento dell’esistente sedime, mediante ristrutturazione;
- edificio n 14:
cambio di destinazione
dell’annesso non più funzionale, per ricavare una unita’ abitativa fino
ad un massimo di 800 mc, operando una ricomposizione architettonica con le
abitazioni esistenti in adiacenza;
Particolare attenzione deve essere posta alla sistemazione
delle aree scoperte circostanti.
Il cambio di
destinazione da annesso a residenza, degli annessi agricoli, non piu’
funzionali alla conduzione del fondo, non indicati in grafia di P.R.G., e’
subordinato all’individuazione di “zona di degrado”, con conseguente formazione
di P.d.R. ai sensi dell’art. 4 punto “a” della L.R. 21/98
cambio di destinazione n. 15: destinazione ammessa
residenza per mc complessivi 810; è ammessa la ristrutturazione senza
ricomposizione formale e senza ricorrere alla demolizione e ricostruzione,
secondo lo schema propositivo della scheda di progetto 2001g041;
cambio di destinazione n. 16 destinazione ammessa
residenza per mc complessivi 900; è ammessa la ristrutturazione con
ricomposizione formale, secondo lo schema propositivo della scheda di progetto
2001g028, all'interno della sagoma limite individuata dall'area di sedime del
fabbricato indicato con indice 1;
cambio di destinazione n. 17 destinazione ammessa
residenza per mc complessivi 450; è ammessa la ristrutturazione; edificio
con codice 1 nella scheda di progetto 2001g057;
cambio di destinazione n. 19 destinazione ammessa residenza per mc complessivi 660: è ammessa la ristrutturazione, all'interno della sagoma limite individuata
dall'area di sedime del fabbricato con codice 1 nella scheda di progetto
2001g036;
cambio di destinazione n. 20 destinazione ammessa: residenza per mc
complessivi 850 ; è ammessa la
ristrutturazione, anche con ricomposizione formale, all'interno della sagoma
limite indicata in grafia della scheda di progetto 200g002 2001g017 2001g042;
cambio di destinazione n. 22 destinazione
ammessa residenza per complessivi mc
700 mediante restauro dell'edificio con
codice 1 e restauro con destinazione pertinenziale
(autorimessa, deposito, ripostiglio) per l'edificio con codice 2 nella scheda
di progetto 2001g008 2001g009 2001g043 2001g044;
cambio di destinazione n. 23
destinazione ammessa residenza per complessivi mc 600, mediante restauro dell' edificio con codici 1 nella scheda di progetto 2001g026;
cambio di destinazione n. 25 destinazione ammessa
residenza per complessivi mc 300, mediante restauro; scheda di progetto
2001g038.
Il recupero
residenziale dovuto ai cambi di
destinazione di cui sopra è sottoposto alle seguenti prescrizioni:
-
gli alloggi devono avere una
volumetria minima pari a mc 600, comprese le pertinenze residenziali (cantina,
autorimessa deposito) che devono necessariamente essere realizzate all'interno
del volume oggetto di cambio di destinazione dell'alloggio; fatta eccezione per
le volumetrie esistenti inferiori a mc 600, che dovranno interamente essere
trasformate in residenza;
-
il cambio di destinazione obbligatoriamente estende un vincolo di inedificabilità decennale sul fondo di pertinenza
dell'azienda dismessa, tramite atto registrato e trascritto.
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine al
perimetro e al volume dell’edificio, alla sua consistenza, alla sua
destinazione, etc.) e quella indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore
della situazione di fatto documentata, senza che questo incisa sulla volumetria
massima ammessa per il cambio di destinazione, tranne nel caso in cui essa sia
superiore all’esistente o nel caso in cui la volumetria esistente dell’edificio
sia considerata, nella rispettiva scheda, totalmente recuperabile ai fini
residenziali.
Il tipo di
ristrutturazione ammessa non deve prevedere in alcun caso la demolizione e
ricostruzione
.
(modifiche approvate con D.G.R.V. N. 2183/2004 e D.G.R.V. N. 4541/2004)
11. Attività Agrituristica: l'esercizio dell'attività agrituristica è disciplinata
dalla L.R. n. 15 del
N.T.A. ADOTTATE
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26.02.2004
COME DESCRITTO NELLA VARIANTE ADOTTATA CON DEL C.C. N
40/2002 AL PUNTO 10 dopo la frase
cambio di destinazione
n. 26 destinazione ammessa residenza per complessivi mc 400, mediante
ristrutturazione; scheda di progetto 2001g034
è aggiunto:
cambio di
destinazione come da scheda V7;
destinazione ammessa residenza per complessivi mq 1320, mediante
ristrutturazione con demolizione: il nuovo edificio deve insistere all'interna
della sagoma limite indicata in grafia di PRG;
scheda V9; ampliamento
della residenza esistente (secondo LR 24/85) da mc 690.26 a mc 800
cambio di destinazione
per destinazione residenziale, mediante demolizione e ricostruzione all'interno
della sagoma limite indicata in grafia di PRG, per cubatura pari a mc 791
ALL'ART. 13 COME DESCRITTO NELLA VARIANTE ADOTTATA CON DEL C.C. N
40/2002 AL PUNTO 10 dopo la frase
Il recupero
residenziale dovuto ai cambi di
destinazione di cui sopra è sottoposto alle seguenti prescrizioni:
-
gli alloggi devono avere una volumetria minima pari a mc
600, comprese le pertinenze residenziali (cantina, autorimessa deposito) che
devono obbligatoriamente essere realizzate all'interno del volume oggetto di
cambio di destinazione dell'alloggio;
-
il cambio di destinazione
obbligatoriamente estende un vincolo di
inedificabiltà decennale sul fondo di
pertinenza dell'azienda dismessa, tramite atto registrato e trascritto
è aggiunto:
Eventuali discordanze
tra la situazione reale (in ordine alla superficie fondiaria, ai perimetri
degli edifici, alla loro consistenza etc.) e quella indicata in grafia di
P.R.G., si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
1. All'interno della sottozona agricola E2 di TUTELA
AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3,
4, 6, e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto delle presenti norme; le nuove
edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti
entro un raggio massimo di ml 100 e comunque entro ambiti che garantiscano la
massima tutela dell'integrita` del territorio agricolo.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di
annessi rustici sono i seguenti:
a. 2% della superficie del fondo
rustico, fino ad un massimo di 200 mq per aziende di superficie inferiore a 2
ha;
b. 3% della superficie del fondo
rustico, fino ad un massimo di 1000 mq, per aziende di superficie compresa tra
2 e 5 ha;
c. 2% della superficie del fondo
rustico per aziende di superficie superiore a 5 ha.
Nel caso di terreni ricadenti in sottozone diverse si
applica la disciplina della sottozona entro la quale ricade l'intervento o la
sua maggior parte.
3. I rapporti di copertura di cui al precedente punto 2)
possono essere superati fino a raggiungere il 5%, previa adeguata relazione che
ne giustifichi l'esigenza e la convenienza economica in base ai programmi
di sviluppo dell'azienda agricola. E` fatto salvo il
disposto di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 24/'85.
4. Non sono consentiti
interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad
esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, sono altresì
vietati il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono
provocare forme di inquinamento.
5. Per l'allevamento esistente in località Belvedere vale
lo strumento urbanistico ivi convenzionato.
6. Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo,
attraverso apposita convenzione
regolarmente trascritta, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una
superficie pari ad una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal
nuovo intervento edificatorio, anche utilizzando le aree in fregio alla
viabilità o percorsi rurali e a corsi d'acqua.
All'interno della sottozona agricola E2 sono consentiti gli
interventi di cui agli artt. 3, 4, 6, e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto delle
presenti norme; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree
contigue a edifici preesistenti entro un raggio massimo di ml 100 e comunque
entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrita` del territorio
agricolo.
1. All'interno della sottozona E3 sono consentiti gli
interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto
delle presenti norme: la nuova edificazione dovra` avvenire all'interno
dell'aggregato abitativo come definito all'art. 2 della legge citata, dovra`
essere conseguente per orientamento, dimensioni caratteristiche e tipologia
edilizia a quella dei manufatti di interesse ambientale limitrofi. A questo
fine l’ Autorita’ comunale competente, puo` imporre il rispetto di
allineamenti, di limiti di altezza e di distanze dai confini in parziale deroga
dalle presenti norme.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di
annessi rustici sono i seguenti:
a. 2% della superficie del fondo
rustico, fino ad un massimo di 300 mq per aziende di superficie inferiore a 2
ha;
b. 2% della superficie del fondo
rustico, per aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha;
c. 2% della superficie del fondo
rustico, fino ad un massimo di 1500 mq, per aziende di superficie superiore a 5
ha.
Nel caso di terreni ricadenti in sottozone diverse si
applica la disciplina della sottozona entro la quale ricade l'intervento o la
sua maggior parte.
3. I rapporti di copertura di cui al precedente punto 2)
possono essere superati fino a raggiungere il 5%, previa adeguata relazione che
ne giustifichi l'esigenza e la convenienza economica in base ai programmi
di sviluppo dell'azienda agricola. E` fatto salvo il
disposto di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 24/'85.
1. Nelle tavole di P.R.G. sono indicate con apposita grafia
le aree interessate all'organizzazione dei centri rurali: sono consentiti gli
interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto
delle presenti norme e nei limiti di cui al precedente art. 15.
2. Per favorire il recupero dei volumi esistenti ne e`
altresi` consentito il cambio di destinazione d'uso in residenziale o artigianale di servizio (botteghe artigiane e
simili), se compatibile con la priorita` di conservare e valorizzare gli
edifici di pregio ambientale. Il cambio di destinazione d'uso e` subordinato
alla predisposizione di un progetto che definisca le modalita` di
ricomposizione tipologica, morfologica, architettonica dell'edificio nel contesto
ambientale e in riferimento alle tipologie tradizionali, da effettuarsi
favorendo il trasferimento e l'accorpamento dei volumi, e determini e localizzi
la dotazione delle aree da destinare a parcheggio in base alle quantita`
stabilite nell'art. 4 delle presenti norme.
Sui manufatti di interesse ambientale quali capitelli,
recinzioni in pietra, sasso e mattoni, lavatoi in pietra, pavimentazioni in
acciottolato e mattoni, e simili, sono consentiti solo interventi di restauro e
ricostruzione delle parti demolite ed il ripristino di quelle alterate,
mediante l'impiego di tecniche e materiali analoghi a quelli originari.
Nelle aree scoperte e` ammessa la piantumazione di specie
arboree compatibili con la flora locale.
3. All'interno di queste zone l'attuazione degli interventi
avviene in forma diretta nel rispetto dei parametri di seguito specificati:
- altezza massima del corpo principale: 8,5 ml fatti salvi
eventuali allineamenti con volumi esistenti;
- altezza minima del corpo principale: 5,0 ml fatti salvi
eventuali allineamenti con volumi esistenti;
- distanza dai confini: minimo 5 ml salvo accordo scritto
tra confinanti;
- distacco tra fabbricati: 10 ml. o in aderenza.
- distanza dal ciglio stradale: come art. 4 del DM 1.4.1968. Nel caso di interventi
di ampliamento e` facolta` dell’
Autorita’ comunale competente, imporre distanze minori per rispettare
eventuali allineamenti esistenti.
- Poiche` all'interno di ciascuna zona E4 si e` registrata
una frammistione tra aree appartenenti ad aziende agricole delle piu` diverse
dimensioni ed aree non connesse con l'agricoltura, al fine di non pregiudicare
il consolidamento dei centri rurali ma favorire, invece, la permanenza delle
famiglie ivi residenti, per ciascuna zona si definiscono i seguenti indici e parametri.
per interventi di completamento con destinazione compatibili con la Z. T. O.:
zona
n.. I.F.(mc/mq) RCF (mq/mq%)
1 1 35
2 1 35
3
4
5
6
7 1.5 40
8 1.5 40
9 1.5 40
10 1.5 40
11 1.5 40
12 1.0 35
13 1.5 40
14
15
16
17 1.5 40
18 1.5 40
19
20
21
22 1.0 35
23 1.0 35
24 1.0 35
25
26
28 1.5 40
(nb n. 2 sottozone
1 35 1.5 40)
All'interno
della zona E4/1, sono individuati tre ambiti di intervento corrispondenti alla
superficie fondiaria di tre diverse proprietà.
L'individuazione
grafica degli ambiti è rappresentata da perimetrazione tratteggiata di color
rosso e dai codici A - B - C.
Per
ciascun ambito l'esaurimento della capacità edificatoria deve avvenire, obbligatoriamente
all'interno delle rispettive sagome limite, indicate con SA - SB - SC.
Si prescrive inoltre:
-per
l'ambito B l'edificio n. 4, deve essere demolito e la sua volumetria recuperata
all'interno della sagoma limite SB, l'edificio n. 3 destinato ad autorimessa
deve essere demolito e ricostruito all'interno della sagoma limite SB;
-per l'ambito C l'edificio n. 5 deve
essere demolito e la sua volumetria recuperata all'interno della sagoma limite
SC.
Eventuali discordanze tra la
situazione reale (in ordine alla superficie fondiaria, ai perimetri degli
edifici, alla loro consistenza etc.) e quella indicata in grafia di P.R.G., si
risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
(cfr D.G.R.V. N. 2183 del 16/07/2004,
vedi schede volumi e allegato grafico).
5. Tipologie edilizie.
Per ciascuna sottozona di tipo E4 nelle tavole di Piano sono
indicate le tipologie insediative ammesse, come definite al precedente punto 9
dell'art.13:
6) all’interno delle sottozone E4
è consentito l’intervento di ristrutturazione urbanistica come definito dalla
lettera “e” art. 31 della L. 457/78; in tal caso l’intervento deve attuarsi
mediante Piano di Recupero secondo il disposto dell’art. 15 della L.R. 61/85.
All’interno di tale strumento attuativo devono essere obbligatoriamente
individuate:
6.1.
le
destinazioni d’uso degli edifici con le percentuali massime da attribuire alla
residenza e le percentuali minime da attribuire alle attività economiche e ai
servizi connessi con la residenza;
6.2.
le aree a
servizi come prescritte all’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale ripartite
come ivi espresso, secondo le destinazioni degli edifici.
7) per gli edifici produttivi
esistenti all’interno delle zone E4 e che non siano già normati secondo la
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O
AMBIENTALE”: individuazione, classificazione degli interventi ammessi e norme
particolari, approvate con DGRV N. 2382 DEL 26.05.94”, vale quanto segue:
7.1
nel caso di
dismissione o di trasferimento di attività produttive sono consentite le
seguenti destinazioni:
a)
attività primaria, con esclusione di allevamenti
industriali, con volumetria massima conseguente all’indice fondiario di zona,
anche con demolizione e ricostruzione sull’area di sedime originaria;
b)
tutte le altre destinazioni compatibili con quelle della
zona E4; in tal caso la volumetria massima consentita, da conseguire anche con
demolizione e ricostruzione sarà conseguente all’applicazione dell’indice
fondiario di zona con un massimo assoluto di 2.500 mc; va esteso, nei casi che
ricorrano, vincolo di inedificabilità con atto registrato e trascritto.
(modifica approvata con
DGRV n. 2837 del 08.09.2000)
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000.
Viene aggiunto il nuovo
punto 6 alla fine dell'art 17 -
SOTTOZONA E4 : CENTRI RURALI
Punto 6
Nelle zone E4 l'altezza massima
consentita è pari a ml. 8.70, con un numero massimo di piani abitabili pari a
3: il terzo piano abitabile deve
obbligatoriamente risultare con
coperto in andamento con altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima
pari a ml. 2.70
La pendenza del coperto deve
risultare non inferiore al 27% e non superiore al 33%
A tutte le nuove
sottozone E4 individuate dalla presente variante viene attribuito un indice
fondiario di 1 mc/mq.
Comprende aree agricole che sono state oggetto di
consistenti interventi di
"miglioria fondiaria" per le quali è prescritto il ripristino
della "naturalità dei luoghi" ed il recupero di tali ambiti
all'attività agricola. A tale scopo dovrà
essere predisposto uno specifico progetto di riassetto paesaggistico finalizzato al ridisegno ed
alla ricostruzione della rete idrografica e viaria interna (stradine rurali,
carrarecce).
Dovrà, altresì,
essere previsto in corrispondenza di tali tracciati e comunque lungo i
confini delle proprietà l'impianto di filari alberati, siepi, gruppi
arborei nel rispetto delle
indicazioni contenute nel Prontuario
allegato al P.R.G.
1. L'area perimetrata con apposita grafia nelle tavole di
Piano e' compresa nell'ambito del Parco Naturale Regionale "Medio corso
del Brenta", individuato dal P.T.R.C. Si tratta di un'area caratterizzata
da interessanti aspetti geomorfologici e idrogeologici che ne fanno un ambiente
meritevole della massima tutela.
2. Tale ambito, in considerazione dei particolari ecosistemi presenti e delle
attività produttive esistenti (e comunque fino alla redazione del specifico
Piano Ambientale), è stato suddiviso nelle seguenti sottozone ciascuna delle
quali è assoggettata ad apposita normativa in recepimento delle direttive e
delle norme specifiche di tutela previste dal P.T.R.C. al fine di consentire
interventi mirati di tutela e salvaguardia degli ecosistemi presenti e, nel
contempo, promuovere quegli interventi di valorizzazione delle risorse
ambientali esistenti compatibili con le esigenze di tutela suesposte.
a. Zone Umide: comprendono aree limitrofe all'alveo del
Fiume Brenta, soggette ad esondazioni in
fase di piena del corso d'acqua, e caratterizzate dalla presenza di aree paludose, ambienti di
stagno d'acqua dolce e di una ricca vegetazione arbore/arbustiva(salici,
ontani, pioppi, canneti...) e palustre (mazza sorda, menta d'acqua.....) che ne
fanno un habitat favorevole alla sosta ed alla nidificazioni di diverse specie
di uccelli.
All'interno di tali aree, d'intesa con le autorità
competenti e come stabilito dal P.T.R.C., dovranno essere facilitate tutte
quelle operazioni che tendono alla conservazione dell'ecosistema ed alla
salvaguardia delle diversità genetiche presenti. E' consentita altresì la
creazione di percorsi pedonali con finalità didattica e scientifica oltre a
quelli già individuati nelle planimetrie di Piano e la realizzazione di piccole
strutture al fine di consentire l'osservazione delle specie faunistiche presenti..
In tali zone sono vietati:
- gli interventi di bonifica di qualsiasi
tipo;
- gli interventi che modifichino il regime
o la composizione delle acque;
- ogni attività o intervento che possa
provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della
consistenza e dello stato dei luoghi.
- la raccolta, l'asportazione e il
danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche,
mineralogiche.
- l'introduzione di specie animali e
vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare
alterazioni ecologicamente dannose.
b. Zone di ripristino ambientale: comprende aree
(localizzate prevalentemente tra le zone umide e gli argini del Fiume
Brenta) che sono state interessate
dall'attività di escavazione della
ghiaia e che presentano attualmente una
condizione di degrado ambientale accentuata da una marcata presenza di specie
arboree infestanti (rovi, luppolo, arbusti,....) tale da rendere opportuni
adeguati interventi di ripristino ambientale tendenti alla rinaturalizzazione
di tali ambiti .
Dovrà essere favorita l'estirpazione delle essenze arboree
e/o arbustive infestanti e la tutela e la valorizzazione dei gruppi arborei di
pregio esistenti ; è ammessa altresì la
piantumazione di nuove essenze arboree tipiche della flora locale nonchè le operazioni di sfoltimento e
l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle competenti autorità.
Vanno tutelati, inoltre, quei bacini di cava che
stagionalmente, in corrispondenza di copiose precipitazioni atmosferiche, si
riempiono parzialmente d'acqua ricreando, per certi aspetti, un habitat analogo a quello delle zone umide
di cui al punto precedente.
Vista la particolare localizzazione di tali aree è ammessa
la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili (oltre a quelli già
individuati) e di piccole aree di sosta dotate di panchine nel rispetto delle
indicazioni di cui al successivo punto g, finalizzate alla fruizione ricreativa delle zone acquee e delle zone finitime.
In tali zone sono vietati:
- la raccolta, l'asportazione e il
danneggiamento dei gruppi arborei di pregio e delle singolarità geologiche
e mineralogiche.
- l'introduzione di specie animali e
vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare
alterazioni ecologicamente dannose.
- l'apertura di nuove cave e riapertura di
quelle inattive da oltre un anno.
- l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi
fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di
protezione civile.
c. Boschetti e gruppi arborei di pregio: nelle tavole di
Piano sono individuati i boschetti ed i gruppi arborei di pregio (carpini,
ontani, salici, pioppi,....) meritevoli della massima tutela. E' fatto divieto
di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare gli esemplari esistenti
salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti e opere di pubblica utilità e
per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria
delle piante previo autorità delle competenti autorità.
d. Aree interessate dall'attività di lavorazione della
ghiaia: comprende aree interessate da insediamenti produttivi connessi alla
lavorazione delle ghiaie (deposito ghiaia, bacino decantazione acque utilizzate
nel ciclo di lavorazione, impianti tecnologici, residenza custode, servizi...)
Sulle strutture esistenti sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
nonchè gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. a), b),
c), e d) dell'art. 31 L. S. 457/'78. E' consentito altresì un incremento
volumetrico max complessivo di 150 mc. per ciascuna attività finalizzato ad
adeguamenti igienico sanitari.
Dovranno comunque essere approntate idonee soluzioni
tecniche al fine di ridurre l' eccessiva rumorosità connessa ai cicli di
lavorazione della ghiaia. Dovrà altresì essere previsto un percorso asfaltato
di almeno 50 m. che i mezzi pesanti
dovranno percorrere prima di accedere alla pubblica viabilità e/o (in
sostituzione) l'installazione di specifici impianti di lavaggio in modo tale da
non lordarla nonché l'installazione di adeguate tecnologie finalizzate
all'abbattimento delle polveri prodotte
anche dallo spostamento nel cantiere dei mezzi meccanici. Per quanto
riguarda in particolare l'azienda VIBETON S.p.A. è fatto esplicito divieto di
utilizzare la strada pubblica come area
di manovra degli automezzi a servizio degli impianti esistenti.
Il rilascio della autorizzazione e/o concessione edilizia
per la realizzazione degli interventi ammessi è subordinato, attraverso
apposita convenzione con il Comune, alla piantumazione lungo i confini di
proprietà prospicienti la pubblica viabilità di essenze arboree d'alto fuso
compatibili con la flora locale al fine di
mascherare adeguatamene le strutture, gli impianti ed i depositi di
ghiaia esistenti.
Successivamente all'eventuale cessazione dell'attività di
lavorazione della ghiaia, il risanamento
dell'area ed il recupero dei volumi esistenti e` assoggettato a strumento urbanistico
attuativo con previsioni planovolumetriche nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- destinazioni d'uso: sportivo ricreativo e ricettivo turistico (parco, attrezzature
sportive, bar, ristorante e simili);
- volume massimo:
1.500 mc per ciascuna zona, compreso l'esistente;
-tipologia edilizia e parametri stereometrici: analoghi a
quelli ammessi per le zone agricole come definiti dal precedente art. 13.
Il complesso delle operazioni di recupero e trasformazione
precisate dallo strumento urbanistico attuativo sono soggette a convenzione con
la quale vengono stabilite, tra l'altro, le modalita` di fruizione delle
attrezzature da parte della collettivita`.
Zona b) e d) speciale. Nell’ambito individuato nella
scheda A sono consentiti esclusivamente gli interventi descritti nelle tavole
11 “planimetria di progetto” e 13 “tavola degli interventi”, che ha natura
prescrittiva e costituisce indicazione puntuale.
Nelle aree di lavorazione specificatamente previste all’interno
di tale ambito ed individuate nelle tavole 11 “planimetria di progetto” e 13
“tavola degli interventi” saranno consentite le attività di lavorazione e
trasformazione delle ghiaie e degli inerti, con esclusione di ogni tipo di
lavorazione che comporti la trasformazione della ghiaia o degli inerti in
conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi. Nell’area demaniale in
concessione sono comunque consentite, nei siti identificati nelle suddette
schede puntuali, le attività di frantumazione e vagliatura granulometrica della
ghiaia e degli inerti.
Ogni intervento all’interno del predetto ambito
rivolto al ripristino ambientale, dovrà essere preceduto dalla stipula di
apposita convenzione con il Comune che preveda i tempi e le modalità di
realizzazione delle opere.
(integrazione
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 15.07.2005)
e. Area per il gioco e lo sport: comprende un'area
pianeggiante (localizzata a ridosso dell'abitato di Friola) utilizzata quale campo da gioco e facilmente
accessibile dall'area attrezzata
prevista ad est della chiesa.
Per tale area sono consentiti, previo parere degli enti
preposti, limitati movimenti terra finalizzati alla sistemazione del tappeto
erboso nonchè l'eliminazione delle essenze arbustive inquinanti presenti. E'
altresì ammessa l'installazione di strutture precarie di servizio ( panchine, tettoie,...)
f. Aree a prato stabile: comprende aree localizzate
all'esterno degli argini del fiume Brenta e destinate all'attività agricola.
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi
dell'art. 4 della L.R. n. 24/'85.
Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici
esistenti solo altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento ai sensi
dell'rt. 6 della L.R. n. 24/'85
Gli interventi di cui
ai commi precedenti dovranno essere realizzati sia per quanto riguarda le
tipologie edilizie che i materiali, finiture, ecc... nel rispetto delle
indicazioni contenute nell'art 13 Zone Agricole - Disciplina Generale.
Non sono consentite
nuove recinzioni delle proprietà salvo quelle temporanee da realizzarsi con
siepi e rete a raso (prive di zoccolatura) a protezione delle attività
silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e
agli usi agricoli e zootecnici e comunque solo in caso di protezione per la
pubblica e personale incolumità.
Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati,
acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed
alla valorizzazione di tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario. In
particolare, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano,
vanno tutelati:
-
capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
-
pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri
di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
-
alberate, boschetti , piantate e siepi capestri
-
percorsi rurali e corsi d'acqua;
Le alberature
eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree
locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la
sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.
Non sono consentiti
interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad
esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, sono altresì
vietati il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono
provocare forme di inquinamento.
g. Percorsi pedonali e ciclabili: nelle tavole di Piano sono
indicati i principali percorsi pedonali e ciclabili esistenti ricavati
prevalentemente lungo gli argini o le stradine esistenti (realizzate a seguito
dell'attività di escavazione della ghiaia)
che consentono la fruizione degli
insiemi ambientali che caratterizzano l'ambito del Fiume Brenta.
Per tali percorsi e per quelli di nuova realizzazione
valgono le seguenti prescrizioni:
a.
accesso riservato ai soli perdoni o ciclisti: ove già ammesso può essere
consentito l'accesso ai mezzi motorizzati dei soli frontisti.;
b.
larghezza max della carreggiata: m 2,50;
c.
pavimentazione: fondo naturale battuto;
Lungo tali tracciati potranno essere realizzate apposite aree
per la sosta dotate di panchine nel rispetto degli indirizzi contenuti nel
prontuario allegato al P.R.G.
h. Viabilità: è vietata la realizzazione di nuove strade, ad
eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed
agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione e di adeguamento con esclusione del
potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche. Lungo tali tracciati vanno tutelati i
fori visuali esistenti e tutte le arti di campagna aperta: è vietata
l'installazione di insegne e cartelloni
pubblicitari.
i. Argini e difese di sponda: sono consentiti, previo nulla
osta delle competenti autorità, gli interventi di manutenzione e consolidamento
delle strutture esistenti nonché l'estirpazione delle essenze arboree
infestanti esistenti lungo gli argini. In corrispondenza delle difese di sponda
esistenti o di nuova realizzazione (scogliere) dovrà essere prevista la
piantumazione di essenze arboree ed arbustive compatibili con la flora locale
al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.
l. Indicazioni puntuali: nelle tavole di Piano sono
individuati altresì alcuni manufatti particolari ( opere di partizione, opere di difesa ...)
meritevoli della massima tutela. Per tali manufatti sono consentiti , previo
parere degli enti preposti, gli interventi finalizzati alla protezione, al
restauro ed alla valorizzazione a scopo didattico e turistico di tali strutture
compatibilmente con le esigenze di tutela.
Vanno salvaguardati i resti della struttura, realizzata a
difesa dalle erosioni del Fiume Brenta, presente a sud del ponte di Friola.
3. All'interno dell'ambito previsto per l'istituzione del
Parco Naturale sono inoltre consentiti gli interventi relativi alle opere per
il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di
difesa idrogeologica ivi comprese quelle opere civili attinenti la regimazione
e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le
briglie, le traverse, ecc... nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo
scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il
ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
1. L'area appositamente individuata nelle tavole di Piano e
comprendente la porzione di territorio
agricolo che da Cà Casonetto si estende a sud fino ai Mulini Giustiniani, è
considerata di rilevante interesse storico-culturale oltre che ambientale e paesaggistico;
per tale area il P.R.G. prevede la redazione di uno specifico progetto (Piano
attuativo particolareggiato con valenza paesistico-ambientale) al fine di promuovere attraverso la
salvaguardia dell'attività agricola, la tutela e, nel contempo, la
valorizzazione a scopo didattico e/o di svago delle risorse ambientali -
storiche e culturali in essa presenti.
Dovrà essere prevista la creazione di un Centro Informazioni
e di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili che consentano la fruizione di
tale ambito nonché l'allestimento di un
Museo della Civiltà Contadina (mediante il recupero di edifici
eventualmente non più utilizzati o attraverso la realizzazione di un apposito
edificio in deroga agli indici di zona) ove possano essere adeguatamente documentati
la storia della civiltà contadina, del paesaggio agrario, dei manufatti,
attrezzature, macchinari e, più in generale di tutti quegli elementi,
tradizioni, modi di vita ..... che costituiscono un patrimonio
storico-culturale che deve essere opportunamente riconosciuto e salvaguardato.
Potrà inoltre essere prevista, previa acquisizione da parte
della Pubblica Amministrazione delle aree necessarie, la creazione di un giardino botanico ove sia
possibile raccogliere ed adeguatamente illustrate le specie botaniche e
floristiche esistenti nella zona.
All'interno di questo complessivo progetto di valorizzazione
dell'attività agricola, le singole aziende agricole assumono un ruolo
fondamentale. Dovrà essere previsto, per
quanto possibile, un coinvolgimento diretto degli stessi agricoltori attraverso
progetti che prevedano, ad esempio, la creazione all'interno delle singole
aziende (lungo i percorsi pedonali-ciclabili previsti) di punti di accoglienza
per i visitatori ove sia possibile, possibilmente, acquistare i prodotti
aziendali, nonché di Centri di Documentazione specifici e complementari al Museo della Civiltà
Contadina ove vengano descritte le caratteristiche proprie di ciascuna azienda,
le pratiche che vi si svolgono ed il ruolo degli stessi agricoltori.
Dovrà altresì essere favorito, anche mediante adeguati
incentivi economici, l'esercizio della attività agrituristica quale forma di integrazione del reddito
aziendale al fine di favorire la permanenza in zona dei produttori agricoli e, nel contempo, il
consolidamento delle stesse aziende.
L'effettiva localizzazione delle strutture previste (Museo,
Centro Informazioni, Giardino Botanico......) nonché delle attrezzature
necessarie è comunque demandata alla successiva redazione del Piano attuativo particolareggiato
con valenza paesistico-ambientale.
2. Fino alla redazione di tale progetto, all'interno di tale
area sono ammessi gli interventi previsti per
la sottozona agricola E2 di TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ( art. 14
e delle presenti norme) nonché gli interventi di manutenzione e sistemazione
della viabilità esistente.
Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e
ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere realizzati nel
rispetto delle tipologie edilizie e dei parametri stereometrici ammessi per le
zone agricole come definiti dal precedente art. 13 e dal prontuario allegato al
P.R.G..
3. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed
alla valorizzazione di tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario. In
particolare, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano,
vanno tutelati:
-
capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
-
pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri
di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
-
alberate, boschetti , piantate e siepi capestri
-
percorsi rurali e corsi d'acqua;
Le alberature
eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree
locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la
sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. Per gli interventi di nuova
edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a
stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la
superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando preferibilmente le aree in fregio
alla viabilità, percorsi rurali e corsi d'acqua.
E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua; è altresì vietata la
costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e,
ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale
scopo va mantenuta la piantumazione su
entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre
mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a
sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata
essa va ricostruita con essenze locali
4. Non sono consentiti
interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad
esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, sono altresì
vietati il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono
provocare forme di inquinamento.
5. E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori
strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e per servizi di
protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e
l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
1. Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole
di Piano sono riservate per la realizzazione di opere e di servizi pubblici o
di pubblico interesse classificabili come standards urbanistici anche se
realizzati da Enti e/o Associazioni.
2. La simbologia riportata nelle tavole di Piano ha
carattere orientativo: l'effettiva destinazione dell'area, nell'ambito degli
usi consentiti, sara` puntualmente definita dal Comune in sede di approvazione
dei singoli progetti di intervento.
3. La simbologia delle singole attrezzature riportata nella
tavola di Piano ha il seguente significato:
"a."
aree per l'istruzione
"b."
aree per attrezzature di interesse comune
"c."
aree attrezzate a parco, gioco, sport
"d."
aree per parcheggi
4. Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati,
possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su
aree in proprieta` o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal
Comune nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi
generali e con i programmi comunali: le modalita` della realizzazione, dell'uso
e dell'eventuale trasferimento delle aree e delle opere al Comune sono
determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
5. Per le aree appositamente individuate nelle tavole di
Piano in località Friola e a Pozzoleone comprendenti la Chiesa, la piazza, le
attrezzature collettive, dovrà essere predisposto un piano particolareggiato di
arredo e disegno urbano finalizzato al riordino e alla ridefinizione degli
spazi esistenti.
1. All'interno di tali aree potranno essere realizzate le
attrezzature prescolastiche e scolastiche relative all'insegnamento
dell'obbligo e alle scuole medie superiori comprensive delle strutture di
supporto quali palestre, mense, ecc..
2. Il rapporto di copertura fondiario non potra` essere
superiore al 30% ; l'altezza massima e` fissata in 8,50 ml fatte salve
particolari esigenze didattiche o tecnologiche; per gli altri parametri si
rimanda in generale alla disciplina fissata per le zone residenziali di tipo B.
3. Esternamente alla recinzione dell'attrezzatura, o in
assenza al suo sito ideale, dovranno essere previste apposite aree da destinare
alla sosta veicolare di estensione proporzionale al numero degli occupati
nell'attrezzatura.
4. Internamente alla recinzione, o in assenza al suo sito
ideale, di attrezzature scolastiche della scuola dell'obbligo e della scuola
media superiore, dovranno prevedersi appositi spazi attrezzati per la sosta
delle biciclette tali da contenere almeno 3 biciclette ogni 5 alunni.
1. All'interno di tali aree dovranno essere realizzate
attrezzature pubbliche o di uso comune (sede di associazioni culturali e simili
), di interesse generale. Possono essere consentite attrezzature di tipo
commerciale o direzionale (bar, vendita libri o riviste dell'associazione,
ufficio di servizio) nel limite del 10% del volume edilizio, se tali
attrezzature si configurano come servizio a quella principale.
2. L'indice di copertura fondiario massimo e` fissato nel
50%; l'altezza massima del fabbricato non potra` eccedere 9,00 ml fatte salve
particolari esigenze di ordine tecnologico o funzionale; per gli altri
parametri
si rimanda alla disciplina generale delle zone residenziali
di tipo B.
3. A servizio dell'attrezzatura pubblica o di uso pubblico
dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a
quella dei cicli e dei motocicli cosi` dimensionate:
- attrezzature prive di sportelli aperti al pubblico : 5 mq/
dipendente;
- attrezzature con sportelli aperti al pubblico: 5
mq/dipendente e 1mq/mq di superficie lorda di pavimento degli spazi aperti al
pubblico e degli uffici.
1. Le aree destinate a parco dovranno essere conservate in
modo tale da non danneggiare la crescita e lo sviluppo delle specie arboree
tipiche della zona.
2. In esse si potranno realizzare appositi percorsi pedonali
o ciclabili nonché` attrezzature ginniche relative ai parchi
"Robinson": gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti ad
ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi per la
manutenzione dell'area, nonché` l'eventuale chiosco per il ristoro.
3. Sulle aree destinate alla realizzazione di attrezzature
per lo svago e per lo sport, potranno essere realizzati edifici di servizio
fino ad un rapporto di copertura non eccedente il 10% dell'area; e` altresì
consentita la realizzazione di un'abitazione per il custode nel limite di 600
mc e nel rispetto delle norme generali fissate per le zone di tipo
residenziale.
4. Allo scopo di valorizzare l'insieme naturalistico e
storico costituito dal complesso del Valentino, l'area che collega tale
complesso alla S.P. Vicerè è da attrezzare a percorso pedonale da delimitarsi
con alberature d'alto fusto tipiche della flora locale come evidenziato nelle
tavole di Piano.
1. Nelle tavole di Piano sono delimitate le specifiche aree
da destinare a parcheggio pubblico.
2. La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere
particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi :
le aree con estensione superiore 300 mq dovranno essere opportunamente
piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nel
rispetto degli indirizzi contenuti nel prontuario allegato al P.R.G.
Per l’area a nord della
zona F4/10, ai sensi della D.,G.R.V. 954/2000, si prescrive una destinazione a
parcheggio “privato ad uso pubblico”, subordinata a convenzione con vincolo di
destinazione , registrato e trascritto, e regolamentazione sulla manutenzione
dell’area stessa.
1. Per l'area appositamente individuata nelle tavole di Piano
localizzata immediatamente a nord del complesso edilizio denominato "La
Colombara" si propone la creazione
di un Campus Polifunzionale per la realizzazione di attrezzature per il tempo
libero e lo sport (maneggio, campi da tenni, tiro con l'arco, mini golf...) e
la ristorazione finalizzato alla riscoperta ed alla valorizzazione di un
insieme naturalistico, storico e culturale notevole.
2. L'attuazione degli interventi previsti è subordinata alla
redazione di uno strumento attuativo con obbligo di previsioni planovolumetriche nel rispetto
delle seguenti parametri:
-
destinazioni
d'uso ammesse: sportivo ricreativo e
ristorazione (parco, attrezzature sportive, bar, ristorante e simili);
-
volume
massimo: 2.000 mc.
-
altezza max.:
6,5
-
parcheggi: non inferiore al 100% della superficie lorda
di pavimento con un minimo di 5 mq/posto coperto per attrezzature di
ristorazione.
-
tipologia
edilizia e parametri stereometrici: analoghi a quelli ammessi per le zone
agricole come definiti dal precedente art. 13 e dal prontuario allegato al
P.R.G.
Dovrà inoltre essere prevista la tutela e la valorizzazione
dei lacerti di bosco umido esistenti nonché l'incremento della superficie
boscata mediante l'impianto di essenze arboree tipiche della flora locale
seguendo prevalentemente il tracciato dei corsi d'acqua esistenti.
3. Per gli edifici esistenti e ricadenti all'interno di tale
ambito, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché per gli
edifici residenziali un ampliamento fino ad 800 mc. compreso l'esistente.
1. Comprende porzioni di territorio ove, per le particolari
caratteristiche morfologiche , per le condizioni ambientali o per la loro
localizzazione, si rende opportuna la conservazione dello stato attuale.
2. Non sono consentite nuove edificazioni.
3. Per gli edifici eventualmente compresi, fatte salve
eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.
4. La zona a verde privato concorre al calcolo del rapporto
di copertura; concorre altresì alla capacita` edificatoria delle zone omogenee
con cui confina non oltre il 10% delle stesse.
N.T.A.
adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2004
4. La zona a verde
privato non concorre né al calcolo del rapporto di copertura né alla capacita`
edificatoria delle zone omogenee con cui confina.
1. Le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le
infrastrutture e gli elementi naturali esistenti o previste dal P.R.G. quali:
strade, cimiteri, serbatoi, sorgenti, corsi d'acqua.
2. In tali zone e` vietata qualsiasi edificazione anche
interrata che non sia relativa alla infrastruttura protetta.
3. Tali zone concorrono alla determinazione del rapporto di
copertura e sono computabili ai fini della edificabilita` delle aree finitime,
secondo i parametri delle stesse.
4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma
consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti
fuori terra ad eccezione delle serre, parcheggi, strade di accesso, parchi
naturali od attrezzati.
5. Fascia di rispetto stradale n.1 nelle tavole 1:5000 del
P.R.G.
La profondita` della fascia di rispetto
stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista
dalle presenti norme o, in attinenza, dal Regolamento Edilizio.
Le fasce di rispetto stradale sono
normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio,
all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e
ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello
stato di natura.
E` ammessa la costruzione di impianti
per la distribuzione di carburante od impianti di servizio ( alla manutenzione
della strada ) realizzati a cura dell'Ente Gestore. Per gli edifici
residenziali ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e ristrutturazione edilizia: e` consentito altresì un ampliamento fino
a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che non sopravanzi rispetto alla
infrastruttura protetta.
6. Fascia di rispetto cimiteriale (n. 2 nelle tavole del
P.R.G.)
All' interno della fascia di rispetto
cimiteriale non e` ammessa alcuna costruzione: per quelle esistenti sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo.
Ai soli fini edificatori, per la
realizzazione di manufatti da costruirsi all'esterno dell'area di vincolo, la
zona assume la classificazione delle aree contigue.
7. Fascia di rispetto idraulico (n. 3 nelle tavole del P.R.G.)
All'esterno dei centri abitati e delle
zone edificabili, dall'unghia esterna dell'argine principale dei fiumi, dei
torrenti e dei canali arginati e` prescritta una distanza non inferiore a 50
ml.: dall'unghia esterna dell'argine delle rogge e' prescritta una distanza non
inferiore a ml 10. Eventuali deroghe potranno essere concesse previo nullaosta
delle Autorita` preposte.
Dalle opere di presa dell'acquedotto va
osservata una distanza di protezione di almeno 200 ml e 15 ml dai serbatoi
idrici.
Per gli edifici residenziali ricadenti
all'interno della fascia di rispetto idraulico sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione
edilizia: e` consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso
l'esistente a condizione che non
sopravanzi rispetto alla infrastruttura protetta.
Nella "fascia di ricarica degli
acquiferi" è vietato lo scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere
sotterranee delle acque di raffreddamento.
La disciplina dell'uso in agricoltura
di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico
denominato "Agricolo Ambientale e
per la difesa fitopatologica" previsto dagli articoli 3 e 14 della L.R.
Lo spargimento dei liquami sul suolo
agricolo è regolamentata dall'allegato D al P.R.R.A. nonché dalla circolare n. 24 del
Valgono in ogni caso le azioni di
tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento
interregionale "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica
per la salvaguardia e la valorizzazione
della Valle Padano-Veneta" approvato dal Consiglio Regionale in data
8. Rispetto Imposizione di Servizio Militare (n. 4 nelle
tavole del P.R.G.) Comando I Regione Aerea - Ottobre 1978 - Legge n. 898 del
LIMITE ZONA B (specificata in
cartografia) Entro tale zona, estesa fino a ml 500 di raggio dall'antenna 1
dell'impianto, l'altezza degli ostacoli di qualsiasi genere essi siano non deve superare l'1% (uno per
cento) della distanza fra l'ostacolo e l'antenna 1 dell'impianto rispetto al
livello del terreno sopra cui l'antenna stessa e' installata (quota s.l.m. = 51
ml). In tale zona inoltre, in tutte le direzioni, le recinzioni metalliche, le
linee elettriche e telefoniche devono avere andamento radiale rispetto
all'antenna 1 e non superare in altezza il 5% (cinque per cento) della distanza
rispetto all'antenna IX.
LIMITE ZONA C (Specificata in
cartografia) Entro tale zona, avente origine ai limiti della fascia di cui alla
precedente zona B, l'altezza degli ostacoli di qualsiasi genere essi siano, non
deve superare il 2% (due per cento) della distanza tra l'ostacolo e l'antenna 1
rispetto alla citata quota di ml 51 s.l.m.. Inoltre, linee aeree elettriche e
telefoniche o altri ostacoli di natura metallica devono avere uno sviluppo
apparente orizzontale inferiore al 10%, con vertice la sopracitata antenna 1
9.
Fascia di tutela paesaggistica (coincidente in parte con le fasce di rispetto
stradale; n . 5 nelle tavole del P.R.G.)
9.1 La fascia di tutela paesaggistica
ha lo scopo di proteggere elementi naturali, manufatti e paesaggio
caratterizzanti aree agricole ai margini della viabilita' minore e le aree di
pertinenza di particolari edifici storici.
9.2 Nella fascia di pertinenza di
edifici storici e' vietata qualsiasi alterazione dell'ambiente e dei manufatti
che non sia finalizzata alla ricostruzione delle caratteristiche originarie;
sono fatte salve le indicazioni a livello di ogni unita' edilizia.
10. Aree di
rispetto dei beni ambientali e architettonici (con apposita grafia nelle tavole
del P.R.G.) individuata ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 61/85; (individuata con la sigla AM in cartografia di P.R.G.)
Su tali ambiti e' fatto divieto di
modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato e
delle rete viaria pedonale e veicolare.
Sono fatte salve le prescrizioni
relative agli interventi ammessi per ogni singola unita' edilizia nell'allegato
"1" alle N.T.A.;.
Per gli edifici esistenti e non
puntualmente classificati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e restauro; il cambio di destinazione d'uso e la ristrutturazione
edilizia sono ammessi con Piano di Recupero che definisca le modalita' di
ricomposizione ambientale, architettonica, tipologica ed edilizia nel rigoroso
rispetto delle caratteristiche costruttive tradizionali nonché` degli edifici
di interesse storico-architettonico circostanti.
Per le fasce di tutela dai corsi
d'acqua individuate ai sensi della L.431/'85, si applica la relativa
disciplina.
Sono
individuate zona di tipo A ai sensi
dell'art 2 del DM 144/68
inserite in grafia di PRG con il
codice 2 e da un successivo identificatore.
All'interno di tali zone esiste un edificato di importanza storico
ambientale che, spesso ha perso la sua
funzione produttiva primaria
Nelle
zone A2 il P.R.G. si attua per tipi di
intervento, senza riferimenti alla densità fondiaria.
Ad ogni zona A2 è associata la corrispondente scheda di
P.R.G.
Su tale scheda sono indicati:
- il codice della zona A2
- il codice di ogni edificio
appartenente alla zona;
- la destinazione di ogni edificio;
- eventuali volumetrie oggetto di cambio di destinazione, di
sopraelevazione, di ampliamento, di nuova edificazione
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine al perimetro
dell'edificio, alla sua consistenza, alla sua destinazione, etc. ) e quella
indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore della situazione di fatto
documentata.
A chiarimento delle prescrizioni di seguito riportate si precisa che
nelle Z.T.O. A2:
- l'eventuale cambio di destinazione degli edifici è consentito solo
quando espressamente richiamato; in caso contrario la destinazione consentita è
quella indicata in grafia delle schede, fatte salve discordanze come precisato
al precedente capoverso;
Anche quando non espressamente indicato nelle schede seguenti, tutti gli
ampliamenti, tutte le nuove costruzioni ed ogni
volumetria concessa come cambio di destinazione d’uso da annesso a
residenza, devono rispettare:
- le prescrizioni di cui all’art. 50 punto 5 del regolamento edilizio,in
relazione ai parcheggi, cui devono adeguarsi anche i cambi di destinazione senza opere;
ZONA A2/3 VIA SAN VALENTINO (EX
NOVO)
Edificio 1 manutenzione
straordinaria
Edificio
2 restauro con cambio di destinazione da annesso a
residenza per volumetria pari all'esistente (mc
750.).
Edificio 3 restauro
Edificio 4 ristrutturazione, con
cambio di destinazione da annesso a residenza per volumetria pari a mc 750; l'intervento deve avvenire all'interno
della sagoma limite individuata dall'area di sedime del fabbricato stesso;
Edificio 5 edificio in contrasto
con l'ambiente è prescritta la demolizione senza ricostruzione.
Edificio 6 edificio in contrasto con l'ambiente ammessa la ristrutturazione
anche con demolizione e ricostruzione per volumetria pari all'esistente e
destinazione pertinenziale: la sagoma limite deve corrispondere all'area di
sedime del fabbricato originario:
Gli interventi sugli edifici 2 e 4
sono subordinati alla preventiva o contemporanea demolizione dell'edificio n. 5
nonchè alla realizzazione degli interventi previsti per l’edificio 6.
(modifiche approvate con D.G.R.V. n. 2183/2004 e D.G.R.V. n. 4541/2004)
11.
Elettrodotto: dall'elettrodotto indicato
con apposita grafia nelle tavole di Piano e` prevista una fascia di rispetto a
tutela della salute pubblica, di 28 ml per lato salvo diverse prescrizioni di
legge: per i fabbricati residenziali esistenti o nei quali sia prevista la
permanenza non saltuaria delle persone, sono consentiti unicamente interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
nonché` quelli miranti a dotare gli edifici di idonee protezioni dalle onde
elettromagnetiche.
Al fine di tutelare opportunamente il sistema delle rogge
presenti nel territorio comunale, considerato il notevole interesse
ecologico ed ambientale di questi
ecosistemi, è fatto divieto di modificare, alterare e rettificare in modo
consistente i predetti corsi d'acqua; è
altresì vietatala costruzione di argini ed il rivestimento artificiale
dell'alveo dei corsi stessi.
Eventuali manufatti tecnici o opere di difesa spondale
dovranno essere realizzate secondo quanto previsto nell'allegato prontuario.
Dovrà altresì essere assicurata la
protezione delle acque dai diversi tipi di inquinamenti diffusi (agricoli,
industriali, urbani, ecc...) secondo quanto stabilito dalle norme del P.T.R.C.
e del P.G.B.T.T.R.
In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile,
ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi i
lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su
almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello
stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va
ricostruita con essenze locali tipiche della zona: compete ai proprietari
la manutenzione delle aree alberate e la sostituzione degli
esemplari abbattuti o vetusti.
Nelle tavole di progetto sono individuati, lungo la
viabilità principale e secondaria e i corsi d'acqua, coni ottici-visuali nei
quali sono percepibili gli insiemi ambientali e gli elementi di pregio storico
- culturale maggiormente significativi nel paesaggio agrario.
Per un tratto di ml.
20 in corrispondenza di tali punti e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva,
seguendo l'angolatura del cono ottico non sono ammesse nuove costruzioni; vanno
altresì tutelati tutti quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza
alla fruizione visiva del territorio considerato.
E' ammesso il restauro e la ristrutturazione degli edifici
esistenti anche con aumento della volumetria nel rispetto di quanto sopra
riportato.
La cartografia di P.G.R.
individua il corridoio urbano costituito dal collegamento viario tra la
strada provinciale Bassanese ed il capoluogo e dalle aree non edificate laterali
comprese le parti di campagna aperta. Per tale ambito dovrà essere approntato
un piano particolareggiato di arredo e disegno urbano tendente a razionalizzare
i diversi tipi di mobilità previsti, ad organizzare adeguatamente gli slarghi,
parcheggi, piazza e le aree anche private e comunque libere da manufatti
edilizi, a tutelare tutte quelle parti della campagna aperta e i fori visuali
esistenti nonché prevedere i colori (mediante la redazione di uno specifico
Piano del Colore), manufatti, materiali ed essenze arboree da utilizzasi per
l'arredo urbano.
Il piano suddetto potrà prevedere altresì il recupero,
anche con eventuale aumento di volumetria, di fabbricati degradati esistenti in
fregio al corridoio urbano.
Tale progetto dovrà stabilire idonee soluzioni per le reti
telefoniche e di distribuzione elettrica, le insegne e cartelli in genere. E'
ammissibile nelle more di adozione del Piano Particolareggiato, provvedere alla
manutenzione della sede stradale e della relativa segnaletica
1. Nelle tavole di progetto il P.R.G. individua i principali
percorsi pedonali, ciclabili che consentono una migliore accessibilità alle
attrezzature pubbliche nonché il collegamento tra le componenti del sistema
insediativo e tra questi e l'area agricola : è fatto divieto alla loro
occlusione parziale o totale in assenza
di un progetto esecutivo predisposto dal Comune al fine di conseguire la
pubblica utilità.
2. Per i percorsi ricavati all'interno delle aree
edificabili, delle aree verdi ( pubbliche o private ), lungo le rogge o comunque separati dalla viabilita`
veicolare, valgono le seguenti prescrizioni:
a.
accesso riservato ai pedoni od ai ciclisti;
b.
larghezza minima della carreggiata : 2,50 ml;
c.
pavimentazione : fondo naturale battuto, formelle o grigliato cementizio di
colore tendente al rosso, asfalto di tonalita`
tendente al rosso.
3. Per i percorsi affiancati alla viabilita` esistente o
prevista valgono le seguenti prescrizioni:
a.
accesso riservato ai pedoni ed ai ciclisti : puo` essere consentito l'accesso
ai mezzi motorizzati dei soli frontisti;
b.
larghezza minima della carreggiata : come quella eventualmente esistente con un
minimo di ml 2,50;
c.
pavimentazione : preferibilmente su piano elevato rispetto a quello stradale di
almeno 0,15 ml, di porfido, trachite,
formelle autobloccanti di colore rosso, asfalto ecologico di colore tendente al rosso. Qualora la superficie
di calpestio si trovasse alla medesima
quota della carreggiata stradale, e` obbligatoria la realizzazione di
apposite barriere di protezione lungo i
tratti adiacenti alle arterie di grande traffico.
4. Tali tracciati potranno essere affiancati da piccole
rogge alberate di nuovo impianto. La superficie non utilizzata per il transito
andra` sistemata a verde, con prato piantumato e appositi spazi per la sosta
dotati di panchine nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario
allegato al P.R.G..
1. Nelle tavole del
P.R.G. sono individuate la
viabilita` esistente costituita prevalentemente da strade provinciali, comunali
e vicinali nonché i percorsi di nuova realizzazione previsti a servizio delle
zone di espansione residenziale e produttiva.
2. Per quanto riguarda la viabilità esistente il Piano
classifica le strade secondo le seguenti tipologie.
a) viabilità a scorrimento veloce: comprende la S.P. Bassanese che delimita ad ovest il territorio del Comune di
Pozzoleone:
E' vietata la realizzazione di nuovi accessi per gli
insediamenti residenziali, industriali o commerciali esistenti se non in
presenza di opportune opere di canalizzazione o di altre opere che consentano
l'accesso in condizioni di sicurezza. Per l'area produttiva esistente in
località Monte di Pietà, gli ampliamenti ed i nuovi interventi edilizi sono
subordinati al riordino degli accessi e della sistemazione delle aree fronte
strada, evitando barriere pericolose per la viabilità.
Vanno conservate le alberate esistenti ripristinandone i
tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree compatibili con la
flora locale; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e
verdi esistenti lungo tali tracciati stradali nonché la sostituzione degli
esemplari abbattuti e vetusti fatte salve le disposizioni stabilite dal Codice
della Strada.
E' fatto divieto di
alterare i corsi d'acqua esistenti; è
altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi
stessi. In via generale va mantenuta,
potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi".
L'installazione di insegne e cartelloni è disciplinata dal Codice della Strada.
b) viabilità di scorrimento e fruizione visiva: comprende strade comunali e provinciali che
collegano i principali centri abitati tra loro e questi con la viabilità
principale e che consentono l fruizione
degli insiemi ambientali tipi del paesaggio agrario.
Sono accessibili
mediante normali immissioni dalle
strade locali ed interne nonché dai singoli lotti purché distanti almeno 15 ml
dalle curve e dagli incroci.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela di
tutti i segni o elementi presenti lungo
tali percorsi stradali e che danno gradevolezza alla fruizione visiva del
territorio.
Ai bordi delle sedi stradali e' fatto
divieto di collocare cartelli, scritte, insegne luminose o apparecchi comunque pubblicitari, sia fissi che mobili,
esternamente agli spazi appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale
per l'affissione.
In corrispondenza di aree di sosta o di servizio esistenti
e/o di nuova realizzazione, dovrà essere prevista un'adeguata sistemazione
delle aree scoperte e la piantumazione di essenze arboree d'alto fusto e/o
arbustive locali al fini di minimizzare
l'inserimento di tali elementi nell'ambiente circostante .
Vanno conservate le alberate esistenti ripristinandone i
tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree compatibili con la
flora locale; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e
verdi esistenti lungo ali tracciati stradali nonché la sostituzione degli
esemplari abbattuti e vetusti.
E' fatto divieto di
alterare i corsi d'acqua esistenti; è
altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi
stessi. In via generale va mantenuta,
potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi".
Le recinzioni in fregio a tali percorsi all'interno della
aree residenziali dovranno essere realizzate preferibilmente in pietra e/o
laterizio o con siepi nel rispetto delle indicazioni contenute nel prontuario
allegato al P.R.G. ; per gli insediamenti ricadenti in zona agricola le
recinzioni dovranno essere realizzate con siepi e rete metallica prive di
zoccolatura limitatamente alle aree strettamente pertinenziali e a protezione
dell'attività agricola e zootecnica e
comunque solo in caso di protezione per la pubblica e personale
incolumità
Particolare attenzione dovrà essere comunque posta alla
sistemazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici che dovranno
preferibilmente essere destinate a giardino e/ orto.
Per gli edifici esistenti o di nuova realizzazione lungo tali strade dovrà essere posta
particolare attenzione agli elementi di finitura esterna. I rivestimenti in
particolare dovranno preferibilmente
essere del tipo sasso di fiume e/o
pietra a vista, mattoni faccia a vista o muratura intonacata con colorazioni
tipiche della zona ad esclusione delle tinte violente; indicativamente si propone
l'uso di colori quali il giallo
ocra chiaro, il rosso mattone ed il rosa antico e comunque nel rispetto delle
indicazioni del Piano dei Colori previsto per il Corridoio Urbano.
Pavimentazioni: cotto, lastre di pietra , asfalto.
c) viabilità a transito lento ed immersione rurale: comprende strade comunali e locali che
collegano i nuclei rurali tra loro e con
i principali centri abitati (Pozzoleone, Friola, Scaldaferro...) che
attraversano prevalentemente da nord a sud le aree agricole e dalle quali sono
percepibili gli insiemi ambientali e gli elementi di pregio storico - culturale
caratterizzanti il paesaggio agrario
tipico del Comune di Pozzoleone.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed
alla valorizzazione di tutti i segni ordinatori il paesaggio rurale quali
alberate, piantate, corsi d'acqua, manufatti (capitelli, muri di recinzione in
pietra ......) presenti lungo tali percorsi.
- Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere
sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la
manutenzione delle aree alberate e verdi nonché la sostituzione degli esemplari
abbattuti o vetusti.
- E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua esistenti; è altresì vietata la
costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e,
ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"
Vanno altresì tutelati i fori visuali esistenti e tutte le
parti di campagna aperta: è vietata l'installazione di insegne o cartelli in
genere ad eccezione della segnaletica stradale.
Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prospicienti tali percorsi ad eccezione di quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli
usi agricoli e zootecnici e comunque solo in caso di protezione per la pubblica
e personale incolumità: esse dovranno comunque essere realizzate con siepi e
rete priva di zoccolatura nel rispetto delle indicazioni contenute
nell'allegato prontuario.
In corrispondenza di aree di sosta esistenti e/o di nuova realizzazione, dovrà
essere prevista un'adeguata sistemazione delle aree scoperte e la piantumazione
di essenze arboree d'alto fusto e/o arbustive
locali al fini di minimizzare l'inserimento di tali elementi
nell'ambiente circostante .
Eventuali manufatti tecnici (ponti, muri di contenimento...)
dovranno essere realizzati e/o rivestiti con materiali tipici del luogo nel
rispetto delle indicazioni contenute nel prontuario allegato al P.R.G.
Per gli edifici
rurali esistenti lungo tali percorsi è ammesso il cambio di destinazione
d'uso in pubblici esercizi (bar, ristorante) con eventuale ampliamento della
strutture esistenti per adeguamento igienico-sanitario fino ad un max. di 150
mc.
Pavimentazione: fondo naturale battuto, ghiaia o pietrisco;
è vietato espressamente l'asfalto.
d) viabilità a servizio della residenza I
percorsi stradali a servizio di previste zone di espansione residenziale o
produttiva riportate in planimetria di
Piano, hanno carattere indicativo: spetta allo Strumento Urbanistico Attuativo
definire l'esatto tracciato fermo restante lo schema distributivo generale.
Per le strade
residenziali a fondo cieco la sezione
minima della carreggiata non puo`
essere inferiore a ml 4,50 e al termine di detta strada deve
essere prevista una
piazzola per l'agevole
manovra degli automezzi, nella
quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml.
12,00.
Per le strade non a fondo cieco la sezione minima
complessiva, da recinzione a
recinzione, non puo` essere inferiore di ml 7,50 comprensiva di
ml 1,20
per il marciapiede.
Qualora una
strada serva non piu` di tre lotti e fino ad un massimo di 6 unita'
abitative, essa viene considerata
come accesso privato
e pertanto non e` soggetta
a limitazioni di
larghezza; essa viene computata
come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.
1. Ove indicato nelle tavole di piano, andranno conservate
se esistenti e previste se in progetto, le alberature e/o i boschetti di
essenze locali ad alto fusto a foglia caduca.
2. Gli interventi di manutenzione e le nuove piantumazioni
dovranno essere realizzate nel rispetto degli indirizzi contenuti nel
prontuario allegato al P.R.G.
3. I filari alberati lungo la viabilita` principale dovranno
comunque essere realizzati in modo tale da offrire adeguata protezione,
separandoli dalle corsie di marcia, ai percorsi pedonali e alle piste ciclabili
eventualmente previsti.
Vedi art. 69 Regolamento edilizio
Per i fabbricati puntualmente indicati nella tavola di
P.R.G., gli interventi consentiti sono quelli stabiliti nell'allegato
"1" alle presenti N.T.A. nel rispetto delle norme generali, in quanto
applicabili, della Z.T.O. all'interno della quale ricade l'edificio.
Nelle Tavole di Piano sono altresì individuati con apposita
simbologia quegli elementi e manufatti
di rilevanza ambientale quali pozzi, ponti,
paleoalveo...che devono essere adeguatamente salvaguardati e tutelati.
Nelle tavole di Piano sono indicate con apposita grafia le
attività produttive da confermare, da bloccare o da trasferire assoggettate
alla seguente disciplina:
a. attivita` produttive da confermare: sugli edifici
esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a, b, c, d dell'art.
31 della L.S. 457/'78.E` consentito, altresì un ampliamento non superiore al
30% della superficie lorda di pavimento esistente fino un massimo di 250 mq, a
condizione che non si superi il rapporto di copertura fondiario del 60%. In
questo caso almeno il 10% della superficie del lotto deve essere destinata a
parcheggio pertinenziale.
All'interno del fabbricato potrà essere ricavato un alloggio
a servizio del proprietario o dell'eventuale custode per un volume massimo
di 250 mc.
Per le distanze dai confini, il distacco tra fabbricati e le
altezze si fa riferimento ai parametri della zona D1 "artigianale e
industriale di completamento".
b. attivita` produttive da bloccare: sugli edifici esistenti
sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a, b, c, d dell'art. 31 della
L.S. 457/'78.E` altresì consentito un incremento volumetrico massimo di 150 mc
per ciascuna attivita` finalizzato ad adeguamenti igienico-sanitari o
funzionali.
Per le distanze dai confini, il distacco tra fabbricati e le
altezze si fa riferimento ai parametri della zona D1 "artigianale e
industriale di completamento".
c. attivita` produttive da trasferire: per le attivita' produttive che fossero
localizzate in difformita' rispetto alle indicazioni del P.R.G., si dovra'
prevedere il trasferimento; prima del trasferimento sui fabbricati esistenti
sono ammessi i seguenti interventi:
c1. manutenzione ordinaria e
straordinaria, adeguamento igienico sanitario
senza aumento di volume;
c2. con il trasferimento dell'attivita` produttiva
in essere al momento dell'adozione
del P.R.G., l'intera area cosi`
liberata puo` essere trasformata sulla base dei parametri
urbanistici della zona entro la quale si trova; e` facolta` del Consiglio Comunale imporre la
predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo.
Per l'allevamento a ridosso dell'edificio di valore
storico-ambientale Condestauli in località Belvedere, successivamente al
trasferimento dell'attività dovrà essere prevista la demolizione della
struttura edilizia.
Qualora l'attivita` in essere al momento dell'adozione del
P.R.G. venisse successivamente variata, gli interventi previsti sono ugualmente
ammissibili previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che verifichi
la congruita` della nuova attivita`.
Gli
ampliamenti di cui ai precedenti punti “a” e b” sono subordinati dalla stipula
di apposita convenzione.
Per le attivita’, di cui al
presente articolo, gli ampliamenti gia’ eseguiti sugli edifici, in attuazione
al P.R.G. approvato con D.G.R.V. 2382 del 26.05.94, vanno detratti dalla capacita’ edificatoria
complessiva come espressa ai precedenti punti “a” e “b”.
1. I rilievi della situazione di fatto, la individuazione di
nuovi elementi soggetti a particolare tutela, sono completati o aggiornati con
deliberazione del Consiglio Comunale soggetta al solo controllo di
legittimita`.
1. l’ Autorita’
comunale competente, previa delibera del Consiglio Comunale, e nel rispetto
della vigente legislazione, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle
presenti norme, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e/o di
pubblica utilita', ai sensi e con le modalità previste dall'art. 80 L.R. 61/85.
1. Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque
incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente un
determinato oggetto.
2. Per i Piani di Lottizzazione in vigore sono fatte salve
le previsioni in essi contenute e sono consentite varianti sulla base dei
parametri dei piani vigenti. La decadenza del Piano di Lottizzazione senza che
siano state completate le opere di urbanizzazione previste, determina l'entrata in vigore dei nuovi
parametri previsti dal P.R.G.
PREMESSA 1
TITOLO PRIMO - NORME DI
CARATTERE GENERALE 2
Art. 1 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE........................................................................................................ 2
Art. 2 – ELABORATI DI PROGETTO DEL P.R.G............................................................................................................... 2
TITOLO SECONDO - ZONIZZAZIONE 2
Art. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE
TERRITORIALI OMOGENEE............................................................... 2
Art. 4 - NORME COMUNI ALLE Z.T.O. RESIDENZIALI...................................................................................................... 3
Art. 5 - Z.T.O. DI TIPO "A" : CENTRO
STORICO.............................................................................................................. 3
Art. 6 - Z.T.O. DI TIPO "B" :
RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO............................................................ 4
Art. 7 - Z.T.O. DI TIPO "C1" :
RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE.................................................................... 4
Art. 8 - Z.T.O. DI TIPO "C2" :
RESIDENZIALI DI ESPANSIONE.......................................................................................... 5
Art. 9 - Z.T.O. DI TIPO D1 : ARTIGIANALE ED
INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO....................................................... 6
Art. 10 - Z.T.O. DI TIPO D2 : INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI DI ESPANSIONE................................................................. 7
Art. 11 - Z.T.O. DI TIPO D3 : AGRO-INDUSTRIALI DI
COMPLETAMENTO........................................................................ 8
Art. 12 - Z.T.O. DI TIPO D5 - PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE DELLE GHIAIE.......... 9
Art. 13 - Z.T.O. DI TIPO E : ZONE AGRICOLE -
DISCIPLINA GENERALE......................................................................... 9
Art. 14 - SOTTOZONA E2 : TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA...................................................................... 13
Art. 15 - SOTTOZONA E2 : AGRICOLA DI INTERESSE
PRODUTTIVO.......................................................................... 13
Art. 16 - SOTTOZONA E3 : AGRICOLA DI ELEVATO
FRAZIONAMENTO..................................................................... 13
Art. 17 - SOTTOZONA E4 : CENTRI RURALI................................................................................................................. 13
Art. 18 - ZONE DI RESTAURO AGRICOLO.................................................................................................................... 15
Art. 19 - PARCO NATURALE "Medio Corso del
Brenta"....................................................................................... 15
Art. 20 - PARCO CAMPAGNA....................................................................................................................................... 17
Art. 21 - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE : NORME
COMUNI........................................................................... 17
Art. 22 - AREE PER L'ISTRUZIONE F1........................................................................................................................... 17
Art. 23 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE
COMUNE F2............................................................................... 18
Art. 24 - AREE PER ATTREZZATURE A PARCO, GIOCO E
SPORT F3......................................................................... 18
Art. 25 -
PARCHEGGI F4.............................................................................................................................................. 18
Art. 26 -
CAMPUS URBANO.......................................................................................................................................... 18
Art. 27 - VERDE PRIVATO............................................................................................................................................ 18
Art. 28 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO........................................................................................................ 19
Art. 29 - TUTELA DELLE ROGGE.................................................................................................................................. 20
Art. 30 - CONI OTTICI - VISUALI.................................................................................................................................... 20
TITOLO TERZO - INDICAZIONI
PARTICOLARI E PUNTUALI 21
Art. 32 - CORRIDOIO URBANO..................................................................................................................................... 21
Art. 33 - PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI........................................................................................................ 21
Art. 34 - VIABILITA'....................................................................................................................................................... 21
Art. 35 - ALBERATURE - BOSCHETTI........................................................................................................................... 22
Art. 36 - RECINZIONI..................................................................................................................................................... 23
Art. 37 - FABBRICATI OGGETTO DI TUTELA ED ELEMENTI
PARTICOLARI................................................................... 23
Art. 39 - ATTIVITA` PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA............................................................................................... 23
TITOLO QUARTO - NORME FINALI 23
Art. 40 - AGGIORNAMENTI........................................................................................................................................... 23
Art. 41 - POSSIBILITA' DI DEROGA............................................................................................................................... 23
Art. 43 - NORME ABROGATE....................................................................................................................................... 23
SOMMARIO..................................................................................................................................................................... 25
NORME DI ATTUAZIONE
approvate con D.G.R.V. N. 2382 del 26.05.1994
Modifiche:
- variante generale approvata con D.G.R.V. N. 954 del 21.03.2000
- variante sottozone E4 approvata con D.G.R.V. N. 2837 del 08.09.2000
- variante località Casonetto approvata con D.G.R.V. N. 879 del 28.03.2003
- variante parziale approvata con D.G.R.V. N. 2183 del 16.07.2004 e N. 4541 del 29.12.2004
- variante di assestamento adottata con D.C.C. N. 3 del 26.02.2004
- variante parziale adottata con D.C.C. N. 9 del 28.02.2005
- variante puntuale via XXIX aprile approvata con D.C.C. N. 32 del 15.07.2005
COMUNE DI POZZOLEONE – NORME DI ATTUAZIONE
Nel proseguo la legge urbanistica regionale n. 61 del 27.06.85 e le sue successive modifiche ed integrazioni, verranno sinteticamente indicate come L.R. 61/85.
Nel proseguo il riferimento al D.M. n. 1404/68, anche quando non esplicitamente indicato, implica il contemporaneo riferimento alle sue integrazioni e modificazioni intervenute con il nuovo codice della strada (D.L. 30.04.92 n. 285 - D.P.R. 16.12.92 n. 494 - D.P.R. 26.04.93 n. 147).
Le modifiche alle norme di attuazione che la presente variante introduce rispetto al P.R.G. approvato con D.G.R.V. n. 2382 del 26.05.94 sono indicate in grassetto corsivo.
Nel seguito la presente variante verra’ indicata semplicemente come P.R.G.
E’ stata mantenuta la numerazione del P.R.G. di cui D.G.R.V. 2382 26.05.94 ove era mancante l’art. 38 che manca anche nelle presenti norme
1. Il Piano Regolatore Generale estende la sua disciplina all' intero territorio del comune di Pozzoleone (VI).
2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono, nell'ambito della tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni prevalenti, i contenuti e le modalita` degli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si richiamano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonche` le vigenti leggi Regionali e Statali.
1. Il Piano Regolatore Comunale e` costituito dai seguenti elaborati di progetto:
- Tav. 13.1 zona nord INTERO TERRITORIO COMUNALE scala 1:5000 tav n. 1;
- Tav. 13.1 zona sud INTERO TERRITORIO COMUNALE scala 1:5000 tav. n. 2;
-.Tav. 13.3.1 ZONE SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 3;
-.Tav. 13.3.2 ZONE SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 4;
-.Tav. 13.3.3 ZONE SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 5;
-.Tav. 13.3.4 ZONE SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 6;
-.Tav. 13.3.5 ZONE SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 7;
-.Tav. 13.3.6 ZONE SIGNIFICATIVE scala 1:2000 tav. n. 8;
- Prontuario - Schede di orientamento generale, approvato con DGRV N 2382 DEL 26.05.94, per quanto non in contrasto con le presenti norme
- Norme Tecniche di Attuazione. el. n. 9
- Regolamento Edilizio el. n. 10
-allegato n. 1 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE": individuazione, classificazione degli interventi ammessi e norme particolari. approvato con D.G.R.V. N 2382 DEL 26.05.94.
-allegato n. 2 che rappresenta le variazioni introdotte dal presente P.R.G. alle schede di cui allegato n. 1 sopra richiamato; tali variazioni riguardano le unita’ edilizie: individuate dai numeri 12 - 37 - 55 - 75 - 79 - 90 - 104.
2. Nel caso di contrasto nelle rappresentazioni cartografiche a scala diversa, prevalgono quelle del grafico a denominatore minore.
3. Nel caso vi fosse divergenza tra gli elaborati grafici e le misure o i dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le indicazioni delle norme di attuazione.
4. Nel caso in cui vi fosse divergenza tra stato di fatto antecedente l'entrata in vigore del P.R.G. e rappresentazione cartografica, spetta al Consiglio Comunale con deliberazione soggetta a solo controllo
di legittimita`, apportare le necessarie correzioni purche` nel rispetto della capacita` insediativa residenziale teorica originaria. Diversamente si procede mediante apposita variante parziale.
1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal P.R.G. e` suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (Z.T.O.):
2. Z.T.O. prevalentemente residenziali :
- zona "A" - Centro Storico;
- zone "B" - esistenti e di completamento;
- zone "C1" - intermedie di espansione;
- zone "C2" - di espansione.
3. Z.T.O. prevalentemente destinate ad attivita` produttive, commerciali o direzionali:
- zone "D1" - industriali ed artigianali di completamento;
- zone "D2" - industriali ed artigianali di espansione;
- zone "D3" - zone per insediamenti agro-industriali di completamento;
- zone "D5" - zone per insediamenti produttivi connessi alla lavorazione
delle ghiaie;
4. Z.T.O. prevalentemente destinate all'attivita` agricola:
- zona "E2.T" - area agricola di tutela ambientale e paesaggistica;
- zona "E2" - area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva;
- zona "E3" - area agricola contemporaneamente utilizzabile per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;
- zona "E4" - aree utilizzabili per l'organizzazione dei centri rurali;
- zona di Restauro Agricolo.
- Parco Campagna
5. Aree destinate alla realizzazione si servizi ed attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico:
a. aree per l'istruzione; F1
b. aree per attrezzature di interesse comune; F2
c. aree attrezzate a parco, gioco e sport; F3
d. aree a parcheggio. F4
e. campus urbano
6. Piani esecutivi confermati P.E.C.
In grafia di PRG sono indicati, altresi’ gli strumenti attuativi convenzionati, ante adozione PRG, ai quali viene assegnata la sigla PEC. All’interno di tale zone valgono le norme gia’ confermate.
1. All'interno delle Z.T.O. prevalentemente residenziali elencate all'art. precedente, oltre alla residenza, e` consentito l'insediamento di attivita` complementari quali: negozi e pubblici esercizi, piccole attivita` artigianali di servizio (parrucchiere, idraulico, orafo e simili), uffici professionali e commerciali, attrezzature ricettive e strutture terziarie direzionali, attrezzature per lo svago ed il divertimento, attrezzature sanitarie quali ambulatori e case di riposo, autorimesse pubbliche e private.
2. Possono essere ammesse destinazioni d'uso artigianali a condizione che:
a) il volume occupato dall'attivita' sia inferiore a 1001 mc e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq, con indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq;
b) le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno;
c) le attivita' non rientrino nell'elenco di cui al D.M. 2.03.1987 (attivita' insalubri di prima e seconda classe) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; a tal fine segnalandosi al Comune e agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo.
d) a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risultino compatibili con il carattere residenziale della zona. Sono in ogni caso esclusi: ospedali, macelli, stalle e scuderie, allevamenti.
3. Per ogni nuova attivita’ produttiva insediata in zona residenziale e compatibile con la destinazione di zona vanno obbligatoriamente individuate aree da destinare a parcheggio aperto al pubblico, con vincolo di destinazione d’uso, secondo la seguente tabella
per attivita’ artigianali min. 10% della superficie del lotto di pertinenza;
per attivita’ commerciali e direzionali min. 0.8 mq nelle zone di completamento e 1 mq per ogni mq in quelle di espansione, per ogni mq di superficie lorda di pavimento;
per attivita’ ricettivo turistiche min. 6 mq per posto letto.
4. Le superfici di cui al punto 3 dovranno prevedere anche porzioni da riservare alla sosta di veicoli privi di motore e dovranno essere destinati appositi spazi per i veicoli dei disabili. Esse concorrono al computo della capacita’ edificatoria ed il vincolo di destinazione d’uso potra’ cessare contestualmente alla cessione dell’attivita’.
5. Qualora le superfici di cui al punto 3 non potessero essere reperite lungo le strade aperte al transito o a giudizio dell’ Autorita’ comunale competente, su conforme parere della C.E.C., date le caratteristiche del sito, non se ne ritenesse utile la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq, ne e` consentita la monetizzazione, ad eccezione delle zone di espansione.
6. Il valore delle aree e delle opere eventualmente cedute o vincolate e` detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.
7. TUTELA AMBIENTALE: tutti gli spazi liberi nelle zone residenziali, non occupati da strade, parcheggi o cortili, devono essere mantenuti a verde. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone residenziali il Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute.
8. Per le aree in cui l'edificazione è assoggettata alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo, la localizzazione di massima delle aree da destinare a standards (parcheggio e verde) è indicata con apposita simbologia nelle tavole di Piano in scala 1:2.000, con le precisazioni di cui al comma 2 dell’art. 11 della L.R. 61/85
1. Comprende la parte del territorio comunale interessata dall'agglomerato urbano che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nonche` le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dell'agglomerato stesso.
2. Tali aree per le particolari condizioni in cui si trovano sono dichiarate zone di degrado ai sensi dell'art. 27 della L.S. n. 457/'78; ogni intervento deve essere rivolto alla conservazione, al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
3. Per gli edifici individuati puntualmente nelle schede di progetto del P.R.G. sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti alla scala di ogni singola unita' edilizia.
4. Per gli edifici non individuati sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo 2 (R.E.T. 2) come definiti nell'allegato 1, la trasformazione in residenza e attivita' compatibili. Sopraelevazioni, ampliamenti o nuove costruzioni sono subordinati a strumento attuativo.
5. Tutti gli interventi edilizi e urbanistici devono rispettare le modalita' ed i materiali definiti nell'allegato 1 alle presenti N.T.A. e Prontuario.
1. E` costituita da aree totalmente o parzialmente edificate: all'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti.
2. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o da accesso privato a servizio di piu` di tre alloggi, con carreggiata inferiore a 5.00 ml, qualsiasi intervento di nuova edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve comportare il contestuale impegno, da parte del richiedente, all'allargamento della via o dell'accesso fino alla misura stabilita dall'Amministrazione Comunale, se questo dovesse ricadere entro l'area di proprieta`.
3. Distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori, fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti, registrato e trascritto.
4. Distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato piu' alto con un minimo di ml 10.00.
5. Distanza dalle strade: art. 9 D.M. 02.04.68 N. 1444 ; e` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente, di imporre distanze minori per rispettare allineamenti esistenti.
6. Le zone “B” sono suddivise in tre sottozone per le quali vale la seguente tabella:
sottozona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
BI 2.50 45% 9.30 3
BII 2.00 40% 9.30 3
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000
All' art. 6 - Z.T.O. DI TIPO "B" : RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
Il punto 6 esistente;
6. Le zone “B” sono suddivise in tre sottozone per le quali vale la seguente tabella:
sottozona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
BI 2.50 45% 9.30 3
BII 2.00 40% 9.30 3
Viene così sostituito:
6. Le zone “B” sono suddivise in tre sottozone per le quali vale la seguente tabella:
sottozona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
BI 2.50 45% 8.70 3
BII 2.00 40% 8.70 3
In tutte le zone B il terzo piano abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La pendenza del coperto deve risultare non inferiore al 27% e non superiore al 33%
appartengono alla sottozona BI le zone che in grafia di P.R.G. hanno la seguente individuazione:
B2 - B/4 - B/6 - B/7 - B/12 - B/19 - B/24
appartengono alla sottozona BII le zone che in grafia di P.R.G. hanno la seguente individuazione:
B/1 - B/3 - - B/8 - B/9 - B/10 - B/11 - B/13 - B/14 - B/15 - B/16 - B/17 - B/18 - B/20 - B/21 - B/22 - B/23 - B/25 - B/26 - B/27 - B/28 (N.B. la zona B/5 era mancante nel P.R.G. di cui dgrv 2382/94 ed e’ mancante).
7. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato dalla previsione di percorso pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle aree e delle opere per la realizzazione dello stesso, il sedime di tale percorso è computabile a fini edificatori.
1. Comprende aree prevalentemente residenziali parzialmente edificate: in tali aree il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto.
2. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica o da accesso privato a servizio di piu` di tre alloggi, con carreggiata inferiore a 5.00 ml, qualsiasi intervento di nuova edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve comportare il contestuale impegno, da parte del richiedente, all'allargamento della via o dell'accesso fino alla misura stabilita dall'Amministrazione Comunale, se questo dovesse ricadere entro l'area di proprieta`.
3. Distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti, registrato e trascritto.
4. Distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato piu' alto con un minimo di ml 10.00.
5. Distanza dalle strade: art. 9 D.M. 02.04.68 N. 1444 ; e` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente, di imporre distanze minori per rispettare allineamenti esistenti.
6. Per le zone "C1", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C1 1.50 35% 9.30 3
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000
All'art. . 7 - Z.T.O. DI TIPO "C1" : RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE
Il punto 6 esistente:
6. Per le zone "C1", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C1 1.50 35% 9.30 3
Viene così sostituito:
6. Per le zone "C1", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C1 1.50 35% 8.70 3
C1R 1.00 35% 6.50 2
In tutte le zone C1 il terzo piano abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La zona C1/X1, classificata d’ufficio con D.G.R.V. n. 954 del 21/03/2000, è sottoposta a strumento urbanistico attuativo con le seguenti prescrizioni:
- non sono consentite immissioni dirette sulla S.P. Bassanese;
- non sono consentite edificazioni a meno di 20 mt dal ciglio della S.P. Bassanese;
- la fascia di rispetto di 20 mt è comunque computabile ai fini della volumetria realizzabile e destinata al recepimento degli standard a verde, parcheggi e viabilità interna alla zona residenziale.
8. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato dalla previsione di percorso pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle aree e delle opere per la realizzazione dello stesso, il sedime di tale percorso è computabile a fini edificatori.
1. Comprende aree destinate all'espansione dell'edificato con destinazione prevalentemente residenziale: in tali aree il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico attuativo.
3. Lo strumento urbanistico attuativo dovra` prevedere spazi destinati a opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto indicata dall’art. 50 del regolamento edilizio comunale.
4. Distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti, registrato e trascritto; sono consentite costruzioni in aderenza ed in appoggio.
5. Distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato piu' alto con un minimo di ml 10.00.
6.. Distanza dalle strade: art. 9 D.M. 02.04.68 N. 1444 ; e` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente, di imporre distanze minori per rispettare allineamenti esistenti.
7. Le tipologie edilizie di seguito indicate hanno carattere orientativo: qualora in sede di strumento urbanistico attuativo fossero proposte diverse tipologie edilizie, ne dovra` essere adeguatamente illustrata
la motivazione e a questa dovra` essere fatto esplicito riferimento al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Per le zone "C2", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C2 1.20 30% 9.30 3
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000
All'art.. 8 - Z.T.O. DI TIPO "C2" : RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
Il punto 7 esistente
Per le zone "C2", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C2 1.20 30% 9.30 3
Per le zone C2/17 e C2/18, la capacità edificatoria è pari ai volumi ivi esistenti alla data di adozione della presente variante moltiplicati per 1.2 ( Comma aggiunto dalla D.G.R.V. n. 954/2000).
Viene così sostituito:
Per le zone "C2", vale la seguente tabella:
zona IF (MC/MQ) RCF (MQ/MQ%) HMAX (ML) numero max piani fuori terra
C2 1.20 30% 8.70 3
Per le zone C2/17 e C2/18, la capacità edificatoria è pari ai volumi ivi esistenti alla data di adozione della presente variante moltiplicati per 1.2 ( Comma aggiunto dalla D.G.R.V. n. 954/2000).
In tutte le zone C2 il terzo piano abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La pendenza del coperto deve risultare non inferiore al 27% e non superiore al 33%
Per le zone C2/17 e C2/18, la capacità edificatoria è pari ai volumi ivi esistenti alla data di adozione della presente variante moltiplicati per 1.2 ( Comma aggiunto dalla D.G.R.V. n. 954/2000).
8. La viabilita' pedonale - ciclabile interna (marciapiedi o percorsi in sede propria) indicata nelle tavole 1:2000 del P.R.G. e' una rappresentazione schematica; spetta agli strumenti attuativi definire l'esatto posizionamento e la razionale organizzazione degli stessi i quali dovranno essere posti ad orlatura verso la campagna. L'attuazione degli interventi previsti per ciascuna zona è subordinato alla cessione delle aree e delle opere per la realizzazione degli stessi; il sedime di tali percorsi è computabile ai fini edificatori.
9. Per i corsi d'acqua ricadenti all'interno dell'ambito di intervento, lo strumento attuativo dovrà prevedere opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario allegato al P.R.G. In particolare vanno tutelate le alberate ed i gruppi arborei presenti lungo tali corsi d'acqua ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree locali.
10.Per le zone individuate nelle tavole di P.R.G. come C2/PEC5 è ammesso un indice di copertura fondiaria pari al 30%.
1. Comprende porzioni di
territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo
artigianale o industriale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono
essere ammesse attivita` commerciali all'ingrosso,
della grande distribuzione
o ad esse assimilabili
(*).
All'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi
diretti nel rispetto dei seguenti indici:
- rapporto di copertura fondiario : 60% del lotto;
- altezza massima del fabbricato: h = 8 ml fatte salve diverse altezze in presenza di comprovate esigenze di ordine tecnologico;
- distacco tra edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di 10 ml; o in aderenza.
- distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti registrato e trascritto; tale distanza potra’ ridursi a zero per edifici costruiti in aderenza.
- distanza minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilita` dell’ Autorita’ comunale competente, di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovra` essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc ( che puo` comprendere fino a due alloggi ) per ciascuna unita` produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su piu` piani, di almeno 600 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.
3. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento nonchè di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere previste adeguate soluzioni architettoniche finalizzate ad un corretto inserimento di tali strutture nell'ambiente circostante. Particolarmente curati dovranno essere gli elementi di finitura che saranno realizzati preferibilmente con materiali quali: mattoni faccia a vista, sasso, muratura intonacata con colori tipici della zona (si ricordano indicativamente le tinte giallo ocra chiaro, roso mattone, rosa antico, grigio ).
Sono ammessi inoltre rivestimenti esterni con doghe o pannelli di lamierino verniciato nel rispetto delle colorazioni di cui al comma precedente.
4. Per gli interventi di tipo produttivo secondario , le superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale. E` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente, di consentire l'eventuale recinzione dell'area a parcheggio all'interno di quella del lotto dell'attivita` produttiva nel caso in cui tale parcheggio non risultasse utile a fruitori terzi.
5. Per gli interventi di tipo commerciale, le superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale.
6. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate e` detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione edilizia.
7. Per l'area produttiva in fregio alla S.P. Bassanese in località Monte di Pietà, gli ampliamenti ed i nuovi interventi edilizi sono subordinati al riordino degli accessi e della sistemazione delle aree fronte strada, evitando barriere pericolose per la viabilità.
8. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato dalla previsione di percorso pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle aree e delle opere per la realizzazione dello sesso, il sedime di tale percorso è computabile a fini edificatori.
9. TUTELA AMBIENTALE: Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali mediante l'impianto di essenze arboree d'alto fusto tipiche della flora locale.
Per i corsi d'acqua eventualmente ricadenti all'interno dei singoli lotti, dovranno essere previsti opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario allegato al P.R.G. In particolare vanno tutelate le alberate ed i gruppi arborei presenti lungo tali corsi d'acqua ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree locali.
10. L'insediamento di nuove attività produttive è subordinato al parere dell’organo preposto al loro controllo, secondo la legislazione vigente in materia, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione
1 Per la zona D1c/8 oltre a quanto espresso al precedente art. 9, è prescritto quanto segue:
- è vietato l'insediamento di industrie insalubri di 1° classe di cui al D.M. 05.09.94;
- è consentita l'attività commerciale per medie strutture, con una superficie di vendita massima di mq 1000, ai sensi della L.R. 37/99, secondo il "regolamento per l'apertura di medie strutture di vendita" adottato con DELIBERA del C.C. n. 14/2000;
- si prescrive, per tutti gli interventi, il parere preventivo da parte dell’Autorità Idraulica Competente, secondo la vigente legislazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. N. 879 del 28.03.2003.
1 Per la zona D1/8 oltre a quanto espresso al precedente art. 9, è prescritto quanto segue:
- l'attività di lavorazione della ghiaia ivi presente è considerata attività in zona impropria: per la stessa sono concessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; in casi di dismissione sono consentite tutte le destinazioni compatibili con la nuova Z.T.O.
- è vietato l'insediamento di industrie insalubri di 1° classe di cui al D.M. 05.09.94;
- si prescrive, per tutti gli interventi, il parere preventivo da parte dell’Autorità Idraulica Competente, secondo la vigente legislazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. N. 879 del 28.03.2003.
(*) modifiche approvate con DGRV N. 879 del 28.03.2003
1. Comprende porzioni di territorio interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti di tipo artigianale o industriale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attivita` commerciali all'ingrosso.
All'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico attuativo con obbligo di previsioni planivolumetriche particolareggiate; nel rispetto dei seguenti indici:
- rapporto di copertura territoriale: 50% della zona;
- rapporto di copertura territoriale: 60% della zona;
- altezza massima del fabbricato: h = 8 ml fatte salve diverse altezze in presenza di comprovate esigenze di ordine tecnologico;
- distacco tra edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di 10 ml, o in aderenza;
- distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti registrato e trascritto; tale distanza potra’ ridursi a zero
- per edifici costruiti in aderenza.
- distanza minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilita` dell’ Autorita’ comunale competente, di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovra` essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc ( che puo` comprendere fino a due alloggi ) per ciascuna unita` produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su piu` piani, di almeno 600 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.
3. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento nonchè di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere previste adeguate soluzioni architettoniche finalizzate ad un corretto inserimento di tali strutture nell'ambiente circostante. Particolarmente curati dovranno essere gli elementi di finitura che saranno realizzati preferibilmente con materiali quali: mattoni faccia a vista, sasso, muratura intonacata con colori tipici della zona (si ricordano indicativamente le tinte giallo ocra chiaro, roso mattone, rosa antico, grigio ).
Sono ammessi inoltre rivestimenti esterni con doghe o pannelli di lamierino verniciato nel rispetto delle colorazioni di cui al comma precedente.
Le aree a parcheggio dovranno essere localizzate in fregio alla strada provinciale ed adeguatamente piantumate nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato Prontuario. La pavimentazione dovrà essere realizzata preferibilmente con elementi in cls autobloccanti o asfalto ecologico (colorazione tendente al rosso).
Le aree a verde dovranno altresì essere localizzate in corrispondenza del confine est della zona lungo la strada comunale che collega l'abitato di Vegra di sotto con la provinciale Vicerè.
Le recinzioni in fregio alla strada provinciale dovranno essere preferibilmente a rete e siepe o con un zoccolo in laterizio a vista e sasso di fiume e grigliato metallico (per un'altezza max di ml. 1,50): in tal caso dovrà essere previsto l'impianto in aderenza di essenze arbustive e/o rampicanti.
4. Per gli interventi di tipo produttivo secondario , le superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale.
6. Per gli interventi di tipo commerciale, le superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale.
7. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate e` detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione edilizia.
8. TUTELA AMBIENTALE: Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali mediante l'impianto di essenze arboree d'alto fusto tipiche della flora locale.
Per i corsi d'acqua ricadenti all'interno dell'ambito di intervento, lo strumento attuativo dovrà prevedere opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario allegato al P.R.G. In particolare vanno tutelate le alberate ed i gruppi arborei di pregio presenti lungo tali corsi d'acqua ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree locali.
9. L'insediamento di nuove attività produttive è subordinato al parere dell’organo preposto al loro controllo, secondo la legislazione vigente in materia, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione.
1. Comprende porzioni di territorio interessate da insediamenti di tipo agroindustriale per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o al servizio dell'agricoltura. Oltre a tali attivita` possono insediarsi attivita` complementari a quella principale (ad es. vendita o riparazione di prodotti specifici per l'agricoltura) nella misura massima del 50% della capacita` edificatoria di ciascun lotto.
PARAMETRI EDIFICATORI
- rapporto di copertura fondiario : 50% del lotto;
- altezza massima del fabbricato: h = 8 ml fatte salve diverse altezze in presenza di comprovate esigenze di ordine tecnologico;
- distacco tra edifici : non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di 10 ml, o in aderenza;
- distanza dai confini: h/2 con un minimo di ml 5.00 ; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti registrato e trascritto; tale distanza potra’ ridursi a zero
- per edifici costruiti in aderenza.
- distanza minima dal ciglio stradale : 10 ml fatta salva la possibilita` dell’ Autorita’ comunale competente, di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovra` essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc ( che puo` comprendere fino a due alloggi ) per ciascuna unita` produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su piu` piani, di almeno 500 mq nel rispetto degli indici di P.R.G.
3. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento nonchè di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere previste adeguate soluzioni architettoniche finalizzate ad un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante. Particolarmente curati dovranno essere gli elementi di finitura che saranno realizzati preferibilmente con materiali quali: mattoni faccia a vista, sasso, muratura intonacata con colori tipici della zona (si ricordano indicativamente le tinte giallo ocra chiaro, roso mattone, rosa antico, grigio ).
Sono ammessi inoltre rivestimenti esterni con doghe o pannelli di lamierino verniciato nel rispetto delle colorazioni di cui al comma precedente.
4. Per gli interventi di tipo produttivo secondario , le superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale. E` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente, di consentire l'eventuale recinzione dell'area a parcheggio all'interno di quella del lotto dell'attivita` produttiva nel caso in cui tale parcheggio non risultasse utile a fruitori terzi.
5. Per gli interventi di tipo commerciale, le superfici da destinare a standards sono quelle previste dall’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale.
6. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate e` detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione edilizia.
7. Per quanto non diversamente previsto si applica la disciplina relativa agli insediamenti agroindustriali di cui all'art. 6 della L.R. 24/'85.
8. Qualora il lotto oggetto di intervento sia interessato dalla previsione di percorso pedonale-ciclabile, la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle aree e delle opere per la realizzazione dello stesso, il sedime di tale percorso è computabile a fini edificatori.
9. TUTELA AMBIENTALE: Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali mediante l'impianto di essenze arboree d'alto fusto tipiche della flora locale.
Per i corsi d'acqua eventualmente ricadenti all'interno dei singoli lotti dovranno essere previsti opportuni interventi di recupero e valorizzazione dei predetti corsi d'acqua e del relativo equipaggiamento arboreo nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario allegato al P.R.G. In particolare vanno tutelate le alberate ed i gruppi arborei presenti lungo tali corsi d'acqua ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree locali.
10. L'insediamento di nuove attività produttive è subordinato al parere dell’organo preposto al loro controllo, secondo la legislazione vigente in materia, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione.
La zona D3/3, ai sensi della D.G.R.V. 954/2000, è soggetta a Piano di Lottizzazione con le seguenti prescrizioni:
- cambio di destinazione d’uso da annessi agricoli ad artigianali
- fascia di rispetto di 5,00 mt. lungo i fronti nord, sud, est ed ovest;
- piantumazione della suddetta fascia con essenze arboree ed arbustive di medio e alto fusto, tali da ridurre la visibilita’ dell’insediamento.
In attesa di formazione dello S.U.A. sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione degli annessi rustici.
Per la zona D3/4, ai sensi della D.G.R.V. 954/2000, soggetta a Piano di Recupero, non è consentito l’insediamento di attività moleste, rumorose, inquinanti, e non compatibili con la residenza.
1. Comprende ambiti territoriali interessati da insediamenti produttivi connessi alla lavorazione delle ghiaie. In tali zone, fermo stante il rispetto delle disposizioni di legge relative alla attivita` di escavazione, l'edificazione avviene con le seguenti modalita`:
- destinazioni d'uso: attivita` connesse all'escavazione ed alla lavorazione della ghiaia;
- rapporto di copertura massimo (compreso l'esistente): 5% delle aree in proprieta`;
- altezza massima dei fabbricati: 6,0 ml fatte salve esigenze tecnologiche riferite ad impianti tecnologici;
- distanza dai confini: 20 ml;
- distacco da edifici residenziali di terzi: 100 ml
2. E` consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 600 mc per ciascuna zona.
3. Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere localizzati in aderenza al confine ovest dell'area in proprietà e possibilmente in ampliamento alle strutture edilizie già esistenti e comunque più lontane dalla linea di divisione tra la zona umida e l'area produttiva.
Dovranno comunque essere approntate idonee soluzioni tecniche al fine di ridurre la eccessiva rumorosità connessa alla lavorazione della ghiaia, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e succ. integrazioni ed aggiornamenti.
4. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è subordinato alla messa a dimora di cortine di alberi ad alto fusto di essenze tipiche del luogo, verso le strade e lungo i confini di proprietà nella misura minima di 1 albero/ 10 mq. di sup. coperta.
5. Dovrà altresi` essere previsto un percorso asfaltato di lunghezza non inferiore a 200 m che i mezzi pesanti dovranno percorrere prima di accedere alla pubblica viabilita`, in modo tale da non lordarla nonchè l'installazione di adeguate tecnologie finalizzate all’abbattimento delle polveri dovute anche allo spostamento nel cantiere dei mezzi meccanici.
6. In caso di cessazione dell'attivita` in atto, il riuso delle aree e dei manufatti e` assoggettato a strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche, nel quale siano indicate le destinazioni d'uso ammesse e i parametri edificatori, compatibili con l'interesse ambientale delle aree e gli indirizzi regionali in materia.
1. La zona territoriale di tipo E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli : la tutela e la edificabilita` di questa zona sono disciplinate dalla L.R. 24 del 5.3.1985 e dalle presenti norme.
2. La zona agricola del Comune di Pozzoleone e` suddivisa nelle seguenti sottozone:
E2 - T "Tutela ambientale e paesaggistica": comprende aree di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale localizzate prevalentemente nella porzione settentrionale del Comune ed in adiacenza alla zona umida individuata dal P.T.R.C. per l'istituzione del Parco Naturale del Brenta; la valenza ambientale di tali aree che conservano una maglia poderale pressochè integra, è data in particolare dalla presenza omogenea del prato stabile irriguo, di alberate, corsi d'acqua ed in genere di tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario meritevoli della massima tutela.
E2: comprende aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.
E3: comprende aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e dalla presenza di preesistenze insediative, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli - produttivi e per scopi residenziali.
E4 : comprende aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e dalla localizzazione di molteplici funzioni e attivita', sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali.
3. Caratteri generali dell'edificazione
a. nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrate;
b. distacco tra fabbricati: non minore dell'altezza del fabbricato piu` alto e comunque mai inferiore a 10 ml, o in aderenza;
c. distanza dai confini: non minore di 5.00 ml; sono consentite distanze inferiori. fermo restando il distacco minimo tra fabbricati, previo accordo tra i confinanti registrato e trascritto;
d. distanza dalle strade: art. 4 del D.M. 1.4.1968; nel caso di interventi di ampliamento e` facolta` dell’Autorita’ comunale competente, imporre distanze minori per rispettare eventuali allineamenti esistenti;
e. altezza del fabbricato: l'altezza massima del corpo principale non potra` superare 8.5 ml e quella minima essere inferiore a 5.0 ml, salvo particolari esigenze per fabbricati non residenziali e porticati. Nella nuova edificazione è comunque vietato il riporto di terra oltre la quota superiore il livello medio di campagna;
f. copertura: l'andamento della copertura dei fabbricati residenziali nonchè degli annessi rustici ed allevamenti deve uniformarsi ai tipi tradizionali a due falde coincidenti nel colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato; le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di interesse ambientale; il materiale di copertura sara` in coppi di laterizio o prefabbricati di cemento di analoga fattura e colore; le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere del tipo semicilindrico; per i fabbricati non residenziali, dell’Autorita’ comunale competente, puo` altresì autorizzare diversi tipi di materiali conseguenti a particolari strutture edilizie.
g. finiture: gli elementi di finitura esterna dovranno essere del tipo sasso di fiume, pietra a facciavista, mattoni a facciavista o muratura intonacata dipinta con colori tipici della zona con esclusione delle tinte violente; indicativamente si propone l'uso di colori quali il giallo ocra chiaro, il rosso mattone ed il rosa antico. Per i fabbricati non residenziali (stalle, annessi rustici....) realizzati con strutture prefabbricate in acciaio o c.a. dovranno essere previsti adeguate tamponature e/o rivestimenti delle strutture in laterizio e/o pannelli in c.a intonacati; l’ Autorita’ comunale competente, puo` autorizzare finiture diverse a condizione che non contrastino con la necessaria tutela del paesaggio anche antropizzato.
h. fori: le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona; sono vietate le tapparelle avvolgibili in qualsiasi materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno, del tipo a libro o a battente semplice o doppio;
i. impianti tecnologici: L'ubicazione e la conformazione di impianti tecnologici (silos, tralicci, cabine di sollevamento ecc...) sarà valutata di volta in volta, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel prontuario allegato al P.R.G. In ogni caso dovrà essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree d'alto fusto compatibili con la flora locale ed ogni ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.
l. scivoli e rampe : sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati o seminterrati se destinati a deposito di attrezzi e prodotti agricoli. Esse dovranno essere realizzate preferibilmente con grigliato in cls ed adeguatamente inerbate.
m. autorimesse: in deroga agli indici di zona e` consentita la realizzazione di fabbricati da vincolare ad uso autorimesse pertinenziali a edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. che ne fossero carenti o sprovvisti, nel rispetto dei seguenti limiti:
- superficie coperta massima: 18 mq per ciascuna unita` abitativa;
- altezza interna media non superiore a 2,50 ml;
- copertura a una o due falde coincidenti sul colmo, rivestite in coppi tradizionali o simili con andamento e pendenza simile a quelle dei limitrofi fabbricati residenziali; materiali e colori analoghi a quelli dei fabbricati limitrofi di interesse ambientale.
L'autorimessa dovra` di norma formare corpo unico con il fabbricato principale residenziale e la sua realizzazione comporta l'eliminazione di eventuali baracche e simili insistenti sull'area pertinenziale. Se la realizzazione dell'autorimessa in corpo unico disattende il rispetto delle norme igienico-sanitarie (areazione e luminosita`) del fabbricato residenziale, e` consentito un distacco massimo di 10 ml e in questo caso la copertura sara` a due falde. Per le autorimesse esistenti non e` consentito il cambio di destinazione d'uso se contemporaneamente non ne e` prevista la sostituzione nel rispetto degli indici di zona.
n. recinzioni: vedi art. 69 Regolamento edilizio
4. Beni ambientali ed architettonici : per i beni ambientali ed architettonici individuati nella planimetria di Piano, sono unicamente consentiti gli interventi di cui all’ allegato "1"e all’ allegato “2”, come modificato ai sensi della D.G.R.V. 954/2000, alle presenti N.T.A.
5. Protezione idrogeologica : nella zona agricola e` vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti, lavori di terrazzamento e di demolizione, alterazione di corsi d'acqua e dei relativi argini, abbattimento di macchie e filari alberati : e` fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attivita` agricola o per la difesa del suolo da parte delle autorita` preposte.
Nel caso di realizzazione di nuovi canali, essi dovranno essere collocati coassiali agli assi della centuriazione; non è quindi ammesso (salvo comprovata impossibilità di adottare tale soluzione) la realizzazione di canali disposti obliquamente e comunque non coassiali con il reticolo della centuriazione;
I corsi d'acqua dovranno essere adeguatamene alberati, in modo da risultare visibili anche da lontano e costituire segni emergenti del paesaggio agrario.
I miglioramenti fondiari (ove ammessi) comportanti l'asportazione ed il reimpiego per fini secondari di terreno sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 18 L.R.44/'82.
Successivamente alla attuazione degli interventi di cui al comma precedente, per aree interessate dovrà comunque essere previsto il ripristino della "naturalità dei luoghi" ed il recupero di tali ambiti all'attività agricola nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 18.
6. Tutela ambientale: tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati. In particolare, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano, vanno tutelati:
- capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
- pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
- alberate, boschetti , piantate e siepi capestri
- percorsi rurali e corsi d'acqua;
Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando preferibilmente le aree in fregio alla viabilità, percorsi rurali e corsi d'acqua ed in via prioritaria gli ambiti appositamente individuati nelle tavole di Piano.
E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua; è altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va ricostruita con essenze locali nel rispetto delle indicazioni contenute nel Prontuario allegato al P.R.G.
7. Fasce di tutela: gli allevamenti zootecnici intensivi debbono rispettare le distanze minime cosi’ come prescritte dalla D.G.R.V. n 7949 del 22.12.89
8. Forme edilizie tradizionali Va favorita la costruzione di edifici residenziali che ripropongono le forme insediative tradizionali della campagna di Pozzoleone in quanto sono quelle che consentono di utilizzare al meglio il territorio, hanno una buona efficienza in termini di costi/benefici e si inseriscono armonicamente nel paesaggio. Di seguito vengono forniti i parametri che consentono di identificare il manufatto residenziale come di tipo "tradizionale": (vedi fig. 1)
- pianta dell'edificio: rettangolare compresa entro i rapporti di fig. 1
- altezza del fabbricato: l'altezza massima del corpo principale non potra` superare 8.5 ml e quella minima, sempre riferita al corpo principale, essere inferiore a 5,0 ml,; per i porticati o volumi rustici adiacenti, che non potranno mai superare l'altezza del fabbricato al quale sono pertinenziali, e` consentita un'altezza minima di 4,5 ml.
- Superficie porticata: potra` essere compresa entro l'ingombro sopra indicato o essere in tutto o in parte esterna purche` costituente un unico corpo di fabbrica. Il porticato dovra` interessare una superficie coperta non superiore al 40% di quella dell'edificio residenziale ed essere di norma collocato sul fronte principale: la copertura sara` in andamento con quella principale senza soluzione di continuita` o cambi di pendenza. (vedi fig. 2)
Forometria: nel rispetto degli schemi di fig. 3
9. Schemi insediativi (vedi fig. 4)
Gli schemi di fig. 4 costituiscono indicazioni propositive per la realizzazione dei nuovi fabbricati residenziali: l’ Autorita’ comunale competente, su conforme parere della C.E.C., puo` autorizzare variazioni agli schemi indicati previa adeguata relazione predisposta dal progettista che dimostri la non opportunita`, in considerazione della struttura insediativa esistente, dell'applicazione degli schemi stessi.
9.1.1 schema: 1a - 1b
- Posizionamento: pressoche' ortogonale alla viabilita';
- Prospetto principale (indicato con la lettera A nella planimetria allegata): e' la facciata orientata a sud dove, di norma, va localizzata la porta di accesso all'alloggio e le aperture per l'aeroilluminazione dei principali vani abitabili;
- Prospetto laterale (indicato con la lettera B): per prospetto prospiciente le strade provinciali la forometria comprendera`, preferibilmente, una finestra per vano e delle dimensioni massime di 140X80; per il prospetto prospiciente le strade comunali le finestrature possono essere analoghe a quelle del fronte principale;
- Prospetto laterale (indicato con lettera C): Le finestrature possono essere analoghe al fronte principale;
- Prospetto posteriore (indicato con lettera D): Le finestrature possono essere analoghe a quelle al fronte principale;
- L'accesso carraio dalla viabilita' principale sara' unico anche nel caso di piu' unita' abitative aggregate a schiera.
9.1.2 schema: 2
- Posizionamento: pressoche' parallelo alla viabilità;
- Prospetto principale (lettera A nella planimetria): e' la facciata orientata a sud dove va localizzata la porta di accesso e le aperture per l'aeroilluminazione dei principali vani abitabili;
- Prospetti laterali (lettere B e C nella planimetria): le finestre possono essere analoghe a quelle del fronte principale;
- Prospetto posteriore (lettera D nella planimetria): le finestrature sono ammesse solo se indispensabili al raggiungimento dei rapporti minimi aeroilluminanti.
9.1.3 schema: 3
- Posizionamento: pressoche` parallelo alla viabilita' con distanza dalle strade sul prospetto D riducibile fino ad un minimo di metri 5 nel caso di prossimita` con fabbricati di interesse ambientale insistenti con distanze di 5,0 ml o inferiori;
- Prospetto principale (lettera A nella planimetria): e' la facciata orientata a sud dove va localizzata al porta di accesso e le aperture per l'aeroilluminazione dei principali vani abitabili;
- Prospetto laterale (lettera B nella planimetria): le finestre possono essere analoghe al fronte principale e, nel caso di edifici plurifamiliari, possono essere localizzate porte di accesso principale;
- Prospetto laterale (lettera C nella planimetria): le finestrature possono essere analoghe al fronte principale;
- Prospetto posteriore (lettera D nella planimetria): le finestrature possono essere analoghe a quelle del fronte principale e, nel caso di edifici plurifamiliari, possono essere localizzate porte di accesso principale.
10. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
Per i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo ed indicati con apposita numerazione nelle tavole di Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- edificio n. 1: destinazione ammessa. artigianato anche con vendita dei prodotti, è ammessa l'eventuale abitazione del proprietario per un volume non superiore a 600 mc;
- edificio n. 2: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 3: destinazione d'uso ammessa: artigianato con eventuale residenza pertinenziale per un volume non superiore a 600 mc.
- edificio n. 4: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 5: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 6: destinazione d'uso ammessa: residenza; è prescritta l'eliminazione o l'accorpamento delle baracche insistenti sul lotto pertinenziale.
- edificio n. 7: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 8: destinazione d'uso ammessa: residenza.
- edificio n. 9: destinazione d'uso ammessa: artigianato con eventuale residenza pertinenziale per un volume non superiore a 300 mc.
- edificio n. 11: recupero del volume per gli edifici individuati con indice 10 in grafia di P.R.G. , con cambio di destinazione d’uso in residenziale e mantenimento dell’esistente sedime, mediante ristrutturazione;
- edificio n 14: cambio di destinazione dell’annesso non più funzionale, per ricavare una unita’ abitativa fino ad un massimo di 800 mc, operando una ricomposizione architettonica con le abitazioni esistenti in adiacenza;
Particolare attenzione deve essere posta alla sistemazione delle aree scoperte circostanti.
Il cambio di destinazione da annesso a residenza, degli annessi agricoli, non piu’ funzionali alla conduzione del fondo, non indicati in grafia di P.R.G., e’ subordinato all’individuazione di “zona di degrado”, con conseguente formazione di P.d.R. ai sensi dell’art. 4 punto “a” della L.R. 21/98
cambio di destinazione n. 15: destinazione ammessa residenza per mc complessivi 810; è ammessa la ristrutturazione senza ricomposizione formale e senza ricorrere alla demolizione e ricostruzione, secondo lo schema propositivo della scheda di progetto 2001g041;
cambio di destinazione n. 16 destinazione ammessa residenza per mc complessivi 900; è ammessa la ristrutturazione con ricomposizione formale, secondo lo schema propositivo della scheda di progetto 2001g028, all'interno della sagoma limite individuata dall'area di sedime del fabbricato indicato con indice 1;
cambio di destinazione n. 17 destinazione ammessa residenza per mc complessivi 450; è ammessa la ristrutturazione; edificio con codice 1 nella scheda di progetto 2001g057;
cambio di destinazione n. 19 destinazione ammessa residenza per mc complessivi 660: è ammessa la ristrutturazione, all'interno della sagoma limite individuata dall'area di sedime del fabbricato con codice 1 nella scheda di progetto 2001g036;
cambio di destinazione n. 20 destinazione ammessa: residenza per mc complessivi 850 ; è ammessa la ristrutturazione, anche con ricomposizione formale, all'interno della sagoma limite indicata in grafia della scheda di progetto 200g002 2001g017 2001g042;
cambio di destinazione n. 22 destinazione ammessa residenza per complessivi mc 700 mediante restauro dell'edificio con codice 1 e restauro con destinazione pertinenziale (autorimessa, deposito, ripostiglio) per l'edificio con codice 2 nella scheda di progetto 2001g008 2001g009 2001g043 2001g044;
cambio di destinazione n. 23 destinazione ammessa residenza per complessivi mc 600, mediante restauro dell' edificio con codici 1 nella scheda di progetto 2001g026;
cambio di destinazione n. 25 destinazione ammessa residenza per complessivi mc 300, mediante restauro; scheda di progetto 2001g038.
Il recupero residenziale dovuto ai cambi di destinazione di cui sopra è sottoposto alle seguenti prescrizioni:
- gli alloggi devono avere una volumetria minima pari a mc 600, comprese le pertinenze residenziali (cantina, autorimessa deposito) che devono necessariamente essere realizzate all'interno del volume oggetto di cambio di destinazione dell'alloggio; fatta eccezione per le volumetrie esistenti inferiori a mc 600, che dovranno interamente essere trasformate in residenza;
- il cambio di destinazione obbligatoriamente estende un vincolo di inedificabilità decennale sul fondo di pertinenza dell'azienda dismessa, tramite atto registrato e trascritto.
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine al perimetro e al volume dell’edificio, alla sua consistenza, alla sua destinazione, etc.) e quella indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore della situazione di fatto documentata, senza che questo incisa sulla volumetria massima ammessa per il cambio di destinazione, tranne nel caso in cui essa sia superiore all’esistente o nel caso in cui la volumetria esistente dell’edificio sia considerata, nella rispettiva scheda, totalmente recuperabile ai fini residenziali.
Il tipo di ristrutturazione ammessa non deve prevedere in alcun caso la demolizione e ricostruzione
.
(modifiche approvate con D.G.R.V. N. 2183/2004 e D.G.R.V. N. 4541/2004)
11. Attività Agrituristica: l'esercizio dell'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 15 del 18 luglio 1991.
N.T.A. ADOTTATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26.02.2004
COME DESCRITTO NELLA VARIANTE ADOTTATA CON DEL C.C. N 40/2002 AL PUNTO 10 dopo la frase
cambio di destinazione n. 26 destinazione ammessa residenza per complessivi mc 400, mediante ristrutturazione; scheda di progetto 2001g034
è aggiunto:
cambio di destinazione come da scheda V7; destinazione ammessa residenza per complessivi mq 1320, mediante ristrutturazione con demolizione: il nuovo edificio deve insistere all'interna della sagoma limite indicata in grafia di PRG;
scheda V9; ampliamento della residenza esistente (secondo LR 24/85) da mc 690.26 a mc 800
cambio di destinazione per destinazione residenziale, mediante demolizione e ricostruzione all'interno della sagoma limite indicata in grafia di PRG, per cubatura pari a mc 791
ALL'ART. 13 COME DESCRITTO NELLA VARIANTE ADOTTATA CON DEL C.C. N 40/2002 AL PUNTO 10 dopo la frase
Il recupero residenziale dovuto ai cambi di destinazione di cui sopra è sottoposto alle seguenti prescrizioni:
- gli alloggi devono avere una volumetria minima pari a mc 600, comprese le pertinenze residenziali (cantina, autorimessa deposito) che devono obbligatoriamente essere realizzate all'interno del volume oggetto di cambio di destinazione dell'alloggio;
- il cambio di destinazione obbligatoriamente estende un vincolo di inedificabiltà decennale sul fondo di pertinenza dell'azienda dismessa, tramite atto registrato e trascritto
è aggiunto:
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine alla superficie fondiaria, ai perimetri degli edifici, alla loro consistenza etc.) e quella indicata in grafia di P.R.G., si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
1. All'interno della sottozona agricola E2 di TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6, e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto delle presenti norme; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti entro un raggio massimo di ml 100 e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrita` del territorio agricolo.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di annessi rustici sono i seguenti:
a. 2% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 200 mq per aziende di superficie inferiore a 2 ha;
b. 3% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 1000 mq, per aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha;
c. 2% della superficie del fondo rustico per aziende di superficie superiore a 5 ha.
Nel caso di terreni ricadenti in sottozone diverse si applica la disciplina della sottozona entro la quale ricade l'intervento o la sua maggior parte.
3. I rapporti di copertura di cui al precedente punto 2) possono essere superati fino a raggiungere il 5%, previa adeguata relazione che ne giustifichi l'esigenza e la convenienza economica in base ai programmi
di sviluppo dell'azienda agricola. E` fatto salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 24/'85.
4. Non sono consentiti interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, sono altresì vietati il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono provocare forme di inquinamento.
5. Per l'allevamento esistente in località Belvedere vale lo strumento urbanistico ivi convenzionato.
6. Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione regolarmente trascritta, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari ad una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento edificatorio, anche utilizzando le aree in fregio alla viabilità o percorsi rurali e a corsi d'acqua.
All'interno della sottozona agricola E2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6, e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto delle presenti norme; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti entro un raggio massimo di ml 100 e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrita` del territorio agricolo.
1. All'interno della sottozona E3 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto delle presenti norme: la nuova edificazione dovra` avvenire all'interno dell'aggregato abitativo come definito all'art. 2 della legge citata, dovra` essere conseguente per orientamento, dimensioni caratteristiche e tipologia edilizia a quella dei manufatti di interesse ambientale limitrofi. A questo fine l’ Autorita’ comunale competente, puo` imporre il rispetto di allineamenti, di limiti di altezza e di distanze dai confini in parziale deroga dalle presenti norme.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di annessi rustici sono i seguenti:
a. 2% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 300 mq per aziende di superficie inferiore a 2 ha;
b. 2% della superficie del fondo rustico, per aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha;
c. 2% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 1500 mq, per aziende di superficie superiore a 5 ha.
Nel caso di terreni ricadenti in sottozone diverse si applica la disciplina della sottozona entro la quale ricade l'intervento o la sua maggior parte.
3. I rapporti di copertura di cui al precedente punto 2) possono essere superati fino a raggiungere il 5%, previa adeguata relazione che ne giustifichi l'esigenza e la convenienza economica in base ai programmi
di sviluppo dell'azienda agricola. E` fatto salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 24/'85.
1. Nelle tavole di P.R.G. sono indicate con apposita grafia le aree interessate all'organizzazione dei centri rurali: sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/'85 nel rispetto delle presenti norme e nei limiti di cui al precedente art. 15.
2. Per favorire il recupero dei volumi esistenti ne e` altresi` consentito il cambio di destinazione d'uso in residenziale o artigianale di servizio (botteghe artigiane e simili), se compatibile con la priorita` di conservare e valorizzare gli edifici di pregio ambientale. Il cambio di destinazione d'uso e` subordinato alla predisposizione di un progetto che definisca le modalita` di ricomposizione tipologica, morfologica, architettonica dell'edificio nel contesto ambientale e in riferimento alle tipologie tradizionali, da effettuarsi favorendo il trasferimento e l'accorpamento dei volumi, e determini e localizzi la dotazione delle aree da destinare a parcheggio in base alle quantita` stabilite nell'art. 4 delle presenti norme.
Sui manufatti di interesse ambientale quali capitelli, recinzioni in pietra, sasso e mattoni, lavatoi in pietra, pavimentazioni in acciottolato e mattoni, e simili, sono consentiti solo interventi di restauro e ricostruzione delle parti demolite ed il ripristino di quelle alterate, mediante l'impiego di tecniche e materiali analoghi a quelli originari.
Nelle aree scoperte e` ammessa la piantumazione di specie arboree compatibili con la flora locale.
3. All'interno di queste zone l'attuazione degli interventi avviene in forma diretta nel rispetto dei parametri di seguito specificati:
- altezza massima del corpo principale: 8,5 ml fatti salvi eventuali allineamenti con volumi esistenti;
- altezza minima del corpo principale: 5,0 ml fatti salvi eventuali allineamenti con volumi esistenti;
- distanza dai confini: minimo 5 ml salvo accordo scritto tra confinanti;
- distacco tra fabbricati: 10 ml. o in aderenza.
- distanza dal ciglio stradale: come art. 4 del DM 1.4.1968. Nel caso di interventi di ampliamento e` facolta` dell’ Autorita’ comunale competente, imporre distanze minori per rispettare eventuali allineamenti esistenti.
- Poiche` all'interno di ciascuna zona E4 si e` registrata una frammistione tra aree appartenenti ad aziende agricole delle piu` diverse dimensioni ed aree non connesse con l'agricoltura, al fine di non pregiudicare il consolidamento dei centri rurali ma favorire, invece, la permanenza delle famiglie ivi residenti, per ciascuna zona si definiscono i seguenti indici e parametri. per interventi di completamento con destinazione compatibili con la Z. T. O.:
zona n.. I.F.(mc/mq) RCF (mq/mq%)
1 1 35
2 1 35
3
4
5
6
7 1.5 40
8 1.5 40
9 1.5 40
10 1.5 40
11 1.5 40
12 1.0 35
13 1.5 40
14
15
16
17 1.5 40
18 1.5 40
19
20
21
22 1.0 35
23 1.0 35
24 1.0 35
25
26
28 1.5 40
(nb n. 2 sottozone 1 35 1.5 40)
All'interno della zona E4/1, sono individuati tre ambiti di intervento corrispondenti alla superficie fondiaria di tre diverse proprietà.
L'individuazione grafica degli ambiti è rappresentata da perimetrazione tratteggiata di color rosso e dai codici A - B - C.
Per ciascun ambito l'esaurimento della capacità edificatoria deve avvenire, obbligatoriamente all'interno delle rispettive sagome limite, indicate con SA - SB - SC.
Si prescrive inoltre:
-per l'ambito B l'edificio n. 4, deve essere demolito e la sua volumetria recuperata all'interno della sagoma limite SB, l'edificio n. 3 destinato ad autorimessa deve essere demolito e ricostruito all'interno della sagoma limite SB;
-per l'ambito C l'edificio n. 5 deve essere demolito e la sua volumetria recuperata all'interno della sagoma limite SC.
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine alla superficie fondiaria, ai perimetri degli edifici, alla loro consistenza etc.) e quella indicata in grafia di P.R.G., si risolvono a favore della situazione di fatto documentata. (cfr D.G.R.V. N. 2183 del 16/07/2004, vedi schede volumi e allegato grafico).
5. Tipologie edilizie.
Per ciascuna sottozona di tipo E4 nelle tavole di Piano sono indicate le tipologie insediative ammesse, come definite al precedente punto 9 dell'art.13:
6) all’interno delle sottozone E4 è consentito l’intervento di ristrutturazione urbanistica come definito dalla lettera “e” art. 31 della L. 457/78; in tal caso l’intervento deve attuarsi mediante Piano di Recupero secondo il disposto dell’art. 15 della L.R. 61/85. All’interno di tale strumento attuativo devono essere obbligatoriamente individuate:
6.1. le destinazioni d’uso degli edifici con le percentuali massime da attribuire alla residenza e le percentuali minime da attribuire alle attività economiche e ai servizi connessi con la residenza;
6.2. le aree a servizi come prescritte all’art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale ripartite come ivi espresso, secondo le destinazioni degli edifici.
7) per gli edifici produttivi esistenti all’interno delle zone E4 e che non siano già normati secondo la “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE”: individuazione, classificazione degli interventi ammessi e norme particolari, approvate con DGRV N. 2382 DEL 26.05.94”, vale quanto segue:
7.1 nel caso di dismissione o di trasferimento di attività produttive sono consentite le seguenti destinazioni:
a) attività primaria, con esclusione di allevamenti industriali, con volumetria massima conseguente all’indice fondiario di zona, anche con demolizione e ricostruzione sull’area di sedime originaria;
b) tutte le altre destinazioni compatibili con quelle della zona E4; in tal caso la volumetria massima consentita, da conseguire anche con demolizione e ricostruzione sarà conseguente all’applicazione dell’indice fondiario di zona con un massimo assoluto di 2.500 mc; va esteso, nei casi che ricorrano, vincolo di inedificabilità con atto registrato e trascritto.
(modifica approvata con DGRV n. 2837 del 08.09.2000)
COME DESCRITTO NEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGRV V. n . 954 del 21.03.2000.
Viene aggiunto il nuovo punto 6 alla fine dell'art 17 - SOTTOZONA E4 : CENTRI RURALI
Punto 6
Nelle zone E4 l'altezza massima consentita è pari a ml. 8.70, con un numero massimo di piani abitabili pari a 3: il terzo piano abitabile deve obbligatoriamente risultare con coperto in andamento con altezza minima pari a ml. 1.80 e altezza media minima pari a ml. 2.70
La pendenza del coperto deve risultare non inferiore al 27% e non superiore al 33%
A tutte le nuove sottozone E4 individuate dalla presente variante viene attribuito un indice fondiario di 1 mc/mq.
Comprende aree agricole che sono state oggetto di consistenti interventi di "miglioria fondiaria" per le quali è prescritto il ripristino della "naturalità dei luoghi" ed il recupero di tali ambiti all'attività agricola. A tale scopo dovrà essere predisposto uno specifico progetto di riassetto paesaggistico finalizzato al ridisegno ed alla ricostruzione della rete idrografica e viaria interna (stradine rurali, carrarecce).
Dovrà, altresì, essere previsto in corrispondenza di tali tracciati e comunque lungo i confini delle proprietà l'impianto di filari alberati, siepi, gruppi arborei nel rispetto delle indicazioni contenute nel Prontuario allegato al P.R.G.
1. L'area perimetrata con apposita grafia nelle tavole di Piano e' compresa nell'ambito del Parco Naturale Regionale "Medio corso del Brenta", individuato dal P.T.R.C. Si tratta di un'area caratterizzata da interessanti aspetti geomorfologici e idrogeologici che ne fanno un ambiente meritevole della massima tutela.
2. Tale ambito, in considerazione dei particolari ecosistemi presenti e delle attività produttive esistenti (e comunque fino alla redazione del specifico Piano Ambientale), è stato suddiviso nelle seguenti sottozone ciascuna delle quali è assoggettata ad apposita normativa in recepimento delle direttive e delle norme specifiche di tutela previste dal P.T.R.C. al fine di consentire interventi mirati di tutela e salvaguardia degli ecosistemi presenti e, nel contempo, promuovere quegli interventi di valorizzazione delle risorse ambientali esistenti compatibili con le esigenze di tutela suesposte.
a. Zone Umide: comprendono aree limitrofe all'alveo del Fiume Brenta, soggette ad esondazioni in fase di piena del corso d'acqua, e caratterizzate dalla presenza di aree paludose, ambienti di stagno d'acqua dolce e di una ricca vegetazione arbore/arbustiva(salici, ontani, pioppi, canneti...) e palustre (mazza sorda, menta d'acqua.....) che ne fanno un habitat favorevole alla sosta ed alla nidificazioni di diverse specie di uccelli.
All'interno di tali aree, d'intesa con le autorità competenti e come stabilito dal P.T.R.C., dovranno essere facilitate tutte quelle operazioni che tendono alla conservazione dell'ecosistema ed alla salvaguardia delle diversità genetiche presenti. E' consentita altresì la creazione di percorsi pedonali con finalità didattica e scientifica oltre a quelli già individuati nelle planimetrie di Piano e la realizzazione di piccole strutture al fine di consentire l'osservazione delle specie faunistiche presenti..
In tali zone sono vietati:
- gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- gli interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi.
- la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, mineralogiche.
- l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
b. Zone di ripristino ambientale: comprende aree (localizzate prevalentemente tra le zone umide e gli argini del Fiume Brenta) che sono state interessate dall'attività di escavazione della ghiaia e che presentano attualmente una condizione di degrado ambientale accentuata da una marcata presenza di specie arboree infestanti (rovi, luppolo, arbusti,....) tale da rendere opportuni adeguati interventi di ripristino ambientale tendenti alla rinaturalizzazione di tali ambiti .
Dovrà essere favorita l'estirpazione delle essenze arboree e/o arbustive infestanti e la tutela e la valorizzazione dei gruppi arborei di pregio esistenti ; è ammessa altresì la piantumazione di nuove essenze arboree tipiche della flora locale nonchè le operazioni di sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle competenti autorità.
Vanno tutelati, inoltre, quei bacini di cava che stagionalmente, in corrispondenza di copiose precipitazioni atmosferiche, si riempiono parzialmente d'acqua ricreando, per certi aspetti, un habitat analogo a quello delle zone umide di cui al punto precedente.
Vista la particolare localizzazione di tali aree è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili (oltre a quelli già individuati) e di piccole aree di sosta dotate di panchine nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo punto g, finalizzate alla fruizione ricreativa delle zone acquee e delle zone finitime.
In tali zone sono vietati:
- la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento dei gruppi arborei di pregio e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
- l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno.
- l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile.
c. Boschetti e gruppi arborei di pregio: nelle tavole di Piano sono individuati i boschetti ed i gruppi arborei di pregio (carpini, ontani, salici, pioppi,....) meritevoli della massima tutela. E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare gli esemplari esistenti salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti e opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo autorità delle competenti autorità.
d. Aree interessate dall'attività di lavorazione della ghiaia: comprende aree interessate da insediamenti produttivi connessi alla lavorazione delle ghiaie (deposito ghiaia, bacino decantazione acque utilizzate nel ciclo di lavorazione, impianti tecnologici, residenza custode, servizi...)
Sulle strutture esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonchè gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 31 L. S. 457/'78. E' consentito altresì un incremento volumetrico max complessivo di 150 mc. per ciascuna attività finalizzato ad adeguamenti igienico sanitari.
Dovranno comunque essere approntate idonee soluzioni tecniche al fine di ridurre l' eccessiva rumorosità connessa ai cicli di lavorazione della ghiaia. Dovrà altresì essere previsto un percorso asfaltato di almeno 50 m. che i mezzi pesanti dovranno percorrere prima di accedere alla pubblica viabilità e/o (in sostituzione) l'installazione di specifici impianti di lavaggio in modo tale da non lordarla nonché l'installazione di adeguate tecnologie finalizzate all'abbattimento delle polveri prodotte anche dallo spostamento nel cantiere dei mezzi meccanici. Per quanto riguarda in particolare l'azienda VIBETON S.p.A. è fatto esplicito divieto di utilizzare la strada pubblica come area di manovra degli automezzi a servizio degli impianti esistenti.
Il rilascio della autorizzazione e/o concessione edilizia per la realizzazione degli interventi ammessi è subordinato, attraverso apposita convenzione con il Comune, alla piantumazione lungo i confini di proprietà prospicienti la pubblica viabilità di essenze arboree d'alto fuso compatibili con la flora locale al fine di mascherare adeguatamene le strutture, gli impianti ed i depositi di ghiaia esistenti.
Successivamente all'eventuale cessazione dell'attività di lavorazione della ghiaia, il risanamento dell'area ed il recupero dei volumi esistenti e` assoggettato a strumento urbanistico attuativo con previsioni planovolumetriche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- destinazioni d'uso: sportivo ricreativo e ricettivo turistico (parco, attrezzature sportive, bar, ristorante e simili);
- volume massimo: 1.500 mc per ciascuna zona, compreso l'esistente;
-tipologia edilizia e parametri stereometrici: analoghi a quelli ammessi per le zone agricole come definiti dal precedente art. 13.
Il complesso delle operazioni di recupero e trasformazione precisate dallo strumento urbanistico attuativo sono soggette a convenzione con la quale vengono stabilite, tra l'altro, le modalita` di fruizione delle attrezzature da parte della collettivita`.
Zona b) e d) speciale. Nell’ambito individuato nella scheda A sono consentiti esclusivamente gli interventi descritti nelle tavole 11 “planimetria di progetto” e 13 “tavola degli interventi”, che ha natura prescrittiva e costituisce indicazione puntuale.
Nelle aree di lavorazione specificatamente previste all’interno di tale ambito ed individuate nelle tavole 11 “planimetria di progetto” e 13 “tavola degli interventi” saranno consentite le attività di lavorazione e trasformazione delle ghiaie e degli inerti, con esclusione di ogni tipo di lavorazione che comporti la trasformazione della ghiaia o degli inerti in conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi. Nell’area demaniale in concessione sono comunque consentite, nei siti identificati nelle suddette schede puntuali, le attività di frantumazione e vagliatura granulometrica della ghiaia e degli inerti.
Ogni intervento all’interno del predetto ambito rivolto al ripristino ambientale, dovrà essere preceduto dalla stipula di apposita convenzione con il Comune che preveda i tempi e le modalità di realizzazione delle opere.
(integrazione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 15.07.2005)
e. Area per il gioco e lo sport: comprende un'area pianeggiante (localizzata a ridosso dell'abitato di Friola) utilizzata quale campo da gioco e facilmente accessibile dall'area attrezzata prevista ad est della chiesa.
Per tale area sono consentiti, previo parere degli enti preposti, limitati movimenti terra finalizzati alla sistemazione del tappeto erboso nonchè l'eliminazione delle essenze arbustive inquinanti presenti. E' altresì ammessa l'installazione di strutture precarie di servizio ( panchine, tettoie,...)
f. Aree a prato stabile: comprende aree localizzate all'esterno degli argini del fiume Brenta e destinate all'attività agricola.
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/'85.
Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti solo altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento ai sensi dell'rt. 6 della L.R. n. 24/'85
Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere realizzati sia per quanto riguarda le tipologie edilizie che i materiali, finiture, ecc... nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art 13 Zone Agricole - Disciplina Generale.
Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo quelle temporanee da realizzarsi con siepi e rete a raso (prive di zoccolatura) a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici e comunque solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità.
Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione di tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario. In particolare, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano, vanno tutelati:
- capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
- pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
- alberate, boschetti , piantate e siepi capestri
- percorsi rurali e corsi d'acqua;
Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.
Non sono consentiti interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, sono altresì vietati il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono provocare forme di inquinamento.
g. Percorsi pedonali e ciclabili: nelle tavole di Piano sono indicati i principali percorsi pedonali e ciclabili esistenti ricavati prevalentemente lungo gli argini o le stradine esistenti (realizzate a seguito dell'attività di escavazione della ghiaia) che consentono la fruizione degli insiemi ambientali che caratterizzano l'ambito del Fiume Brenta.
Per tali percorsi e per quelli di nuova realizzazione valgono le seguenti prescrizioni:
a. accesso riservato ai soli perdoni o ciclisti: ove già ammesso può essere consentito l'accesso ai mezzi motorizzati dei soli frontisti.;
b. larghezza max della carreggiata: m 2,50;
c. pavimentazione: fondo naturale battuto;
Lungo tali tracciati potranno essere realizzate apposite aree per la sosta dotate di panchine nel rispetto degli indirizzi contenuti nel prontuario allegato al P.R.G.
h. Viabilità: è vietata la realizzazione di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione e di adeguamento con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche. Lungo tali tracciati vanno tutelati i fori visuali esistenti e tutte le arti di campagna aperta: è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari.
i. Argini e difese di sponda: sono consentiti, previo nulla osta delle competenti autorità, gli interventi di manutenzione e consolidamento delle strutture esistenti nonché l'estirpazione delle essenze arboree infestanti esistenti lungo gli argini. In corrispondenza delle difese di sponda esistenti o di nuova realizzazione (scogliere) dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree ed arbustive compatibili con la flora locale al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.
l. Indicazioni puntuali: nelle tavole di Piano sono individuati altresì alcuni manufatti particolari ( opere di partizione, opere di difesa ...) meritevoli della massima tutela. Per tali manufatti sono consentiti , previo parere degli enti preposti, gli interventi finalizzati alla protezione, al restauro ed alla valorizzazione a scopo didattico e turistico di tali strutture compatibilmente con le esigenze di tutela.
Vanno salvaguardati i resti della struttura, realizzata a difesa dalle erosioni del Fiume Brenta, presente a sud del ponte di Friola.
3. All'interno dell'ambito previsto per l'istituzione del Parco Naturale sono inoltre consentiti gli interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc... nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
1. L'area appositamente individuata nelle tavole di Piano e comprendente la porzione di territorio agricolo che da Cà Casonetto si estende a sud fino ai Mulini Giustiniani, è considerata di rilevante interesse storico-culturale oltre che ambientale e paesaggistico; per tale area il P.R.G. prevede la redazione di uno specifico progetto (Piano attuativo particolareggiato con valenza paesistico-ambientale) al fine di promuovere attraverso la salvaguardia dell'attività agricola, la tutela e, nel contempo, la valorizzazione a scopo didattico e/o di svago delle risorse ambientali - storiche e culturali in essa presenti.
Dovrà essere prevista la creazione di un Centro Informazioni e di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili che consentano la fruizione di tale ambito nonché l'allestimento di un Museo della Civiltà Contadina (mediante il recupero di edifici eventualmente non più utilizzati o attraverso la realizzazione di un apposito edificio in deroga agli indici di zona) ove possano essere adeguatamente documentati la storia della civiltà contadina, del paesaggio agrario, dei manufatti, attrezzature, macchinari e, più in generale di tutti quegli elementi, tradizioni, modi di vita ..... che costituiscono un patrimonio storico-culturale che deve essere opportunamente riconosciuto e salvaguardato.
Potrà inoltre essere prevista, previa acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione delle aree necessarie, la creazione di un giardino botanico ove sia possibile raccogliere ed adeguatamente illustrate le specie botaniche e floristiche esistenti nella zona.
All'interno di questo complessivo progetto di valorizzazione dell'attività agricola, le singole aziende agricole assumono un ruolo fondamentale. Dovrà essere previsto, per quanto possibile, un coinvolgimento diretto degli stessi agricoltori attraverso progetti che prevedano, ad esempio, la creazione all'interno delle singole aziende (lungo i percorsi pedonali-ciclabili previsti) di punti di accoglienza per i visitatori ove sia possibile, possibilmente, acquistare i prodotti aziendali, nonché di Centri di Documentazione specifici e complementari al Museo della Civiltà Contadina ove vengano descritte le caratteristiche proprie di ciascuna azienda, le pratiche che vi si svolgono ed il ruolo degli stessi agricoltori.
Dovrà altresì essere favorito, anche mediante adeguati incentivi economici, l'esercizio della attività agrituristica quale forma di integrazione del reddito aziendale al fine di favorire la permanenza in zona dei produttori agricoli e, nel contempo, il consolidamento delle stesse aziende.
L'effettiva localizzazione delle strutture previste (Museo, Centro Informazioni, Giardino Botanico......) nonché delle attrezzature necessarie è comunque demandata alla successiva redazione del Piano attuativo particolareggiato con valenza paesistico-ambientale.
2. Fino alla redazione di tale progetto, all'interno di tale area sono ammessi gli interventi previsti per la sottozona agricola E2 di TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ( art. 14 e delle presenti norme) nonché gli interventi di manutenzione e sistemazione della viabilità esistente.
Gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie e dei parametri stereometrici ammessi per le zone agricole come definiti dal precedente art. 13 e dal prontuario allegato al P.R.G..
3. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione di tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario. In particolare, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano, vanno tutelati:
- capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
- pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
- alberate, boschetti , piantate e siepi capestri
- percorsi rurali e corsi d'acqua;
Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando preferibilmente le aree in fregio alla viabilità, percorsi rurali e corsi d'acqua.
E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua; è altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va ricostruita con essenze locali
4. Non sono consentiti interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, sono altresì vietati il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono provocare forme di inquinamento.
5. E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e per servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
1. Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole di Piano sono riservate per la realizzazione di opere e di servizi pubblici o di pubblico interesse classificabili come standards urbanistici anche se realizzati da Enti e/o Associazioni.
2. La simbologia riportata nelle tavole di Piano ha carattere orientativo: l'effettiva destinazione dell'area, nell'ambito degli usi consentiti, sara` puntualmente definita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento.
3. La simbologia delle singole attrezzature riportata nella tavola di Piano ha il seguente significato:
"a." aree per l'istruzione
"b." aree per attrezzature di interesse comune
"c." aree attrezzate a parco, gioco, sport
"d." aree per parcheggi
4. Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su aree in proprieta` o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal Comune nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i programmi comunali: le modalita` della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle aree e delle opere al Comune sono determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
5. Per le aree appositamente individuate nelle tavole di Piano in località Friola e a Pozzoleone comprendenti la Chiesa, la piazza, le attrezzature collettive, dovrà essere predisposto un piano particolareggiato di arredo e disegno urbano finalizzato al riordino e alla ridefinizione degli spazi esistenti.
1. All'interno di tali aree potranno essere realizzate le attrezzature prescolastiche e scolastiche relative all'insegnamento dell'obbligo e alle scuole medie superiori comprensive delle strutture di supporto quali palestre, mense, ecc..
2. Il rapporto di copertura fondiario non potra` essere superiore al 30% ; l'altezza massima e` fissata in 8,50 ml fatte salve particolari esigenze didattiche o tecnologiche; per gli altri parametri si rimanda in generale alla disciplina fissata per le zone residenziali di tipo B.
3. Esternamente alla recinzione dell'attrezzatura, o in assenza al suo sito ideale, dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare di estensione proporzionale al numero degli occupati nell'attrezzatura.
4. Internamente alla recinzione, o in assenza al suo sito ideale, di attrezzature scolastiche della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore, dovranno prevedersi appositi spazi attrezzati per la sosta delle biciclette tali da contenere almeno 3 biciclette ogni 5 alunni.
1. All'interno di tali aree dovranno essere realizzate attrezzature pubbliche o di uso comune (sede di associazioni culturali e simili ), di interesse generale. Possono essere consentite attrezzature di tipo commerciale o direzionale (bar, vendita libri o riviste dell'associazione, ufficio di servizio) nel limite del 10% del volume edilizio, se tali attrezzature si configurano come servizio a quella principale.
2. L'indice di copertura fondiario massimo e` fissato nel 50%; l'altezza massima del fabbricato non potra` eccedere 9,00 ml fatte salve particolari esigenze di ordine tecnologico o funzionale; per gli altri parametri
si rimanda alla disciplina generale delle zone residenziali di tipo B.
3. A servizio dell'attrezzatura pubblica o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella dei cicli e dei motocicli cosi` dimensionate:
- attrezzature prive di sportelli aperti al pubblico : 5 mq/ dipendente;
- attrezzature con sportelli aperti al pubblico: 5 mq/dipendente e 1mq/mq di superficie lorda di pavimento degli spazi aperti al pubblico e degli uffici.
1. Le aree destinate a parco dovranno essere conservate in modo tale da non danneggiare la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.
2. In esse si potranno realizzare appositi percorsi pedonali o ciclabili nonché` attrezzature ginniche relative ai parchi "Robinson": gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti ad ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi per la manutenzione dell'area, nonché` l'eventuale chiosco per il ristoro.
3. Sulle aree destinate alla realizzazione di attrezzature per lo svago e per lo sport, potranno essere realizzati edifici di servizio fino ad un rapporto di copertura non eccedente il 10% dell'area; e` altresì consentita la realizzazione di un'abitazione per il custode nel limite di 600 mc e nel rispetto delle norme generali fissate per le zone di tipo residenziale.
4. Allo scopo di valorizzare l'insieme naturalistico e storico costituito dal complesso del Valentino, l'area che collega tale complesso alla S.P. Vicerè è da attrezzare a percorso pedonale da delimitarsi con alberature d'alto fusto tipiche della flora locale come evidenziato nelle tavole di Piano.
1. Nelle tavole di Piano sono delimitate le specifiche aree da destinare a parcheggio pubblico.
2. La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi : le aree con estensione superiore 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nel rispetto degli indirizzi contenuti nel prontuario allegato al P.R.G.
Per l’area a nord della zona F4/10, ai sensi della D.,G.R.V. 954/2000, si prescrive una destinazione a parcheggio “privato ad uso pubblico”, subordinata a convenzione con vincolo di destinazione , registrato e trascritto, e regolamentazione sulla manutenzione dell’area stessa.
1. Per l'area appositamente individuata nelle tavole di Piano localizzata immediatamente a nord del complesso edilizio denominato "La Colombara" si propone la creazione di un Campus Polifunzionale per la realizzazione di attrezzature per il tempo libero e lo sport (maneggio, campi da tenni, tiro con l'arco, mini golf...) e la ristorazione finalizzato alla riscoperta ed alla valorizzazione di un insieme naturalistico, storico e culturale notevole.
2. L'attuazione degli interventi previsti è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo con obbligo di previsioni planovolumetriche nel rispetto delle seguenti parametri:
- destinazioni d'uso ammesse: sportivo ricreativo e ristorazione (parco, attrezzature sportive, bar, ristorante e simili);
- volume massimo: 2.000 mc.
- altezza max.: 6,5
- parcheggi: non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento con un minimo di 5 mq/posto coperto per attrezzature di ristorazione.
- tipologia edilizia e parametri stereometrici: analoghi a quelli ammessi per le zone agricole come definiti dal precedente art. 13 e dal prontuario allegato al P.R.G.
Dovrà inoltre essere prevista la tutela e la valorizzazione dei lacerti di bosco umido esistenti nonché l'incremento della superficie boscata mediante l'impianto di essenze arboree tipiche della flora locale seguendo prevalentemente il tracciato dei corsi d'acqua esistenti.
3. Per gli edifici esistenti e ricadenti all'interno di tale ambito, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché per gli edifici residenziali un ampliamento fino ad 800 mc. compreso l'esistente.
1. Comprende porzioni di territorio ove, per le particolari caratteristiche morfologiche , per le condizioni ambientali o per la loro localizzazione, si rende opportuna la conservazione dello stato attuale.
2. Non sono consentite nuove edificazioni.
3. Per gli edifici eventualmente compresi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.
4. La zona a verde privato concorre al calcolo del rapporto di copertura; concorre altresì alla capacita` edificatoria delle zone omogenee con cui confina non oltre il 10% delle stesse.
N.T.A. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2004
4. La zona a verde privato non concorre né al calcolo del rapporto di copertura né alla capacita` edificatoria delle zone omogenee con cui confina.
1. Le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture e gli elementi naturali esistenti o previste dal P.R.G. quali: strade, cimiteri, serbatoi, sorgenti, corsi d'acqua.
2. In tali zone e` vietata qualsiasi edificazione anche interrata che non sia relativa alla infrastruttura protetta.
3. Tali zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini della edificabilita` delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, parcheggi, strade di accesso, parchi naturali od attrezzati.
5. Fascia di rispetto stradale n.1 nelle tavole 1:5000 del P.R.G.
La profondita` della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in attinenza, dal Regolamento Edilizio.
Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura.
E` ammessa la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante od impianti di servizio ( alla manutenzione della strada ) realizzati a cura dell'Ente Gestore. Per gli edifici residenziali ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: e` consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che non sopravanzi rispetto alla infrastruttura protetta.
6. Fascia di rispetto cimiteriale (n. 2 nelle tavole del P.R.G.)
All' interno della fascia di rispetto cimiteriale non e` ammessa alcuna costruzione: per quelle esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Ai soli fini edificatori, per la realizzazione di manufatti da costruirsi all'esterno dell'area di vincolo, la zona assume la classificazione delle aree contigue.
7. Fascia di rispetto idraulico (n. 3 nelle tavole del P.R.G.)
All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili, dall'unghia esterna dell'argine principale dei fiumi, dei torrenti e dei canali arginati e` prescritta una distanza non inferiore a 50 ml.: dall'unghia esterna dell'argine delle rogge e' prescritta una distanza non inferiore a ml 10. Eventuali deroghe potranno essere concesse previo nullaosta delle Autorita` preposte.
Dalle opere di presa dell'acquedotto va osservata una distanza di protezione di almeno 200 ml e 15 ml dai serbatoi idrici.
Per gli edifici residenziali ricadenti all'interno della fascia di rispetto idraulico sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: e` consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che non sopravanzi rispetto alla infrastruttura protetta.
Nella "fascia di ricarica degli acquiferi" è vietato lo scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee delle acque di raffreddamento.
La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato "Agricolo Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto dagli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991 n.1.
Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentata dall'allegato D al P.R.R.A. nonché dalla circolare n. 24 del 10 agosto 1990.
Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta" approvato dal Consiglio Regionale in data 26 marzo 1991.
8. Rispetto Imposizione di Servizio Militare (n. 4 nelle tavole del P.R.G.) Comando I Regione Aerea - Ottobre 1978 - Legge n. 898 del 24/12/1976
LIMITE ZONA B (specificata in cartografia) Entro tale zona, estesa fino a ml 500 di raggio dall'antenna 1 dell'impianto, l'altezza degli ostacoli di qualsiasi genere essi siano non deve superare l'1% (uno per cento) della distanza fra l'ostacolo e l'antenna 1 dell'impianto rispetto al livello del terreno sopra cui l'antenna stessa e' installata (quota s.l.m. = 51 ml). In tale zona inoltre, in tutte le direzioni, le recinzioni metalliche, le linee elettriche e telefoniche devono avere andamento radiale rispetto all'antenna 1 e non superare in altezza il 5% (cinque per cento) della distanza rispetto all'antenna IX.
LIMITE ZONA C (Specificata in cartografia) Entro tale zona, avente origine ai limiti della fascia di cui alla precedente zona B, l'altezza degli ostacoli di qualsiasi genere essi siano, non deve superare il 2% (due per cento) della distanza tra l'ostacolo e l'antenna 1 rispetto alla citata quota di ml 51 s.l.m.. Inoltre, linee aeree elettriche e telefoniche o altri ostacoli di natura metallica devono avere uno sviluppo apparente orizzontale inferiore al 10%, con vertice la sopracitata antenna 1
9. Fascia di tutela paesaggistica (coincidente in parte con le fasce di rispetto stradale; n . 5 nelle tavole del P.R.G.)
9.1 La fascia di tutela paesaggistica ha lo scopo di proteggere elementi naturali, manufatti e paesaggio caratterizzanti aree agricole ai margini della viabilita' minore e le aree di pertinenza di particolari edifici storici.
9.2 Nella fascia di pertinenza di edifici storici e' vietata qualsiasi alterazione dell'ambiente e dei manufatti che non sia finalizzata alla ricostruzione delle caratteristiche originarie; sono fatte salve le indicazioni a livello di ogni unita' edilizia.
10. Aree di rispetto dei beni ambientali e architettonici (con apposita grafia nelle tavole del P.R.G.) individuata ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 61/85; (individuata con la sigla AM in cartografia di P.R.G.)
Su tali ambiti e' fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato e delle rete viaria pedonale e veicolare.
Sono fatte salve le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unita' edilizia nell'allegato "1" alle N.T.A.;.
Per gli edifici esistenti e non puntualmente classificati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro; il cambio di destinazione d'uso e la ristrutturazione edilizia sono ammessi con Piano di Recupero che definisca le modalita' di ricomposizione ambientale, architettonica, tipologica ed edilizia nel rigoroso rispetto delle caratteristiche costruttive tradizionali nonché` degli edifici di interesse storico-architettonico circostanti.
Per le fasce di tutela dai corsi d'acqua individuate ai sensi della L.431/'85, si applica la relativa disciplina.
Sono individuate zona di tipo A ai sensi dell'art 2 del DM 144/68 inserite in grafia di PRG con il codice 2 e da un successivo identificatore. All'interno di tali zone esiste un edificato di importanza storico ambientale che, spesso ha perso la sua funzione produttiva primaria
Nelle zone A2 il P.R.G. si attua per tipi di intervento, senza riferimenti alla densità fondiaria.
Ad ogni zona A2 è associata la corrispondente scheda di P.R.G.
Su tale scheda sono indicati:
- il codice della zona A2
- il codice di ogni edificio appartenente alla zona;
- la destinazione di ogni edificio;
- eventuali volumetrie oggetto di cambio di destinazione, di sopraelevazione, di ampliamento, di nuova edificazione
Eventuali discordanze tra la situazione reale (in ordine al perimetro dell'edificio, alla sua consistenza, alla sua destinazione, etc. ) e quella indicata in grafia di P.R.G. si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
A chiarimento delle prescrizioni di seguito riportate si precisa che nelle Z.T.O. A2:
- l'eventuale cambio di destinazione degli edifici è consentito solo quando espressamente richiamato; in caso contrario la destinazione consentita è quella indicata in grafia delle schede, fatte salve discordanze come precisato al precedente capoverso;
Anche quando non espressamente indicato nelle schede seguenti, tutti gli ampliamenti, tutte le nuove costruzioni ed ogni volumetria concessa come cambio di destinazione d’uso da annesso a residenza, devono rispettare:
- le prescrizioni di cui all’art. 50 punto 5 del regolamento edilizio,in relazione ai parcheggi, cui devono adeguarsi anche i cambi di destinazione senza opere;
ZONA A2/3 VIA SAN VALENTINO (EX NOVO)
Edificio 1 manutenzione straordinaria
Edificio 2 restauro con cambio di destinazione da annesso a residenza per volumetria pari all'esistente (mc 750.).
Edificio 3 restauro
Edificio 4 ristrutturazione, con cambio di destinazione da annesso a residenza per volumetria pari a mc 750; l'intervento deve avvenire all'interno della sagoma limite individuata dall'area di sedime del fabbricato stesso;
Edificio 5 edificio in contrasto con l'ambiente è prescritta la demolizione senza ricostruzione.
Edificio 6 edificio in contrasto con l'ambiente ammessa la ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione per volumetria pari all'esistente e destinazione pertinenziale: la sagoma limite deve corrispondere all'area di sedime del fabbricato originario:
Gli interventi sugli edifici 2 e 4 sono subordinati alla preventiva o contemporanea demolizione dell'edificio n. 5 nonchè alla realizzazione degli interventi previsti per l’edificio 6.
(modifiche approvate con D.G.R.V. n. 2183/2004 e D.G.R.V. n. 4541/2004)
11. Elettrodotto: dall'elettrodotto indicato con apposita grafia nelle tavole di Piano e` prevista una fascia di rispetto a tutela della salute pubblica, di 28 ml per lato salvo diverse prescrizioni di legge: per i fabbricati residenziali esistenti o nei quali sia prevista la permanenza non saltuaria delle persone, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché` quelli miranti a dotare gli edifici di idonee protezioni dalle onde elettromagnetiche.
Al fine di tutelare opportunamente il sistema delle rogge presenti nel territorio comunale, considerato il notevole interesse ecologico ed ambientale di questi ecosistemi, è fatto divieto di modificare, alterare e rettificare in modo consistente i predetti corsi d'acqua; è altresì vietatala costruzione di argini ed il rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi.
Eventuali manufatti tecnici o opere di difesa spondale dovranno essere realizzate secondo quanto previsto nell'allegato prontuario. Dovrà altresì essere assicurata la protezione delle acque dai diversi tipi di inquinamenti diffusi (agricoli, industriali, urbani, ecc...) secondo quanto stabilito dalle norme del P.T.R.C. e del P.G.B.T.T.R.
In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va ricostruita con essenze locali tipiche della zona: compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.
Nelle tavole di progetto sono individuati, lungo la viabilità principale e secondaria e i corsi d'acqua, coni ottici-visuali nei quali sono percepibili gli insiemi ambientali e gli elementi di pregio storico - culturale maggiormente significativi nel paesaggio agrario.
Per un tratto di ml. 20 in corrispondenza di tali punti e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati tutti quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del territorio considerato.
E' ammesso il restauro e la ristrutturazione degli edifici esistenti anche con aumento della volumetria nel rispetto di quanto sopra riportato.
La cartografia di P.G.R. individua il corridoio urbano costituito dal collegamento viario tra la strada provinciale Bassanese ed il capoluogo e dalle aree non edificate laterali comprese le parti di campagna aperta. Per tale ambito dovrà essere approntato un piano particolareggiato di arredo e disegno urbano tendente a razionalizzare i diversi tipi di mobilità previsti, ad organizzare adeguatamente gli slarghi, parcheggi, piazza e le aree anche private e comunque libere da manufatti edilizi, a tutelare tutte quelle parti della campagna aperta e i fori visuali esistenti nonché prevedere i colori (mediante la redazione di uno specifico Piano del Colore), manufatti, materiali ed essenze arboree da utilizzasi per l'arredo urbano.
Il piano suddetto potrà prevedere altresì il recupero, anche con eventuale aumento di volumetria, di fabbricati degradati esistenti in fregio al corridoio urbano.
Tale progetto dovrà stabilire idonee soluzioni per le reti telefoniche e di distribuzione elettrica, le insegne e cartelli in genere. E' ammissibile nelle more di adozione del Piano Particolareggiato, provvedere alla manutenzione della sede stradale e della relativa segnaletica
1. Nelle tavole di progetto il P.R.G. individua i principali percorsi pedonali, ciclabili che consentono una migliore accessibilità alle attrezzature pubbliche nonché il collegamento tra le componenti del sistema insediativo e tra questi e l'area agricola : è fatto divieto alla loro occlusione parziale o totale in assenza di un progetto esecutivo predisposto dal Comune al fine di conseguire la pubblica utilità.
2. Per i percorsi ricavati all'interno delle aree edificabili, delle aree verdi ( pubbliche o private ), lungo le rogge o comunque separati dalla viabilita` veicolare, valgono le seguenti prescrizioni:
a. accesso riservato ai pedoni od ai ciclisti;
b. larghezza minima della carreggiata : 2,50 ml;
c. pavimentazione : fondo naturale battuto, formelle o grigliato cementizio di colore tendente al rosso, asfalto di tonalita` tendente al rosso.
3. Per i percorsi affiancati alla viabilita` esistente o prevista valgono le seguenti prescrizioni:
a. accesso riservato ai pedoni ed ai ciclisti : puo` essere consentito l'accesso ai mezzi motorizzati dei soli frontisti;
b. larghezza minima della carreggiata : come quella eventualmente esistente con un minimo di ml 2,50;
c. pavimentazione : preferibilmente su piano elevato rispetto a quello stradale di almeno 0,15 ml, di porfido, trachite, formelle autobloccanti di colore rosso, asfalto ecologico di colore tendente al rosso. Qualora la superficie di calpestio si trovasse alla medesima quota della carreggiata stradale, e` obbligatoria la realizzazione di apposite barriere di protezione lungo i tratti adiacenti alle arterie di grande traffico.
4. Tali tracciati potranno essere affiancati da piccole rogge alberate di nuovo impianto. La superficie non utilizzata per il transito andra` sistemata a verde, con prato piantumato e appositi spazi per la sosta dotati di panchine nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario allegato al P.R.G..
1. Nelle tavole del P.R.G. sono individuate la viabilita` esistente costituita prevalentemente da strade provinciali, comunali e vicinali nonché i percorsi di nuova realizzazione previsti a servizio delle zone di espansione residenziale e produttiva.
2. Per quanto riguarda la viabilità esistente il Piano classifica le strade secondo le seguenti tipologie.
a) viabilità a scorrimento veloce: comprende la S.P. Bassanese che delimita ad ovest il territorio del Comune di Pozzoleone:
E' vietata la realizzazione di nuovi accessi per gli insediamenti residenziali, industriali o commerciali esistenti se non in presenza di opportune opere di canalizzazione o di altre opere che consentano l'accesso in condizioni di sicurezza. Per l'area produttiva esistente in località Monte di Pietà, gli ampliamenti ed i nuovi interventi edilizi sono subordinati al riordino degli accessi e della sistemazione delle aree fronte strada, evitando barriere pericolose per la viabilità.
Vanno conservate le alberate esistenti ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree compatibili con la flora locale; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi esistenti lungo tali tracciati stradali nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti e vetusti fatte salve le disposizioni stabilite dal Codice della Strada.
E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua esistenti; è altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi".
L'installazione di insegne e cartelloni è disciplinata dal Codice della Strada.
b) viabilità di scorrimento e fruizione visiva: comprende strade comunali e provinciali che collegano i principali centri abitati tra loro e questi con la viabilità principale e che consentono l fruizione degli insiemi ambientali tipi del paesaggio agrario.
Sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade locali ed interne nonché dai singoli lotti purché distanti almeno 15 ml dalle curve e dagli incroci.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela di tutti i segni o elementi presenti lungo tali percorsi stradali e che danno gradevolezza alla fruizione visiva del territorio.
Ai bordi delle sedi stradali e' fatto divieto di collocare cartelli, scritte, insegne luminose o apparecchi comunque pubblicitari, sia fissi che mobili, esternamente agli spazi appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale per l'affissione.
In corrispondenza di aree di sosta o di servizio esistenti e/o di nuova realizzazione, dovrà essere prevista un'adeguata sistemazione delle aree scoperte e la piantumazione di essenze arboree d'alto fusto e/o arbustive locali al fini di minimizzare l'inserimento di tali elementi nell'ambiente circostante .
Vanno conservate le alberate esistenti ripristinandone i tratti eventualmente abbattuti utilizzando essenze arboree compatibili con la flora locale; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi esistenti lungo ali tracciati stradali nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti e vetusti.
E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua esistenti; è altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi".
Le recinzioni in fregio a tali percorsi all'interno della aree residenziali dovranno essere realizzate preferibilmente in pietra e/o laterizio o con siepi nel rispetto delle indicazioni contenute nel prontuario allegato al P.R.G. ; per gli insediamenti ricadenti in zona agricola le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi e rete metallica prive di zoccolatura limitatamente alle aree strettamente pertinenziali e a protezione dell'attività agricola e zootecnica e comunque solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità
Particolare attenzione dovrà essere comunque posta alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici che dovranno preferibilmente essere destinate a giardino e/ orto.
Per gli edifici esistenti o di nuova realizzazione lungo tali strade dovrà essere posta particolare attenzione agli elementi di finitura esterna. I rivestimenti in particolare dovranno preferibilmente essere del tipo sasso di fiume e/o pietra a vista, mattoni faccia a vista o muratura intonacata con colorazioni tipiche della zona ad esclusione delle tinte violente; indicativamente si propone l'uso di colori quali il giallo ocra chiaro, il rosso mattone ed il rosa antico e comunque nel rispetto delle indicazioni del Piano dei Colori previsto per il Corridoio Urbano.
Pavimentazioni: cotto, lastre di pietra , asfalto.
c) viabilità a transito lento ed immersione rurale: comprende strade comunali e locali che collegano i nuclei rurali tra loro e con i principali centri abitati (Pozzoleone, Friola, Scaldaferro...) che attraversano prevalentemente da nord a sud le aree agricole e dalle quali sono percepibili gli insiemi ambientali e gli elementi di pregio storico - culturale caratterizzanti il paesaggio agrario tipico del Comune di Pozzoleone.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione di tutti i segni ordinatori il paesaggio rurale quali alberate, piantate, corsi d'acqua, manufatti (capitelli, muri di recinzione in pietra ......) presenti lungo tali percorsi.
- Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.
- E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua esistenti; è altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"
Vanno altresì tutelati i fori visuali esistenti e tutte le parti di campagna aperta: è vietata l'installazione di insegne o cartelli in genere ad eccezione della segnaletica stradale.
Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prospicienti tali percorsi ad eccezione di quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici e comunque solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità: esse dovranno comunque essere realizzate con siepi e rete priva di zoccolatura nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato prontuario.
In corrispondenza di aree di sosta esistenti e/o di nuova realizzazione, dovrà essere prevista un'adeguata sistemazione delle aree scoperte e la piantumazione di essenze arboree d'alto fusto e/o arbustive locali al fini di minimizzare l'inserimento di tali elementi nell'ambiente circostante .
Eventuali manufatti tecnici (ponti, muri di contenimento...) dovranno essere realizzati e/o rivestiti con materiali tipici del luogo nel rispetto delle indicazioni contenute nel prontuario allegato al P.R.G.
Per gli edifici rurali esistenti lungo tali percorsi è ammesso il cambio di destinazione d'uso in pubblici esercizi (bar, ristorante) con eventuale ampliamento della strutture esistenti per adeguamento igienico-sanitario fino ad un max. di 150 mc.
Pavimentazione: fondo naturale battuto, ghiaia o pietrisco; è vietato espressamente l'asfalto.
d) viabilità a servizio della residenza I percorsi stradali a servizio di previste zone di espansione residenziale o produttiva riportate in planimetria di Piano, hanno carattere indicativo: spetta allo Strumento Urbanistico Attuativo definire l'esatto tracciato fermo restante lo schema distributivo generale.
Per le strade residenziali a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non puo` essere inferiore a ml 4,50 e al termine di detta strada deve essere prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12,00.
Per le strade non a fondo cieco la sezione minima complessiva, da recinzione a recinzione, non puo` essere inferiore di ml 7,50 comprensiva di ml 1,20 per il marciapiede.
Qualora una strada serva non piu` di tre lotti e fino ad un massimo di 6 unita' abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non e` soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.
1. Ove indicato nelle tavole di piano, andranno conservate se esistenti e previste se in progetto, le alberature e/o i boschetti di essenze locali ad alto fusto a foglia caduca.
2. Gli interventi di manutenzione e le nuove piantumazioni dovranno essere realizzate nel rispetto degli indirizzi contenuti nel prontuario allegato al P.R.G.
3. I filari alberati lungo la viabilita` principale dovranno comunque essere realizzati in modo tale da offrire adeguata protezione, separandoli dalle corsie di marcia, ai percorsi pedonali e alle piste ciclabili eventualmente previsti.
Vedi art. 69 Regolamento edilizio
Per i fabbricati puntualmente indicati nella tavola di P.R.G., gli interventi consentiti sono quelli stabiliti nell'allegato "1" alle presenti N.T.A. nel rispetto delle norme generali, in quanto applicabili, della Z.T.O. all'interno della quale ricade l'edificio.
Nelle Tavole di Piano sono altresì individuati con apposita simbologia quegli elementi e manufatti di rilevanza ambientale quali pozzi, ponti, paleoalveo...che devono essere adeguatamente salvaguardati e tutelati.
Nelle tavole di Piano sono indicate con apposita grafia le attività produttive da confermare, da bloccare o da trasferire assoggettate alla seguente disciplina:
a. attivita` produttive da confermare: sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a, b, c, d dell'art. 31 della L.S. 457/'78.E` consentito, altresì un ampliamento non superiore al 30% della superficie lorda di pavimento esistente fino un massimo di 250 mq, a condizione che non si superi il rapporto di copertura fondiario del 60%. In questo caso almeno il 10% della superficie del lotto deve essere destinata a parcheggio pertinenziale.
All'interno del fabbricato potrà essere ricavato un alloggio a servizio del proprietario o dell'eventuale custode per un volume massimo di 250 mc.
Per le distanze dai confini, il distacco tra fabbricati e le altezze si fa riferimento ai parametri della zona D1 "artigianale e industriale di completamento".
b. attivita` produttive da bloccare: sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a, b, c, d dell'art. 31 della L.S. 457/'78.E` altresì consentito un incremento volumetrico massimo di 150 mc per ciascuna attivita` finalizzato ad adeguamenti igienico-sanitari o funzionali.
Per le distanze dai confini, il distacco tra fabbricati e le altezze si fa riferimento ai parametri della zona D1 "artigianale e industriale di completamento".
c. attivita` produttive da trasferire: per le attivita' produttive che fossero localizzate in difformita' rispetto alle indicazioni del P.R.G., si dovra' prevedere il trasferimento; prima del trasferimento sui fabbricati esistenti sono ammessi i seguenti interventi:
c1. manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario senza aumento di volume;
c2. con il trasferimento dell'attivita` produttiva in essere al momento dell'adozione del P.R.G., l'intera area cosi` liberata puo` essere trasformata sulla base dei parametri urbanistici della zona entro la quale si trova; e` facolta` del Consiglio Comunale imporre la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo.
Per l'allevamento a ridosso dell'edificio di valore storico-ambientale Condestauli in località Belvedere, successivamente al trasferimento dell'attività dovrà essere prevista la demolizione della struttura edilizia.
Qualora l'attivita` in essere al momento dell'adozione del P.R.G. venisse successivamente variata, gli interventi previsti sono ugualmente ammissibili previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che verifichi la congruita` della nuova attivita`.
Gli ampliamenti di cui ai precedenti punti “a” e b” sono subordinati dalla stipula di apposita convenzione.
Per le attivita’, di cui al presente articolo, gli ampliamenti gia’ eseguiti sugli edifici, in attuazione al P.R.G. approvato con D.G.R.V. 2382 del 26.05.94, vanno detratti dalla capacita’ edificatoria complessiva come espressa ai precedenti punti “a” e “b”.
1. I rilievi della situazione di fatto, la individuazione di nuovi elementi soggetti a particolare tutela, sono completati o aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale soggetta al solo controllo di legittimita`.
1. l’ Autorita’ comunale competente, previa delibera del Consiglio Comunale, e nel rispetto della vigente legislazione, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti norme, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e/o di pubblica utilita', ai sensi e con le modalità previste dall'art. 80 L.R. 61/85.
1. Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente un determinato oggetto.
2. Per i Piani di Lottizzazione in vigore sono fatte salve le previsioni in essi contenute e sono consentite varianti sulla base dei parametri dei piani vigenti. La decadenza del Piano di Lottizzazione senza che siano state completate le opere di urbanizzazione previste, determina l'entrata in vigore dei nuovi parametri previsti dal P.R.G.
data ultima modifica della presente pagina: 21 settembre 2009
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